Bonus Zanzariere 2021: ancora pochi mesi per l’agevolazione

Tra le detrazioni Ecobonus anche la posa in opera di schermature solari e/o chiusure tecniche mobili oscuranti, tra cui le zanzariere

di Redazione tecnica - 14/09/2021

È prossimo alla scadenza il bonus zanzariere 2021 entro cui rientrano anche il bonus per schermature solari e chiusure oscuranti, come previsto dall’art. 14, comma 2.1 del D.L. 63/2013. C’è tempo infatti solo fino al 31 dicembre 2021 per richiedere l’agevolazione, che fa parte degli interventi di efficientamento energeticoEcobonus”.

Ecobonus: le zanzariere tra gli interventi di efficienza energetica

Il c.d. “Ecobonus” prevede per le singole unità immobiliari diverse agevolazioni dal 50% al 65% e può essere richiesto per i seguenti interventi di efficienza energetica:

  • acquisto e la posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari, con detrazione al 50%;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013. In questo caso la detrazione si applica nella misura del 65 per cento.
  • acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, con una detrazione del 50% fino a un valore massimo di 30.000 euro.

Requisiti di accesso al Bonus Zanzariere 2021

Come ben specificato nel vademecum ENEA sulle schermature solari, sono agevolabili l’acquisto e la posa in opera di schermature solari e/o chiusure tecniche mobili oscuranti elencate nellallegato M al D.Lgs. 311/2006, montate in modo solidale all’involucro edilizio o ai suoi componenti e installate all’interno, all’esterno o integrate alla superficie vetrata. Tra le schermature solari sono comprese anche le zanzariere. Nello specifico, le schermature devono essere:

  • applicate in modo solidale con l’involucro edilizio e non liberamente montabili/smontabili dall’utente;
  • a protezione di una superficie vetrata;
  • installate all’interno o all’esterno della superficie vetrata;
  • mobili;
  • schermature “tecniche”.

Vincoli bonus zanzariere e schermature

  • Per le “schermature solari”, tra cui rientrano anche zanzariere, tende da sole, veneziane, tende a rullo e tende a bracci, sono ammessi gli orientamenti da EST a OVEST passando per SUD. Sono pertanto esclusi NORD, NORD-EST e NORD-OVEST;
  • per le “chiusure oscuranti” (ad esempio persiane, avvolgibili, tapparelle) sono ammessi tutti gli orientamenti;
  • le schermature solari devono possedere un valore del fattore di trasmissione solare totale accoppiato al tipo di vetro della superficie vetrata protetta inferiore o uguale a 0,35 valutato con riferimento al vetro tipo C secondo la norma UNI EN 14501. Devono essere rispettate, inoltre, le pertinenti norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica e di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro);
  • le “chiusure oscuranti” possono essere in combinazione con vetrate o autonome (aggettanti). Nel caso di sola sostituzione di chiusure oscuranti, la nuova installazione deve possedere un valore della resistenza termica supplementare superiore a quella della precedente installazione affinché venga conseguito un risparmio energetico.

Spese ammissibili al bonus zanzariere e schermature solari

Le agevolazioni per la sostituzione di zanzariere e schermature solari includono:

  • fornitura e la posa in opera di schermature solari e/o chiusure oscuranti tecniche;
  • eventuale smontaggio e dismissione di analoghi sistemi preesistenti;
  • schermature solari e chiusure oscuranti;
  • fornitura e messa in opera di meccanismi automatici di regolazione e controllo delle schermature;
  • prestazioni professionali (produzione della documentazione tecnica necessaria, direzione dei lavori etc.);
  • opere provvisionali e accessorie.

Beneficiari del bonus zanzariere 2021

Soggetti beneficiari

Al bonus zanzariere e schermature solari possono accedere:

  • i contribuenti che sostengono le spese di riqualificazione energetica;
  • i soggetti che posseggono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l’edificio (proprietà, comodato d’uso, usufrutto o anche locazione, previo consenso scritto del proprietario dell’immobile).

Edifici

Il bonus può essere richiesto esclusivamente per unità immobiliari che:

  • alla data d’inizio dei lavori siano “esistenti”, ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso;
  • in regola con il pagamento di eventuali tributi.

Come chiedere il bonus zanzariere e a quanto ammonta

Il bonus si riferisce a spese sostenute negli anni 2020 e 2021. L’aliquota di detrazione corrisponde al 50% dell’importo totale, con un limite massimo di spesa pari a 60.000 euro per unità immobiliare.

Tre le modalità per usufruirne:

  1. detrazione diretta, ripartita in dieci rate annuali di uguale importo;
  2. cessione del credito, disposta in favore di:
  • fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi;
  • altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti);
  • istituti di credito e intermediari finanziari.
  1. sconto in fattura, ossia di contributo, anticipato dal fornitore che ha effettuato l’intervento agevolato, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto.

Documenti necessari per il bonus zanzariere

Documenti da trasmettere all’ENEA

  • “Scheda descrittiva dell’intervento”, entro i 90 giorni dalla data fine dei lavori o di collaudo delle opere, ESCLUSIVAMENTE attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui essi sono terminati.
  • In presenza di impianto di climatizzazione estiva, dovrà essere valutato il risparmio di energia primaria non rinnovabile conseguito con la schermatura solare, con l’applicazione gratuita “ShadoWindow” disponibile sul sito https://strumenti-detrazionifiscali.enea.it previa registrazione.
  • In presenza di impianto di climatizzazione invernale, dovrà essere valutato il risparmio di energia primaria non rinnovabile conseguito con le chiusure oscuranti. A questo scopo ENEA mette a disposizione gratuitamente l’applicazione “Chiusure oscuranti” sempre sul  sito https://strumenti-detrazionifiscali.enea.it.

Documentazione da conservare a cura del soggetto beneficiario

1. Di tipo “tecnico”

  • stampa originale della “scheda descrittiva dell’intervento”, riportante il codice cpid assegnato dal sito ENEA, firmata dal soggetto beneficiario;
  • asseverazione, redatta da un tecnico abilitato, ai sensi dell’art. 8 del decreto interministeriale 6 agosto 2020, comprensiva del computo metrico, che attesti i requisiti di cui sopra e il rispetto dei costi massimi specifici unitari previsti dall’allegato a dello stesso decreto. Se non è obbligatorio il deposito in Comune della relazione tecnica di cui all’art. 8 del D. lgs. 192/05 e s.m.i. e per gli interventi con data di inizio lavori antecedente il 6 ottobre 2020, l’asseverazione può essere sostituita da una certificazione del fornitore/produttore/assemblatore che attesti il rispetto dei requisiti tecnici;
  • schede tecniche dei componenti e marcatura CE con relative dichiarazioni di prestazione (DoP);
  • attestazioni di prestazione per il fattore di trasmissione solare totale calcolato secondo la UNI EN 14500 per le schermature solari e/o della resistenza termica supplementare calcolata secondo la UNI EN 13125 per le chiusure oscuranti con timbro e firma del produttore/rivenditore. Per le attestazioni, possono essere usate anche le indicazioni delle applicazioni “ShadoWindow” e “Chiusure oscuranti”.

2. Di tipo “amministrativo”

  • delibera assembleare di approvazione di esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese per interventi sulle parti comuni condominiali;
  • dichiarazione del proprietario di consenso all’esecuzione dei lavori nel caso gli interventi siano effettuati dal detentore dell’immobile;
  • fatture relative alle spese sostenute, ovvero documentazione relativa alle spese il cui pagamento non possa essere eseguito con bonifico, e per gli interventi su parti comuni condominiali dichiarazione dell’amministratore del condominio che certifichi l’entità della somma corrisposta dal condomino;
  • ricevute dei bonifici parlanti;
  • stampa della e-mail inviata dall’ENEA contenente il codice CPID che costituisce garanzia che la scheda descrittiva dell’intervento è stata trasmessa.

In allegato il vademecum pubblicato da ENEA su schermature solari e chiusure oscuranti.

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