Autorizzazioni impianti e infrastrutture energetiche: ecco le tariffe
Pubblicato il DM che disciplina attività e tariffe per rilascio di autorizzazioni e concessioni per la realizzazione e la verifica di impianti e infrastrutture energetiche.
È entrato in vigore il Decreto del 10 agosto 2021 del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili (MIMS) di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), inerente l’adozione delle tariffe per autorizzazioni, permessi o concessioni per la realizzazione e la verifica di impianti e di infrastrutture energetiche.
Decreto tariffe per autorizzazione impianti: a chi è rivolto
Nello specifico, con l’articolo 1 il decreto disciplina le attività svolte dal personale civile del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e dal personale del Corpo delle capitanerie di porto per il rilascio di autorizzazioni, permessi, concessioni e attività di collaudo volte alla realizzazione e alla verifica di impianti e di infrastrutture energetiche, per le attività relative a istruttorie tecniche e amministrative e per le conseguenti necessità logistiche e operative connesse, in attuazione dell'art. 23, comma 5, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257.
Importi e tariffe: gli allegati al Decreto
L’articolo 2 invece specifica a chi sono destinate le tariffe e come consultarle:
- le tariffe relative alle attività previste dall'art. 1, tra cui quelle della commissione di collaudo sono a carico dei richiedenti;
- gli importi delle relative tariffe sono stati indicati negli allegati I e II al decreto e sono aggiornati ogni due anni;
- l'aggiornamento biennale di cui al comma 1 assorbe, anche gli eventuali scostamenti delle tariffe desumibili in sede di espletamento delle attività;
- i relativi importi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato;
- le spese di missione della commissione di collaudo, aggiuntive rispetto alla tariffa «Collaudo» prevista nell’allegato II, sono a carico della società richiedente.
Modalità di pagamento importi per concessioni
Infine, l’art. 3 stabilisce che il pagamento degli importi dovuti per le attività richieste si effettua, prima dell'erogazione delle prestazioni, presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio, oppure tramite versamento su conto corrente postale ad esso intestato.
Nella causale del versamento va specificato:
- il riferimento all'art. 23, comma 5, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257;
- l'amministrazione che effettua la prestazione: Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;
- l'imputazione della somma al Capo XV, capitolo 2454, art. 31, dell'entrata del bilancio dello Stato, per le attività di cui all'art. 1 svolte dal personale del Corpo delle capitanerie di porto;
- l'imputazione della somma al Capo XV, capitolo 2454, art. 32, dell'entrata del bilancio dello Stato, per le attività di cui all'art. 1 svolte dal personale civile del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
Documenti Allegati
Decreto MIMS 10 agosto 2021