Risparmio energetico con ampi sconti
Con gli emendamenti alla finanziaria 2008 ci sono grosse novità in merito all’Irpef e, nello specifico riguardo gli interventi di risparmio energetico effet...
Con gli emendamenti alla finanziaria 2008 ci sono grosse
novità in merito all’Irpef e, nello specifico riguardo gli
interventi di risparmio energetico effettuati sulle
strutture opache orizzontali già dal 2007.
Dal 2008 al 2010, infatti, la detrazione del 55% avrà nuove regole: cambieranno la ripartizione delle detrazioni e la documentazione, solo per alcuni interventi, che dovrà essere consegnata. Viene, invece, confermata la detrazione per gli asili nido, viene aumentata la soglia di spesa degli interessi passivi per l’abitazione principale e viene prorogata la non concorrenza del reddito da lavoro dipendente dei frontalieri nel reddito complessivo fino ad un massimo di 8000 Euro.
Per quanto riguarda la detrazione del 55% delle spese sostenute per il risparmio energetico sull’involucro edilizio esistente, o su parti di esso o su immobili singoli, prevista dal comma 345 della legge 296/06, nella pratica si corregge un errore commesso nella Finanziaria 2007. Con la circolare 36 del 2006, infatti, si sottolineava che il decreto attuativo del febbraio 2007 non dava notizie circa le strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) anche se nella Finanziaria venivano considerati tra quelli per cui si poteva usufruire delle detrazioni. La consapevole omissione del decreto, nella realtà, era scaturita da un errore redazionale nella Tabella dei valori della trasmittanza delle coperture e dei pavimenti che risultavano invertiti. Con il comma 17 del Finanziaria si introduce una nuova tabella di riferimento retroattiva, ovvero valida dal 1 gennaio 2007, facendo salvi tutti gli interventi sulle strutture opache orizzontali. In questo senso, inoltre, si specifica che i contribuenti dovranno, comunque, presentare telematicamente, o per raccomandata all’Enea, il documento di ‘certificazione energetica’ dell’edificio entro il 28 febbraio 2008, mentre per coloro che hanno periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare non oltre 60 giorni dalla chiusura del periodo d’imposta in corso al 31/12/2007.
La proroga delle detrazioni del 55% fino al 2010 dovrà fare riferimento al comma 18 della Finanziaria che prevede una nuova modalità di ripartizione delle detrazioni (potrà avvenire per quote uguali in numero non inferiore a tre e non superiore a dieci, a scelta del contribuente all’atto della prima detrazione) e che, per gli interventi relativi alle finestre comprensivi di infissi in singole unità immobiliari non viene più richiesta la certificazione energetica.
Per quanto riguarda la ripartizione in quote, l’intento è quello riservare al contribuente una massimizzazione del beneficio fiscale soprattutto nei casi di in capienza dell’imposta lorda: con la nuova norma, infatti, il contribuente, che prima poteva ripartire le detrazione in tre quote con il rischio di perdere benefici, può ripartire la stesa detrazione in dieci anni, non rimettendoci nulla anzi ottenendo il maggior beneficio possibile. L’unico dubbio resta se questa norma potrà essere utilizzata anche da chi ha eseguito lavori nel 2007. Per quanto riguarda la certificazione energetica per gli interventi sulle finestre, qualora non fosse previsto dalla normativa locale tale documento, si dovrà fare riferimento all’attestato di qualificazione energetica. .
Dal 2008 al 2010, infatti, la detrazione del 55% avrà nuove regole: cambieranno la ripartizione delle detrazioni e la documentazione, solo per alcuni interventi, che dovrà essere consegnata. Viene, invece, confermata la detrazione per gli asili nido, viene aumentata la soglia di spesa degli interessi passivi per l’abitazione principale e viene prorogata la non concorrenza del reddito da lavoro dipendente dei frontalieri nel reddito complessivo fino ad un massimo di 8000 Euro.
Per quanto riguarda la detrazione del 55% delle spese sostenute per il risparmio energetico sull’involucro edilizio esistente, o su parti di esso o su immobili singoli, prevista dal comma 345 della legge 296/06, nella pratica si corregge un errore commesso nella Finanziaria 2007. Con la circolare 36 del 2006, infatti, si sottolineava che il decreto attuativo del febbraio 2007 non dava notizie circa le strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) anche se nella Finanziaria venivano considerati tra quelli per cui si poteva usufruire delle detrazioni. La consapevole omissione del decreto, nella realtà, era scaturita da un errore redazionale nella Tabella dei valori della trasmittanza delle coperture e dei pavimenti che risultavano invertiti. Con il comma 17 del Finanziaria si introduce una nuova tabella di riferimento retroattiva, ovvero valida dal 1 gennaio 2007, facendo salvi tutti gli interventi sulle strutture opache orizzontali. In questo senso, inoltre, si specifica che i contribuenti dovranno, comunque, presentare telematicamente, o per raccomandata all’Enea, il documento di ‘certificazione energetica’ dell’edificio entro il 28 febbraio 2008, mentre per coloro che hanno periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare non oltre 60 giorni dalla chiusura del periodo d’imposta in corso al 31/12/2007.
La proroga delle detrazioni del 55% fino al 2010 dovrà fare riferimento al comma 18 della Finanziaria che prevede una nuova modalità di ripartizione delle detrazioni (potrà avvenire per quote uguali in numero non inferiore a tre e non superiore a dieci, a scelta del contribuente all’atto della prima detrazione) e che, per gli interventi relativi alle finestre comprensivi di infissi in singole unità immobiliari non viene più richiesta la certificazione energetica.
Per quanto riguarda la ripartizione in quote, l’intento è quello riservare al contribuente una massimizzazione del beneficio fiscale soprattutto nei casi di in capienza dell’imposta lorda: con la nuova norma, infatti, il contribuente, che prima poteva ripartire le detrazione in tre quote con il rischio di perdere benefici, può ripartire la stesa detrazione in dieci anni, non rimettendoci nulla anzi ottenendo il maggior beneficio possibile. L’unico dubbio resta se questa norma potrà essere utilizzata anche da chi ha eseguito lavori nel 2007. Per quanto riguarda la certificazione energetica per gli interventi sulle finestre, qualora non fosse previsto dalla normativa locale tale documento, si dovrà fare riferimento all’attestato di qualificazione energetica. .
A cura di Paola
Bivona
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