INARCASSA: scadenza prorogata per la dichiarazione redditi

Pec obbligatoria e alcune novità per l’invio delle dichiarazioni online di reddito professionale e volume d’affari per il 2020

di Redazione tecnica - 23/09/2021

C’è tempo fino a martedì 2 novembre per l’invio della comunicazione dei redditi e dei volumi d’affari per gli Architetti e gli Ingegneri iscritti ad Inarcassa. La Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti ha appena pubblicato i criteri per l’invio delle dichiarazioni, invitando gli utenti a provvedere in tempi brevi per evitare un sovraccarico dei server a ridosso della scadenza.

Dichiarazione redditi e volumi d’affari 2020: come va presentata

La comunicazione dei redditi e dei volumi d’affari 2020 deve essere presentata obbligatoriamente mediante invio telematico entro martedì 2 novembre 2021, accedendo all’apposita sezione su Inarcassa On Line.

Solo gli eredi dei professionisti deceduti sono esclusi dall’obbligo dell’invio telematico e possono trasmettere, tramite raccomandata semplice, il facsimile del modello cartaceo. In questo caso, il termine per l’invio della comunicazione e per il pagamento degli eventuali contributi è prorogato di dodici mesi dalla data dell’avvenuto decesso.

Chi deve inviare la dichiarazione 2020

  • Ingegneri e Architetti iscritti agli albi professionali e titolari di partita IVA nell'anno 2020, a prescindere dal codice di attività, anche se non iscritti a Inarcassa;
  • Società di Professionisti;
  • Società tra Professionisti;
  • Società di Ingegneria;
  • Eredi dei professionisti deceduti nel corso del 2020.

La comunicazione va inviata anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative.

Esoneri

Sono esonerati dall’invio della comunicazione gli ingegneri ed architetti non iscritti a Inarcassa che:

  • per l’anno 2020 siano privi di partita IVA;
  • siano iscritti anche in altri Albi professionali e che, a seguito di espressa previsione legislativa, abbiano esercitato il diritto di opzione per l’iscrizione ad altra Cassa Previdenziale con decorrenza anteriore al 2020.

Dichiarazione redditi e volumi di affari 2020: novità

  • Obbligo di comunicazione dell'indirizzo PEC o della sua variazione; la sua omissione comporta l'emissione delle sanzioni.
  • I professionisti che si sono avvalsi, per l’anno 2020, del regime fiscale agevolato per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - ai sensi dell’art. 27, commi 1 e 2 del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98; i professionisti che hanno adottato il regime forfetario introdotto dall’art. 1 commi 54-89 della L. n. 190/2014, tenuti a compilare lo stesso quadro LM della dichiarazione Redditi 2021, devono compilare la dichiarazione riportando il reddito professionale ed il volume di affari derivante dall'esercizio della professione, secondo le indicazioni riportate negli help on line disponibili in procedura.
  • La colonna 4 del quadro fiscale LM righi dal 22 al 27 prevede l’inserimento dei compensi percepiti a seguito di cessione dei diritti d’autore o utilizzo di opere dell’ingegno correlate allo svolgimento dell’attività professionale che concorrono quindi alla formazione del Volume d’affari imponibile del contributo integrativo e del Reddito professionale imponibile del contributo soggettivo. Detti compensi, da indicare in colonna 4, concorreranno al reddito da assoggettare ad imposta sostitutiva previamente abbattuti in misura del 25%, ovvero abbattuti in misura del 40%, nel caso in cui il dichiarante abbia età inferiore ai 35 anni.

Come compilare la dichiarazione Inarcassa 2020

  • nella schermata di accesso vengono poste alcune domande utili a personalizzare i passaggi della propria dichiarazione e arrivare brevemente alla compilazione del reddito professionale IRPEF e dei volumi d’affari IVA;
  • nella Dichiarazione On Line sono disponibili le istruzioni di compilazione relative ad ogni sezione della dichiarazione e in ogni campo è prevista una funzione Help che consente di rendere immediato l’inserimento dei dati necessari;
  • su ogni pagina della Dichiarazione è prevista la funzione “salva” che permette di interrompere la compilazione, salvando tutti i dati inseriti fino a quel momento e di riprenderla successivamente.
  • su ogni pagina è disponibile il numero di telefono dedicato al servizio di assistenza dichiarazione, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 18.

Dichiarazione Inarcassa 2020: alcune note importanti

  • i professionisti che si sono avvalsi, per l’anno 2020, della deroga del contributo soggettivo minimo, dovranno corrispondere un importo pari al 14,5% del reddito dichiarato, generando il bollettino MAV da pagare entro il 31/12/21. Tale MAV potrà essere maggiorato degli interessi (BCE+4,50%) calcolati sul solo contributo minimo dell’anno 2020, nei seguenti casi:
    • per professionisti iscritti per l’intero anno, qualora il reddito professionale dichiarato risulti superiore a € 16.276;
    • per professionisti iscritti per porzione di anno, con reddito frazionato, qualora il reddito professionale dichiarato risulti superiore a quanto dovuto per il periodo d’iscrizione;
  • per i professionisti iscritti ad Inarcassa per una frazione d’anno nel 2020, è possibile dichiarare la contribuzione versata alla Gestione Separata Inps, ed ottenere quindi il frazionamento del reddito in rapporto agli effettivi mesi di iscrizione, nel campo A2 del modello di dichiarazione senza l’obbligo di allegare le attestazioni di versamento dei contributi previdenziali alla Gestione Separata INPS;
  • chi ha ricevuto fatture per prestazioni professionali da altri ingegneri, architetti, Associazioni o Società ed ha quindi pagato loro il contributo integrativo, ha la possibilità - se non è il committente finale - di dedurlo dal conguaglio del contributo integrativo che deve versare alla Cassa. Per usufruire della deduzione basta compilare l'elenco riepilogativo inserito nella procedura di dichiarazione telematica. Il sistema automaticamente provvederà al calcolo della deduzione;
  • nell’ambito della dichiarazione per l’anno 2020 l’allegato 3 “Autocertificazione delle operazioni effettuate nel periodo tra il 1 gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2015 con Iva ad esigibilità differita” viene riproposto solamente ai dichiaranti (professionisti/Società) che nella dichiarazione dell’anno 2020 presentano ancora fatture emesse non incassate. Al dichiarante viene richiesto di inserire la quota parte del volume d’affari riferito a fatture emesse con Iva ad esigibilità differita nel quadriennio 2012-2015, ma incassate nel corso del 2020. L’Allegato è strutturato per permettere al dichiarante, che abbia versato ad Inarcassa successivamente alla dichiarazione 2016 ulteriori quote di contributo integrativo per il quadriennio 2012-2015 (ad esempio a seguito di versamento di rate di piani di rateizzazione), di recuperare in tutto o in parte la quota di contribuzione integrativa non dedotta nel 2016 per incapienza della contribuzione versata.
  • il termine per richiedere la rateizzazione del conguaglio contributivo 2020 è il 30 novembre: la domanda può essere inviata contestualmente alla presentazione della dichiarazione annuale del reddito e del volume d’affari professionale 2020 (e cioè entro il 2 novembre) oppure successivamente, utilizzando l’applicativo iOL, entro il 30 novembre.
  • la rateizzazione dell'importo se superiore a 1.000,00 euro, può essere richiesta in tre rate quadrimestrali a partire da marzo 2022 (marzo, luglio e novembre) mediante il sistema SDD (Sepa Direct Debit) con un interesse pari all’1,5% annuo. L’agevolazione è riservata ai professionisti e pensionati iscritti che al 30/11:
    • risultino in regola con le obbligazioni documentali e contributive;
    • non siano pensionandi con domanda di pensione presentata
    • non abbiano esercitato la deroga al versamento del contributo soggettivo minimo per il 2020.

L’eventuale rettifica in aumento del reddito e volume d’affari, comunicata successivamente al 31 dicembre, così come il mancato pagamento anche di una sola rata del piano concesso fa decadere la richiesta di rateazione del conguaglio.

Inarcassa: il contributo soggettivo facoltativo

Dopo aver presentato la Dichiarazione telematica 2020, gli iscritti, anche pensionati, entro il 31 dicembre 2021 possono versare un contributo soggettivo facoltativo in aggiunta a quello obbligatorio (art. 4.2 Regolamento Generale Previdenza) che offre la possibilità di incrementare il montante contributivo e conseguentemente l’ammontare delle prestazioni pensionistiche. Chi lo desidera, può stabilire l'importo del versamento e generare il bollettino MAV.

Come e quando pagare il relativo contributo soggettivo e/o integrativo

  • I Professionisti non iscritti ad Inarcassa e le Società di Ingegneria devono procedere al pagamento del contributo integrativo relativo all’anno 2020 entro il 31 agosto 2021, con bollettino MAV o F24 da generare accedendo ad Inarcassa On Line, alla sezione “Adempimenti - Dichiarazione on line”, anche se l’invio della dichiarazione obbligatoria può essere fatto successivamente, entro il 2 novembre.
  • I Professionisti iscritti ad Inarcassa devono procedere al pagamento del conguaglio contributivo entro il 31 dicembre 2021 con bollettino M.AV o con F24 che, a conclusione della procedura di invio del modello Dich/2020, deve essere generato seguendo le istruzioni.
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