Silenzio assenso su autorizzazione paesaggistica: cosa implica?
Una recente sentenza del Tar Campania ha dato un importante parere sul ruolo del silenzio assenso di Soprintendenza e PPAA
Il rilascio di un titolo abilitativo concesso in sanatoria da un Comune può essere messo in discussione da un’altra Pubblica Amministrazione dopo il silenzio assenso? È un quesito interessante per molti cittadini, che al momento della presentazione di istanze di condono e di rilascio di permesso di costruire si trovano ad interagire con diverse realtà, e che per ottenere un’autorizzazione spesso devono attendere mesi, se non anni. E poi, dopo averla ricevuta, la vedono contestata da un’altra delle parti coinvolte nell’iter.
Una specie di “incubo”, che la VI sezione del Tar Campania ha recentemente risparmiato, con la sentenza n. 5503/2021, a un soggetto a cui il Comune di residenza aveva rilasciato un titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo, autorizzazione contestata dalla Soprintendenza di pertinenza.
Silenzio assenso o silenzio devolutivo
Nel caso in esame, il soggetto aveva acquistato un immobile in attesa di condono edilizio e sottoposto a vincolo paesaggistico. Dopo avere espresso parere favorevole, la Commissione Edilizia del Comune ha trasmesso la pratica alla Soprintendenza e, essendo trascorsi oltre 5 mesi senza alcun riscontro, ha dato nell’aprile 2018 l’autorizzazione paesaggistica e rilasciato definitivamente il titolo abilitativo nel luglio 2018. La Soprintendenza ha quindi impugnato l’atto, adducendo come motivazioni che il procedimento non aveva ancora avuto inizio perché era necessaria la produzione di ulteriore documentazione, per cui l’autorizzazione non era legittima.
Può quindi una Pubblica Amministrazione annullare l’atto di un altro Ente? Nel fornire la risposta, in questo caso specifico la risposta del Tar Campania ha tenuto conto di:
- tempi in cui si perfeziona il silenzio assenso delle PPAA e in particolar modo della Soprintendenza, richiamando l’art. 11, comma 9, DPR 31/2017 che stabilisce che in caso di mancata espressione del parere vincolante del soprintendente nei tempi previsti dal comma 5 dello stesso articolo, si forma il silenzio assenso indicato dall’art. 17-bis della L. 07/08/1990, n. 241 e quindi l’Amministrazione può rilasciare l’autorizzazione paesaggistica;
- tutela della certezza e stabilità dei provvedimenti, sia nei confronti dei soggetti che ne fruiscono (interesse privatistico), sia dell’Amministrazione in termini di inoppugnabilità degli atti (interesse pubblicistico).
Considerato quindi che la Soprintendenza non ha espresso parere entro 45 giorni, andando ben oltre tale termine, il silenzio assenso va inteso come devolutivo o traslativo, e permette all’Amministrazione di proseguire l’iter, come fatto dal Comune
Quest’ultimo ha quindi definitivamente rilasciato l’autorizzazione paesaggistica e a nulla vale la nota fatta dalla Soprintendenza, proprio perché “Va assicurata certezza e stabilità alle situazioni giuridiche discendenti da provvedimenti amministrativi, in funzione di tutela:
- “a latere” privatistico, dell’affidamento del privato, la cui sfera giuridica –ampliata dal potere amministrativo- non può tollerare una situazione di diuturna instabilità esposta in ogni tempo alla potestà di riesame della Amministrazione;
- “a latere” pubblicistico, a garantire la inoppugnabilità degli atti anche nell’interesse della Amministrazione, nella fattispecie di quella comunale”.
In questo caso, l’unico modo per annullare l’autorizzazione paesaggistica avrebbe potuto concretizzarsi nella presenza di un vizio di forma dell’atto.
Documenti Allegati
Sentenza TAR Campania 16 agosto 2021, n. 5503