Il lastrico solare gode delle agevolazioni acquisto prima casa?
Un dubbio per molti contribuenti anche perché i punti di vista, tra Cassazione e Commissione tributaria sono spesso differenti.
Il lastrico solare rientra fra le pertinenze di un immobile o va considerato a parte nella liquidazione delle imposte di registro? La risposta non trova un orientamento univoco tra Commissione Tributaria e Corte di Cassazione e tiene conto della natura di pertinenzialità attribuita o meno alla categoria catastale F5 di cui fanno parte i lastrici solari.
Lastrico solare: nuovo intervento della Cassazione
Lo dimostra la recente ordinanza n. 22561/2021 della Corte di Cassazione, che è intervenuta in un contenzioso tra Agenzia delle Entrate e alcuni contribuenti, a cui era stato notificato un avviso di liquidazione per maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale con riferimento al lastrico solare.
Acquisto lastrico solare: aliquota agevolata o aliquota ordinaria?
Nel caso in esame, i contribuenti avevano acquistato una porzione di fabbricato costituito da un’abitazione, da un garage e da un lastrico solare posto sul garage, su cui è stata pagata un’imposta con aliquota agevolata al 2%. L'ufficio territoriale ha quindi notificato un avviso di liquidazione per maggiori imposte ritenendo che il lastrico solare non facesse parte delle specifiche categorie considerate pertinenze, e che ad esso andasse applicata l'imposta con le aliquote ordinarie previste per i trasferimenti dei fabbricati.
L’avviso è stato quindi impugnato e la Commissione Tributaria ha accolto l'appello rilevando che, secondo l'art. 1 nota II bis della tariffa parte prima allegata al TUIR e le relative circolari dell'Agenzia delle Entrate, si devono intendere come pertinenze i box, i garage e gli immobili classificati nelle categorie C2 C6 e C7; mentre il lastrico solare, che si classifica come categoria F5 ,non rientra quindi nelle previsioni della norma agevolativa.
Pertinenza: classificazione catastale o funzionale?
Ricordiamo che l’art. 817 del codice civile definisce così le pertinenze:
- cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa;
- la destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale su di essa.
Sulla base della norma civilistica, gli ermellini hanno quindi cassato la sentenza della Commissione Tributaria e hanno dato ragione ai ricorrenti, perché la pertinenza non va definita con il criterio della classificazione catastale, ma del rapporto di complementarità funzionale.
Di conseguenza il lastrico solare deve intendersi compreso tra le pertinenze dell'immobile, destinate al servizio e ornamento dell'abitazione oggetto dell'acquisto, e gode dell'aliquota agevolata per l'acquisto della prima casa, ai sensi della nota II-bis all'art. 1 della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, come modificata dall'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
Inoltre, non è rilevante che l'acquisto della pertinenza venga concluso con atto separato, assumendo la norma tributaria - nel riferimento alle unità immobiliari di classificazione catastale C2, C6 e C7 mera valenza complementare rispetto alla citata mozione civilistica (sentenza Cass. 6259/2013).
Documenti Allegati
Ordinanza Corte di Cassazione 10 agosto 2021, n. 22561