Sismabonus 110%: possibile l'asseverazione tardiva?
Il DM n. 58/2017 come modificato dal DM n. 329/2020 prevede l'obbligo di asseverazione della riduzione del rischio sismico per la fruizione del Sismabonus
Non avendo allegato alla segnalazione certificata di inizio lavori i modelli previsti per l'asseverazione del rischio sismico per la fruizione del Sismabonus 110% ed avendo già iniziato i lavori, dovendo presentare una variante SCIA sostanziale per recupero seminterrato e costruzione nuova scala, posso comunque accedere alla detrazione fiscale?
Sismabonus 110% e asseverazione tardiva: la risposta dell'esperto
Risponde alla domanda il nostro esperto di Sismabonus, Ing. Cristian Angeli, che conferma:
Come risulta chiaramente dalla prassi maturata in materia di Sismabonus 110%, nel caso in cui non sia allegata l'asseverazione di cui al mod. B prima dell'inizio lavori, è sempre precluso l'accesso all'incentivo per interventi di recupero edilizio, anche nel caso di varianti sostanziali.
Cosa dice la norma
Appare utile ricordare che sull'asseverazione tardiva è intervenuta numerose volte l'Agenzia delle Entrate e che dal punto di vista normativo va considerato l'art. 3, comma 3 del vigente DM n. 58/2017 che prevede:
Conformemente alle disposizioni regionali, il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l'asseverazione di cui al comma 2, devono essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente di cui all'articolo 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, per successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell'inizio dei lavori.