CILA Superbonus: cantieri edili a rischio blocco
La modifica apportata dal Semplificazioni-bis all'art. 119, comma 13-ter del Decreto Rilancio rischia di rallentare i lavori da superbonus 110%
Benché le ultime statistiche relative agli interventi di superbonus 110% parlino di un incremento, è fuori ogni dubbio che le recenti modifiche apportate dal Decreto Semplificazioni-bis al Decreto Rilancio rischiano di rallentare la presentazione della pratiche edilizie.
Superbonus 110%: le modifiche apportate dal Decreto Semplificazioni-bis
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 29 luglio 2021, n. 108 è stato convertito il Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 (Decreto Semplificazioni-bis) che, tra le altre cose, si è proposto come motore aggiuntivo per l'accelerazione degli interventi previsti dall'art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).
Una delle principali modifiche apportate riguarda l'art. 119, comma 13-ter del D.L. n. 34/2020 che nella sua nuova versione ha previsto nel nostro ordinamento una nuova comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) specifica per gli interventi di superbonus che non prevedono demolizione e ricostruzione.
Questo nuovo modello, già ribattezzato CILAS per differenziarlo dalla normale CILA, prevede alcuni accorgimenti necessari per evitare che eventuali abusi edilizi presenti sugli edifici possano inficiare la fruizione del beneficio fiscale. Viene, infatti, prevista:
- la mancata dichiarazione sullo stato di conformità urbanistico-edilizio dell'immobile;
- l'indicazione degli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione o l'attestazione che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967 (senza specificare null'altro!);
- che la decadenza del superbonus prevista all'art. 49 del DPR n.
380/2001 vale solo in alcuni specifici casi:
- mancata presentazione della CILA;
- interventi realizzati in difformità dalla CILA;
- assenza dell’attestazione del titolo edilizio;
- non corrispondenza al vero delle asseverazioni previste dal Decreto Rilancio.
Superbonus 110% e Decreto Semplificazioni-bis: modifiche in vigore
Questa importante modifica è in vigore dal 31 luglio 2021 (giorno successivo alla pubblicazione della legge di conversione del Semplificazioni-bis) anche se il nuovo modello di CILAS è entrato ufficialmente in vigore solo il 5 agosto 2021 (data di pubblicazione sul sito del Ministero della Funzione pubblica). Modello che è poi stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 201 del 23 agosto 2021 unitamente all'Accordo 4 agosto 2021, n. 88/CU recante “Accordo tra il Governo, le regioni e gli enti locali, concernente l’adozione della modulistica unificata e standardizzata per la presentazione della comunicazione asseverata di inizio attività (CILA-Superbonus) ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”.
Superbonus 110% e Decreto Semplificazioni-bis: il recepimento da parte dei SUE
A questo punto si pone una grande e grossa problematica comune a tutti i provvedimenti di urgenza che non prevedono un periodo transitorio per l'entrata in vigore delle nuove disposizioni. A partire dal 4 agosto 2021, infatti, pena decadenza del beneficio fiscale, i professionisti dovranno obbligatoriamente presentare la CILAS per gli interventi di superbonus 110% che non prevedono demolizione e ricostruzione, ma soprattutto gli Sportelli Unici per l'Edilizia dovranno obbligatoriamente riceverla.
In considerazione che le modifiche alle piattaforme informatiche non si fanno in un click e complice la pausa estiva (le modifiche sono arrivate proprio ad agosto), è chiaro che la maggior parte degli sportelli unici per l'edilizia non si è ancora adeguato e i modelli CILAS non sono neanche disponibili. Molte sono le mail arrivate in redazione per comprendere come comportarsi (sia da parte dei liberi professionisti che da parte dei tecnici che operano negli enti pubblici). Al momento l'unica soluzione percorribile è l'invio della CILAS tramite PEC a cui deve obbligatoriamente passare un contatto con il protocollo del SUE.
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