Autorizzazione sismica: è necessaria per pergolati e pergotende?
Il Tar Lazio mette in evidenza un’interessante questione su dimensioni e materiali utilizzati per la realizzazione pergolati e pergotende
Le pergotende quando gravano su terrazzi e lastrici solari sono strutture che necessitano di autorizzazione sismica? Dipende sicuramente dalle dimensioni complessive e dai materiali utilizzati, come ben spiegato dalla sentenza n. 7809/2021 della seconda sezione bis del Tar Lazio.
Pergotenda o pergolato: differenze
La questione ha preso in esame due aspetti nello specifico:
- l’assenza di autorizzazione sismica del Genio Civile, che ha reso inefficace la SCIA presentata nel 2018 per la realizzazione di una pergotenda;
- l’ordine di demolizione della struttura realizzata, una veranda di m.4,80x2,80x2,50h, con copertura in legno e tamponata ai lati con struttura in ferro e vetro.
Nel caso di una pergotenda, l’elemento principale è la tenda, sorretta da una struttura che può anche essere fissata ai muri di un edificio e al pavimento del terrazzo su cui è installata. La struttura non è però l’opera principale ma un elemento accessorio, necessario al sostegno e all’estensione della tenda (sentenza n.1619/2016 del Consiglio di Stato).
La pergotenda oggetto della SCIA è stata realizzata in zona A del PRG, di particolare pregio storico, soggetta a normativa antisismica, ed è stato rilevato che le dimensioni del manufatto superano i 20 mq e che il materiale utilizzato è legno massello: condizioni che determinano il rilascio obbligatorio dell’autorizzazione sismica contestualmente alla SCIA, perché la struttura è assimilabile a un pergolato piuttosto che a una pergotenda.
Pergolati: SCIA valida solo con autorizzazione sismica
Quindi in assenza di autorizzazione sismica, la SCIA per un pergolato è inefficace e non può produrre effetti, rendendo in questo caso ad esempio irrilevante il fatto che l’Amministrazione abbia effettuato l’intervento repressivo a 18 mesi di distanza dalla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività.
Non solo: la presenza di tamponature laterali in ferro e vetro e la copertura in legno hanno di fatto trasformato la struttura in una veranda di m.4,80x2,80x2,50h, su cui è stato dato ordine di demolizione. Tale provvedimento è stato confermato dal giudice amministrativo, nonostante il ricorrente si sia attivato per la rimozione delle tamponature laterali, perché la SCIA è in ogni caso improduttiva di effetti e riguardante un’opera del tutto differente per dimensioni, consistenza e conformazione.
Documenti Allegati
Sentenza TAR Lazio 1 luglio 2021, n. 7809