Superbonus 110%: aumento volumetria e massimali di spesa
La risposta n. 567/2021 dell’Agenzia delle Entrate mette in evidenza alcuni importanti aspetti legati alle agevolazioni fiscali
Superbonus, Sismabonus, Ecobonus: le agevolazioni fiscali previste dallo Stato sono numerose, ma i requisiti di accesso vanno rispettati alla perfezione per non perdere l’opportunità di usufruire delle detrazioni oppure delle opzioni alternative (sconto in fattura o cessione del credito).
Superbonus 110%, aumento volumetria e massimali di spesa: nuova risposta del Fisco
Lo dimostra bene la risposta n. 567/2021 che l’Agenzia delle Entrate ha fornito ad un’associazione sportiva dilettantistica, che ha chiesto l’accesso al Superbonus 110% per migliorare le prestazioni energetiche della struttura e la fruibilità dei servizi tramite l'ampliamento della volumetria degli spogliatoi dell’impianto sportivo in gestione.
Tra i (tanti) quesiti proposti nell’istanza:
- validità del Superbonus per le spese sostenute sulla parte oggetto di ampliamento e in caso di presentazione di asseverazione tardiva di rischio sismico;
- limite massimo di spesa applicabile all'installazione di un impianto fotovoltaico di 6,30 kW e se tale massimale previsto dall'articolo 119, comma 5, del decreto legge n. 34 del 2020, pari a 48.000 euro - è autonomo e cumbulabile rispetto al massimale previsto dall'articolo 16, comma 1, del decreto legge n. 63 del 2013.
Superbonus 110% per nuove costruzioni e ampliamenti volumetrie
Nell’ambito di una ristrutturazione con ampliamento della volumetria che usufruisce del Superbonus, l’agevolazione fiscale si applica anche sulle eventuali nuove parti di un edificio?
La risposta come sempre non è univoca e dipende dalla tipologia di lavori che si va a effettuare:
- Nel caso di intervento con demolizione con ricostruzione, si parla di intervento di ristrutturazione edilizia e, nel caso sia previsto un ampiamento volumetrico, questo rientra nel Superbonus;
- Se invece non è prevista la demolizione, l’agevolazione permane per i lavori effettuati sulla parte esistente, mentre per quella nuova non è possibile accedere al Sismabonus.
Nella risposta 567/2021, non essendo previste una demolizione e una ricostruzione con ampliamento, ma semplicemente ristrutturazione con ampliamento, il Fisco precisa quindi che il contribuente ha l'onere di mantenere distinte, in termini di fatturazione, le due tipologie di intervento (ristrutturazione e ampliamento) o, in alternativa, essere in possesso di un'apposita attestazione che indichi gli importi riferibili a ciascuna tipologia di intervento.
Ciò significa che se non viene effettuata la demolizione, l’aumento della volumetria non si configura come ristrutturazione edilizia, e in quanto nuova costruzione non ha diritto ai benefici fiscali derivanti dal Sismabonus.
Asseverazione tardiva di rischio sismico, quando è possibile
Un altro aspetto interessante affrontato nella risposta è quello della presentazione tardiva dell’asseverazione di rischio sismico per l’accesso al Sismabonus. Nel caso in esame, la domanda di permesso di costruire è stata presentata il 30/12/2019, senza l'asseverazione prevista dall'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale n. 58 del 2017, che sanciva l’obbligo di presentazione dell'asseverazione del progettista dell'intervento strutturale della classe di rischio dell'edificio prima dei lavori (allegato B). L’asseverazione tardiva è stata poi introdotta dal D.M. n. 24 del 9 gennaio 2020 ma può essere applicata esclusivamente ai titoli abilitativi richiesti a partire dalla data di entrata in vigore del decreto modificativo e, pertanto, dal 16 gennaio 2020.
Ne consegue che, per tutte le domande di PDC senza asseverazione antecedenti questa data, le agevolazioni Superbonus e Sismabonus decadono.
Massimali per spese di efficientamento energetico e isolamento termico
Oltre a specificare i limiti di spesa previsti per gli interventi di isolamento termico e sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che l’installazione dell'impianto solare fotovoltaico rappresenta un intervento trainato e che, se eseguita congiuntamente ad uno degli interventi trainanti, dà diritto al Superbonus 110% secondo la riduzione prevista dal comma 5 dell’art. 119 del decreto Rilancio: «in caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa [2.400] è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale».
Superbonus e contributi pubblici
Nel caso di accesso al Superbonus in presenza di contributo pubblico ricevuto, il Fisco fa riferimento alla circolare n. 24/ E del 2020: la detrazione spetta solo sulle spese effettivamente sostenute e rimaste a carico del contribuente. Ne consegue che la detrazione non spetta se le spese sono interamente rimborsate e il rimborso non ha concorso al reddito; eventuali contributi ricevuti dal contribuente devono, dunque, essere sottratti dall'ammontare su cui applicare la detrazione.
Documenti Allegati
Risposta AdE n. 567/2021