Superbonus 110%, limiti di capienza fiscale e alternative
L’accesso alle detrazioni fiscali è subordinato alla capienza fiscale del contribuente, ma ci sono delle alternative percorribili
Come previsto dal comma 1 del’art. 119 del decreto legge n. 34 del 2020 (cd “Decreto Rilancio”), il Superbonus “si applica nella misura del 110 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo”. Quindi il contribuente può detrarre la quota spettante nei limiti dell’Irpef lorda di ciascun anno, secondo il principio della capienza fiscale. Diversamente, quale può essere la soluzione?
La capienza fiscale
Per capienza fiscale si intende la capacità del contribuente di abbattere l’Irpef tramite detrazioni. Il più delle volte si trasforma quindi in uno sgravio, ma può essere sostenuta soltanto se le tasse da pagare hanno un importo superiore alla somma da portare in detrazione. Diversamente, il contribuente risulterà incapiente.
Si tratta di una situazione abbastanza frequente e su cui è tornata a dare chiarimenti ancora una volta l’Agenzia delle Entrate con un intervento sulla rivista telematica Fisco Oggi.
Nello specifico, un contribuente che sta usufruendo dell’agevolazione del Superbonus 110% in cinque anni, ha richiesto se è possibile richiedere l’eccedenza nella dichiarazione dell’anno successivo, nel caso in cui l’importo di una rata di detrazione spettante in un anno dovesse superare l’Irpef annuale.
La risposta del Fisco è stata negativa, specificando che:
- l’agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi;
- la quota annuale di detrazione che non trova capienza non può essere utilizzata in diminuzione dell’imposta lorda dei periodi d’imposta successivi;
- tale quota incapiente non può essere chiesta a rimborso.
Alternative alla detrazione fiscale
Nel caso di eccedenza oppure di totale incapienza fiscale c’è però una soluzione, anzi ne esistono due. Infatti, come previsto dal comma 1 dell’art. 121 del già citato DL 34/2020 (Decreto Rilancio), i soggetti beneficiari delle agevolazioni possono optare, invece della detrazione diretta:
- per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (cd “sconto in fattura”);
- per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari (cd “cessione del credito”).
L’opzione può essere esercitata per tutte le rate di detrazione non ancora usufruite ed è irrevocabile.