Demolizione e ricostruzione: cosa si fa sui beni culturali e paesaggistici?
Anci: "Stante quanto sopra, come ricordato nella stessa precisazione del CSLP, sarebbe necessario un coinvolgimento del MIBAC e delle Regioni in quanto enti preposti alla tutela dei beni di cui al D.Lgs 42/2004, in modo da assicurare una corretta informazione dei funzionari degli sportelli unici dell’edilizia"
Ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione, e beni culturali e paesaggistici. Statene certi, se ne parlerà ancora a lungo. Con la conversione in legge del Decreto Legge n. 76/2020 (Decreto Semplificazioni), tra le tante modifiche al DPR n. 380/201 (Testo Unico Edilizia) spicca quella alla definizione di ristrutturazione edilizia (art. 3, comma 1, lettera d)).
Demolizione e ricostruzione: il parere del CSLP
A seguito di questa modifica, dal 16 luglio 2020 rientrano tra gli interventi di ristrutturazione anche quelli di "demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico".
Nella nuova definizione, rimane fermo che "con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria".
Sulla modifica era stata richiesto al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CSLP) di fornire un parere ufficiale che è arrivato puntualmente ma che ha già ricevuto alcune critiche.
Ristrutturazioni e tutela: la nota ANCI
A seguito del Parere del CSLP arriva una nota dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) che fa il punto sui chiarimenti arrivati. Anci rileva che la finalità della modifica normativa era quella di prevedere un regime autorizzatorio semplificato, consentendo, per alcuni casi in luogo della richiesta del permesso di costruire, la presentazione di una SCIA o di una SCIA sostitutiva. Modifica che da un lato ha semplificato ma che dall'altro ha introdotto una nuova criticità relativa all'esclusione degli immobili sottoposti a vincoli dal Codice dei Beni Culturali e quelli situati nei centri storici.
Ristrutturazioni su immobili su beni culturali o paesaggistici: cosa si può fare
Nel caso di immobili sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), oppure ubicati in centri storici, sono consentiti gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria.
Su questo è intervenuto il parere del Consiglio Nazionale dei Lavori Pubblici, precisando che esistono casi in cui può essere applicata la disciplina semplificata della SCIA o della SCIA alternativa al permesso di costruire.
Il CSLP, facendo riferimento proprio al Codice dei beni culturali e del paesaggio, distingue tra:
- disciplina dei beni culturali, cui è dedicata la Parte II del Codice;
- disciplina dei beni paesaggistici cui, invece, è dedicata la Parte III del Codice.
Per gli immobili che rientrano nella disciplina della Parte II, quindi nel caso di beni culturali, ogni intervento parzialmente demolitivo e/o ricostruttivo, deve sempre essere autorizzato dalla Sopraintendenza competente per territorio.
Nel caso invece di immobili situati in aree sottoposte a vincolo paesaggistico (Parte III del Codice) il Consiglio afferma che sarebbe consentito applicare anche in questi ambiti la rinovellata definizione di ristrutturazione edilizia e quindi effettuare attraverso attività di demolizione e ricostruzione con modifiche alla sagoma, al sedime, ai prospetti e al volume preesistente.
A tal riguardo, ANCI nella nota ribadisce l’opportunità di un coinvolgimento del MIBAC e delle Regioni in quanto enti preposti alla tutela dei beni di cui al D.Lgs n. 42/2004, in modo da assicurare una corretta informazione dei funzionari degli sportelli unici dell’edilizia.