Superbonus 110%: la responsabilità dei professionisti e dell’impresa
Non solo il comma 6 dell’art. 121, ma anche l’art. 2055 del Codice Civile, stabiliscono che c’è una responsabilità “in solido” tra i vari soggetti
L’articolo 2055 del codice civile riguardante la responsabilità solidale stabilisce che se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno. Visto da un’altra prospettiva, questo significa che quando più soggetti operano per raggiungere lo stesso obiettivo, essi sono solidalmente responsabili nei confronti del loro cliente/committente.
La responsabilità solidale nel Superbonus 110%
Un concetto estremamente trasversale, che riguarda anche il settore edilizio: c’è un’ampia giurisprudenza in merito, per cui in caso di contenzioso, ad esempio per un errore progettuale, ne rispondono in solido tutti gli altri professionisti coinvolti e l’impresa.
Stesso discorso per progetti e lavori in ambito Superbonus e Sismabonus: la responsabilità solidale è un dato di fatto, stabilito anche dall’articolo 121, comma 6 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).
Superbonus 110%: responsabilità dei professionisti coinvolti nel progetto
L’art. 121 prevede che qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti beneficiari, maggiorato di interessi e sanzioni. Non solo: il comma 6 stabilisce che tale recupero è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario ferma restando, in presenza di concorso nella violazione, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato il cosiddetto sconto in fattura e dei cessionari.
È chiaro, quindi, che le figure interessate dalla responsabilità sono diverse: da quelle di maggior rilievo alle figure “satellite che ricoprono un ruolo meno importante nel processo ma che potrebbero essere chiamate a rispondere del danno arrecato al committente in caso di contenzioso dovuto alla revoca della detrazione.
Superbonus 110%: l'intervista all'ing. Angeli
Un tema spinoso di cui abbiamo parlato con l’ing. Cristian Angeli, professionista esperto di Sismabonus e di detrazioni fiscali in ambito edilizio.
Domanda - Ing. Angeli, l'art. 121 del Decreto Rilancio prevede che qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto al superbonus, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero dell’importo. Recupero effettuato nei confronti del soggetto beneficiario, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione, la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell’importo e dei relativi interessi. Ci spieghi meglio di cosa si tratta.
Il Superbonus ha messo In campo un regime agevolativo straordinario, particolarmente favorevole nei confronti del contribuente e dei soggetti che intervengono nei lavori (professionisti e imprese). È normale quindi che, nei casi di violazioni, sia stata prevista una altrettanto efficace modalità di recupero delle somme portate in detrazione. Ed è comprensibile che, in caso di “concorso” il meccanismo si estenda anche ai fornitori che hanno applicato lo “sconto” (non solo le imprese ma anche i professionisti). Però questa, delineata dall’art. 121, è un po' una situazione limite che presuppone, appunto, il “concorso nella violazione”. In parole povere per ricaderci ci vuole una buona dose di connivenza. Ed è solo in questa circostanza che l’AdE è legittimata ad agire anche nei confronti di soggetti diversi dal contribuente.
Secondo me sarà molto più frequente il caso in cui verrà rilevato un errore commesso in buona fede da uno dei professionisti asseveratori. In tal caso il recupero e le sanzioni fiscali saranno indirizzate solo al contribuente che poi potrà rivalersi, con una causa civile, sul soggetto che ha commesso l’errore.
Ma in Italia non è per niente facile stabilire “di chi è la colpa”. Soprattutto in una materia frammentata e multidisciplinare come questa, che facilmente porterà a ravvisare situazioni di corresponsabilità.
Il “fattore tempo” giocherà un ruolo determinante. Ipotizziamo per esempio che oggi venga rilasciata una asseverazione. L’Agenzia delle Entrate effettuerà il controllo tra qualche anno, mettiamo tra cinque. Il contribuente cercherà dapprima di difendersi nei confronti dell’AdE con un ricorso tributario e solo a valle di questo, in caso di condanna, avrà titolo per rivalersi nei confronti dei professionisti. Significa che la causa civile per il ristoro dei danni potrà iniziarla dopo 6 o 7 anni dal rilascio dell’asseverazione… E da li parte la causa civile, che sappiamo bene quanto dura in Italia.
Insomma è possibile che passi un decennio tra la data di rilascio dell’asseverazione e la data in cui verrà individuato ufficialmente - ovvero con una sentenza definitiva – il soggetto (o i soggetti) che hanno sbagliato e che devono pagare.
Tralasciamo per un attimo il discorso, per niente scontato, della prescrizione… Tra dieci anni questi soggetti su cui rivalersi saranno ancora disponibili e solvibili?
È lecito dubitarne, in particolare per le ditte esecutrici e fornitrici. Se poi sono delle srl ancora di più.
Per questo il Codice Civile ha previsto la cosiddetta responsabilità solidale, a tutela dei committenti, che sono l’anello debole della catena.
Domanda - Nel Superbonus, quali sono i soggetti solidalmente responsabili e in che misura?
Come è scritto chiaramente nel Codice Civile all’art. 2055, “tutte” le persone a cui il danno è imputabile sono tenute al risarcimento del danno. Tutte vuol dire tutte…
Ingegneri, architetti, geometri, costruttori, fornitori. Anche i commercialisti che rilasciano il visto di conformità.
Tutte quelle ovviamente riconosciute corresponsabili dell’evento dannoso.
Non c’è una misura e ogni caso andrebbe visto singolarmente.
È chiaro che un termotecnico non sarà mai responsabile, corresponsabile o solidalmente responsabile della revoca del contributo per problematiche connesse alle asseverazioni del Sismabonus, così come uno strutturista non risponderà mai degli impianti e del cappotto.
Però coloro che operano all’interno della stessa pratica (eco o sisma che sia) difficilmente potranno svincolarsi gli uni dagli altri. Pensiamo ad esempio all’asseverazione del Sismabonus, nella quale il progettista strutturale attesta anche la congruità degli importi relativi alle opere di manutenzione edilizia (pavimenti, massetti, etc) che possono essere definite solo lavorando a stretto contatto con il progettista architettonico. È chiaro che un errore dell’uno coinvolge anche l’altro.
Ma si tira dietro inevitabilmente anche il collaudatore, l’impresa e il professionista fiscale. Quest’ultimo ha una responsabilità molto importante, poiché chiude il cerchio sulla regolarità dei crediti fiscali oggetto di cessione.
Tutto molto ingarbugliato, lo so.
Il concetto di responsabilità solidale, in estrema sintesi, è il seguente.
Se un soggetto ritenuto responsabile di un evento dannoso, per qualche motivo si rende insolvente e se la sua polizza “non copre” il sinistro, magari per effetto di esclusioni contrattuali più o meno esplicite, allora gli altri soggetti possono essere chiamati a risarcire anche la quota di quest’ultimo. Ciò vale anche per il soggetto che magari ha avuto una “colpa” marginale, graduata anche solo in misura del 1%: questo diabolico meccanismo può portarlo a pagare il 100% del danno.
Mi rendo conto di aver semplificato molto il discorso, non sono un avvocato, ma questa è la sostanza.
Domanda - L'assicurazione che obbligatoriamente stipula il professionista asseveratore comprende la responsabilità solidale?
Non è detto. Occorre verificarlo caso per caso.
Purtroppo mi risulta che alcune polizze non siano del tutto chiare su questo punto, anche perché non si tratta di una garanzia obbligatoria richiesta dal decreto rilancio.
Alcune compagnie dichiarano l’esclusione della garanzia solidale in modo esplicito. Attenzione quindi a leggere le clausole. Se si trova scritta una formula del tipo “l'assicurazione vale esclusivamente per la sola quota di danno direttamente imputabile all'assicurato”, significa che la solidale non c’è. Nel caso in cui una parte risulti insolvente il soggetto che possiede una polizza di questo tipo risponderà del danno con il proprio patrimonio (casa, automobili, conti correnti, etc).
In un’altra situazione ricordo di aver letto una proposta contrattuale che prevedeva la responsabilità solidale solo nel caso in cui gli altri soggetti “siano assicurati”…
Sembra un gioco di parole… Del resto le assicurazioni sono obbligatorie, quindi si potrebbe pensare che non esiste il caso di soggetti non assicurati. E invece no, perché so di alcune polizze che cessano la loro efficacia in caso di morte dell’assicurato o in caso di chiusura dell’attività.
In questi casi la garanzia solidale rimane scoperta.
Domanda - E quindi?
Non c’è una soluzione per questo tipo di problematiche che, purtroppo, fanno parte del gioco.
L’importante, lato professionista, è operare con prudenza e con perizia, cercando di avere un minimo di controllo di tutta la pratica e non solo della propria parte specialistica.
Lato committente è fondamentale avvalersi di un gruppo di lavoro formato da professionisti qualificati, che operino in stretta sinergia, e scegliere una impresa che disponga di buone garanzie patrimoniali.
Poi bisognerebbe prendere l’abitudine di chiedere o, meglio, di esibire spontaneamente, anche le proprie “credenziali assicurative”, importanti per tutelare se stessi e gli altri.
Ringraziamo l'Ing. Angeli per il contributo e lasciamo come sempre a voi ogni commento.