Superbonus 110% e CILAS: cosa fare con gli interventi misti?
Le modifiche apportate dal Semplificazioni-bis al Decreto Rilancio hanno previsto la CILAS per gli interventi di superbonus senza demolizione e ricostruzione
Sto realizzando un intervento di riqualificazione complessiva del mio immobile. Parte dell'intervento, che non prevede demolizione e ricostruzione, accede al superbonus 110%. Altra pare dell'intervento non accede ad alcun bonus fiscale. Complessivamente l'intervento ricade nel regime del permesso di costruire. Devo comunque presentare la CILAS?
Superbonus 110%, CILAS e interventi misti: la domanda alla posta di LavoriPubblici.it
È la domanda arrivata in redazione dall'ing. Gianni M. che riguarda il titolo edilizio necessario per avviare i cantieri che accedono alle detrazioni fiscali del 110% (superbonus 110%) previste dal Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).
Per rispondere alla suddetta domanda occorre far riferimento all'art. 119, comma 13-ter del Decreto Rilancio che, dopo le ultime modifiche apportate dalla Legge di conversione del D.L. n. 77/2021 (Semplificazioni-bis), ha completamente modificato l'approccio al bonus 110% da parte dei tecnici.
Superbonus 110%: gli interventi senza demolizione e ricostruzione
A seguito della modifica al comma 13-ter, a partire dal 31 luglio 2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione del Semplificazioni-bis) tutti gli interventi di superbonus 110% (ecobonus, sismabonus, trainanti e trainati) che non prevedono demolizione e ricostruzione degli edifici, anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti:
- sono considerati interventi di manutenzione straordinaria;
- non necessitano della verifica sullo stato legittimo;
- richiedono la CILAS pubblicata dal Ministero della Funzione Pubblica e in vigore dal 5 agosto 2021;
- hanno un particolare regime di decadenza del beneficio fiscale.
Al fine di "semplificare" l'avvio dei cantieri il legislatore ha previsto un particolare regime edilizio (la CILAS) e fiscale. Ed è proprio sul nuovo regime fiscale che si deve basare la risposta alla domanda del nostro lettore.
Superbonus 110%: le nuove cause di decadenza
Il nuovo comma 13-ter prevede esplicitamente che per questa tipologia di intervento non valgono più le cause di decadenza previste dall'art. 49 del DPR n. 380 del 2001. La presenza di abusi edilizi, purché l'immobile sia stato legittimamente edificato, non inficia sulla fruizione del bonus 110%. Il superbonus 110%, però, sarà perduto nei seguenti casi:
- mancata presentazione della CILA;
- interventi realizzati in difformità dalla CILA;
- assenza dell’attestazione dei dati di legittima edificazione;
- non corrispondenza al vero delle attestazioni previste per il superbonus.
Superbonus 110%: il titolo edilizio
Benché l'intervento complessivo posto dal nostro lettore possa essere realizzato con la presentazione di un permesso di costruire (ma stesse identiche considerazioni potrebbero essere fatte in caso di SCIA o CILA), risulta evidente che la parte di intervento che accede al superbonus 110% dovrà essere realizzata dietro presentazione della nuova CILA-Superbonus. La mancata presentazione della CILA risulta, infatti, causa di decadenza del beneficio fiscale.
Il consiglio che posso dare al nostro lettore è quello di presentare e far protocollare una PdC per l'intervento complessivo e poi una CILAS in cui richiamare il protocollo del PdC.