Superbonus 110% e centri storici: nuovi chiarimenti dal Fisco
L'Agenzia delle Entrate fornisce nuovi chiarimenti sugli interventi antisismici su un fabbricato situato in un centro storico che vogliono godere del Superbonus 110%
Ad essere sinceri mi ero un po' preoccupato. Sono trascorse ormai più di due settimane dall'ultimo poker di risposte dell'Agenzia delle Entrate sul Superbonus 110% del 30 agosto 2020 che aggiunte a quelle dei precedenti 25 e 26 agosto, di cui una sul bonus facciate, avevano portato a 10 gli interventi sui principali bonus fiscali.
Superbonus 110% e Bonus Facciate: nuove risposte dell'Agenzia delle Entrate
Giunti al 16 settembre 2021, ecco "finalmente" 3 nuovi interventi:
- la risposta n. 593/2021 - "Superbonus - intervento di ristrutturazione edilizia, con aumento volumetrico e realizzazione di impianti, su due unità immobiliari collabenti (F/2) facenti parte di un edificio sprovvisto di APE - Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio)";
- la risposta n. 595/2021 - "Bonus facciate - edificio visibile dal mare e non da vie, strade o suoli pubblici -Articolo 1, commi da 219 a 224, della legge 27 dicembre 2019, n. 160";
- la risposta n. 598/2021 - "Superbonus - interventi antisismici su un fabbricato situato in un centro storico - Articolo 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio)".
Superbonus 110% e centri storici: nuovi chiarimenti sul progetto unitario
In questo articolo mi riferirò esclusivamente alla risposta n. 598/2021 che dimostra, ancora una volta, quanto necessaria sia una proroga temporale per il bonus 110%, in considerazione delle evoluzioni nelle risposte dei principali enti preposti al controllo (Enea e AdE).
Appare utile ricordare la questione relativa alla fruizione del Superbonus nella modifica dimensionale degli infissi. Ma non solo. Alle ultime modifiche apportate all'art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) dal Decreto Legge n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni-bis), avrebbe dovuto fare seguito un aggiornamento del portale Superbonus dell'Enea per il caricamento delle asseverazioni. Aggiornamento dovuto al fotovoltaico (diventato manutenzione straordinaria come intervento trainato e che quindi godrà del limite di spesa di 2.400 euro) e al nuovo calcolo del limite di spesa per onlus e associazioni di volontariato (nuovo comma 10-bis).
Ma uno degli argomenti che ha tenuto più banco nell'ultimo anno è stato il superbonus 110% nei centri storici. L'art. 16-bis, comma 1, lettera i) del TUIR, nel definire gli interventi che accedono alla detrazione fiscale di cui all'art. 16, commi da 1-bis a 1 sepies del D.L. n. 63/2013 e di cui all'art. 119, comma 4 del Decreto Rilancio, ha ammesso che:
Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.
E sul progetto unitario si è aperto un mondo di interpretazioni e risposte, anche contraddittorie, della stessa Agenzia delle Entrate, a cui si è dovuto aggiungere l'intervento della Commissione per il monitoraggio del Sismabonus con la risposta n. 4 di luglio 2021.
L'interpello del contribuente
Nel nuovo caso sottoposto alla lente del Fisco, un contribuente rappresenta questa situazione:
- condominio che intente effettuare interventi antisismici finalizzati al consolidamento statico del fabbricato;
- fabbricato sito in un centro storico e rappresentato da una singola unità edilizia strutturale che risulta strutturalmente connessa ad un insieme non omogeneo di edifici interconnessi tra loro da collegamenti strutturali determinati dalla storia evolutiva, costituendo quindi nell'insieme un aggregato edilizio ovvero strutturale.
Ecco i punti che l'istante chiede di chiarire:
- le modalità di inquadramento della zona sismica;
- la definizione di "progetto unitario", al fine di comprendere se l'intervento di consolidamento statico per usufruire del Superbonus (con un intervento trainante) possa essere limitato al condominio in oggetto che costituisce singola unità edilizia strutturale dell'agglomerato, oppure se lo stesso intervento debba essere esteso all'intero agglomerato edilizio;
- se il progetto dell'intervento agevolabile con il Superbonus debba essere mirato a risolvere le criticità di carattere statico che interessano il fabbricato "ovvero non risulta chiaro se il progettista sia tenuto o meno a definire un intervento di consolidamento statico sulla base di una classificazione che tenga in conto la priorità degli interventi, ovvero sulla base di un indice di rischio per carichi statici definiti eventualmente come rapporto tra il sovraccarico variabile statico massimo sopportabile dalla parte di struttura considerata ed il sovraccarico variabile statico previsto per il progetto di una struttura nuova";
- quale sia il limite di spesa agevolabile per l'intervento antisismico di consolidamento statico;
- se la valutazione della sicurezza sismica possa essere eseguita riferendosi esclusivamente al corpo di fabbrica oggetto di studio, ovvero edificio parte di un agglomerato edilizio;
- se l'intervento sismabonus debba essere esteso a due condomini al fine di interessare le strutture dei corpi di fabbrica che interessano le unità immobiliari in oggetto;
- come procedere al calcolo dell'onorario del responsabile dei lavori e in quale misura rientra tra le spese agevolabili.
Superbonus, Sismabonus e zone sismiche
In riferimento al primo quesito e alle zone sismiche, l'Agenzia delle Entrate era già entrata nel merito con la risposta n. 516 del 27 luglio 2021 in cui era stato chiarito che non rientra nella sua competenza stabilire le modalità con cui i Comuni vengono classificati nel rischio sismico 1, 2, 3, 4. Ma anche che è possibile consultare la mappa di classificazione del rischio sismico, aggiornata ad aprile 2021, suddivisa per comuni, pubblicata sul sito della Protezione Civile.
Superbonus, Sismabonus e progetto unitario
Come anticipato, sul progetto unitario è necessario registrare il chiarimento della Commissione per il monitoraggio del Sismabonus, citato anche da AdE nella sua nuova risposta. Entrando nel dettaglio, secondo la Commissione il riferimento ai progetti unitari contenuto nell'art. 16-bis, comma 1, lettera i) del DPR n. 917/1986 deve essere inteso come limitato al concetto di singola unità strutturale e non all’intero aggregato edilizio che tipicamente caratterizza i centri storici.
La Commissione ricorda pure la definizione di unità strutturale contenuta nelle Norme Tecniche per le Costruzioni ed evidenzia che intervenire sugli aggregati in maniera organica, anche in considerazione del frazionamento delle proprietà, pone seri limiti di applicazione del sismabonus o supersismabonus, mettendo a rischio l’obiettivo principale, ovvero migliorare la qualità strutturale del costruito e ridurre il rischio sismico. Proprio per questo motivo, senza necessariamente dover realizzare la verifica sismica dell’intero edificio aggregato o delle singole unità strutturali, la buona esecuzione di interventi locali consente di raggiungere una riduzione del rischio sismico.
Viene richiamata la definizione di unità strutturale individuabile all'interno delle NTC 2018 (§ 8.7.l) come quella porzione di aggregato che "... dovrà avere continuità da cielo a terra, per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali e, di norma, sarà delimitata o da spazi aperti, o da giunti strutturali, o da edifici contigui strutturalmente ma, almeno tipologicamente, diversi.". Tale concetto è stato più estesamente esplicitato nella Circolare 21 gennaio 2019, n. 7, secondo la quale "L'US è caratterizzata da comportamento strutturale unitario nei confronti dei carichi orizzontali e verticali per cui, nell'individuarla, si terrà conto della tipologia costruttiva e del permanere di elementi caratterizzanti, anche al fine di definire interventi coerenti con la configurazione strutturale. L'US deve comunque garantire con continuità il trasferimento dei carichi in fondazione e, generalmente, è delimitata o da spazi aperti, o da giunti strutturali, o da edifici contigui costruiti, ad esempio, con tipologie costruttive e strutturali diverse, o con materiali diversi, oppure in epoche diverse".
E in definitiva, ma anche "finalmente", l'Agenzia delle Entrate ammette che ogni valutazione in merito alla possibilità di redigere un progetto su un edificio strutturalmente e sismicamente indipendente dagli altri edifici richiede verifiche tecniche e accertamenti di fatto che non competono alla scrivente in sede di risposta alle istanze di interpello.
Sismabonus e limite di spesa
Con riferimento al quesito sul limite di spesa ammesso alla detrazione, trattandosi di sismabonus e non ecobonus, l'ammontare di spesa costituisce il limite massimo di spesa agevolabile riferito all'intero edificio e non quello riferito alle singole unità che lo compongono. Ciascun condomino potrà calcolare la detrazione in funzione della spesa a lui imputata in base ai millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili ed effettivamente rimborsata al condominio.
In particolare, il limite massimo di spesa per gli interventi antisismici è determinato nella misura di 96.000 euro moltiplicato per numero delle unità di cui si compone l'edificio.
Criteri di determinazione del consolidamento statico dell'edificio
Anche sugli aspetti relativi ai criteri di determinazione del consolidamento statico dell'edificio, AdE ha ammesso che essendo quesiti di natura tecnica, non è compito suo rispondere.
Sismabonus e Responsabile lavori: le spese ammissibili e il calcolo del compenso
Interessante è la risposta che riguarda il compenso della figura del "Responsabile dei lavori". L'istante parla di attività svolte sia in fase progettuale che in fase di esecuzione dei lavori. AdE ha confermato che la detrazione del 110%, nei limiti previsti per ciascun intervento, spetta a tutte le spese caratterizzate da un'immediata correlazione con gli interventi che danno diritto alla detrazione, specificando che tra le predette spese non rientrano i compensi specificatamente riconosciuti all'amministratore per lo svolgimento degli adempimenti dei condomini connessi all'esecuzione dei lavori e all'accesso al Superbonus.
Al fine di poter detrarre i costi relativi agli interventi è sempre necessario:
- che le spese sostenute siano documentate ed effettivamente rimaste a carico del committente;
- che vi sia una fattura, un documento di spesa o qualunque altra documentazione nella quale venga descritto il servizio reso.
Le spese spettanti al "Responsabile dei lavori",potranno, dunque, essere ammesse a beneficiare delle detrazioni se collegati alla realizzazione degli interventi ammessi al Superbonus.
Le spese per le asseverazioni
Detraibili al 110% sono anche tutte le spese sostenute per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica, per la redazione dell'A.P.E., nonché per l'asseverazione del rispetto dei requisiti degli interventi di risparmio energetico e della corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. In questo caso la misura del compenso si calcola utilizzando i valori massimi indicati nel decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 (Decreto Parametri).
Novità: benché io stesso avessi trovato un vuoto normativo sui parametri da utilizzare per il compenso del professionista nel Sismabonus, AdE ammette che gli stessi criteri del Decreto Parametri possono essere utilizzati anche per le spese relative agli interventi antisismici.
Documenti Allegati
Risposta AdE