Sanatoria edilizia e doppia conformità, ogni cosa a suo tempo
La richiesta di doppia conformità rende inefficace un ordine di demolizione? Il Consiglio di Stato chiarisce ogni dubbio
La questione dell’accertamento di conformità per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria ha delle caratteristiche (soprattutto temporali) che vanno sempre tenute in considerazione.
L'accertamento di conformità nel Testo Unico Edilizia
Secondo l’art. 36 del DPR n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) in caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, il responsabile dell’abuso o l’attuale proprietario dell’immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l’intervento sia conforme a:
- disciplina urbanistica e edilizia vigente al momento della realizzazione dello stesso;
- disciplina vigente al momento della presentazione della domanda.
Ordine di demolizione vs doppia conformità
E se sull’immobile oggetto di abuso grava un ordine di demolizione? La situazione si complica, ma la ratio è chiara.
Ne ha parlato recentemente il Consiglio di Stato, pronunciando la sentenza n. 6181/2021 che ha confermato quella di primo grado, in merito all’ordine di demolizione ingiunto da un Comune su alcune opere edilizie abusive (tettoia, gazebo, recinzione, ecc.), funzionali all’attività del pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.
Nello specifico, l’appellante aveva richiesto l’annullamento, ovvero la sospensione del provvedimento impugnato in primo grado, sostenendo di aver presentato istanza di sanatoria ex art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001, quindi di accertamento del requisito di doppia conformità.
La risposta dei giudici è stata chiara: la domanda di accertamento di conformità non impatta sulla legittimità dell’ingiunzione a demolire, ma, al più, condiziona l’efficacia dell’ordinanza.
Due sono infatti le possibilità:
- se l’accertamento di conformità viene presentato prima dell’ordine di demolizione, questo diventa nullo;
- se l’accertamento di conformità viene presentato in seguito all’ordine di demolizione, esso non viene annullato ma diventa inefficace, nell’attesa del parere definitivo dell’Amministrazione sulla sussistenza dei requisiti o sulla conferma a procedere con la demolizione.
Abusi edilizi: validità delle sanzioni
Non solo: nel ricorso, viene fatto presente che l’ordine di demolizione è giunto molti anni dopo il rilevamento dell’abuso. Anche in questo caso, è stato confermato quanto stabilito dal giudice di prime cure perché le sanzioni edilizie, quale quella in questione, non risentono del tempo trascorso dalla commissione dell’abuso: «l’ordine di demolizione è un atto vincolato ancorato esclusivamente alla sussistenza di opere abusive e non richiede una specifica motivazione circa la ricorrenza del concreto interesse pubblico alla rimozione dell’abuso. In sostanza, verificata la sussistenza dei manufatti abusivi, l’Amministrazione ha il dovere di adottarlo, essendo la relativa ponderazione tra l'interesse pubblico e quello privato compiuta a monte dal legislatore».
Documenti Allegati
Sentenza Consiglio di Stato 1 settembre 2021, n. 6181