Detassazione contributi Covid-19: chiarimenti dal Fisco
L’Agenzia delle Entrate risponde alla titolare di un’impresa che ha usufruito di contributi a fondo perduto e agevolazioni
Dichiarazione dei redditi 2021: i contributi a fondo perduto e le agevolazioni Covid-19 concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF/IRES e del valore della produzione ai fini IRAP?
Detassazione contributi Covid-19: la risposta dell'Agenzia delle Entrate
Si tratta di un quesito interessante a cui l’Agenzia delle Entrate ha fornito un netto chiarimento nella risposta n. 618/2021. Nel caso in esame, la contribuente, titolare di un’impresa, ha chiedo se le agevolazioni godute nel corso del 2020 vanno inserite nel reddito imponibile, con particolare riferimento a:
- Contributo a fondo perduto Agenzia Entrate, ex articolo 25 D.L. 34/2020 (“Decreto Rilancio”)
- Bonus Inps ex art. 28, D.L. 18/2020;
- Contributo a fondo perduto finalizzato a sostenere le MPMI nell'attivazione di operazioni finanziarie connesse ad esigenze di liquidità;
- Contributo a fondo perduto per bando di sviluppo piattaforma e-commerce;
- Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, ex art. 27-28, d.l. n. 34/2020;
- Credito d'imposta sulle commissioni del POS, ex art. 22, d.l. n. 124/2019.
Indennità Covid-19 fanno reddito?
Nonostante la numerosità dei quesiti, la risposta del Fisco è stata sintetica ma esaustiva. In particolare, per alcune delle agevolazioni segnalate (contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto legge n. 34 del 2020; credito d'imposta (cd. bonus affitti) di cui all'articolo 28 del decreto legge n. 34 del 2020; credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici di cui all'articolo 22 del decreto legge n. 124), l’Agenzia delle Entrate ha specificato che essi per legge non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte dei redditi.
Infatti, ai sensi dell’art. 10-bis del D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020, (cd. “decreto Ristori”), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176/2020, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati:
- in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (seppur diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza);
- da chiunque erogati;
- spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi;
- indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione.
Per quanto concerne la compilazione dei modelli dichiarativi, nella risposta viene segnalato che nella "Tabella codici aiuti di Stato" posta in calce alle istruzioni dei modelli REDDITI sono espressamente ricompresi:
- Codice 20 - Contributo a fondo perduto i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19" Art. 25, D.L. n. 34/2020;
- Codice 60 - Credito d'imposta canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda Art. 28 D.L. n. 34/2020;
- Codice 58 - Credito d'imposta Commissioni per pagamenti elettronici Art. 22, D.L. n. 124/2019.
Altre agevolazioni: vanno dichiarate?
In riferimento alle altre agevolazioni di cui ha usufruito la contribuente, il Fisco ha precisato che l'art. 1-bis del decreto legge n. 73 del 2021, ha abrogato il comma 2 dell'art. 10-bis del decreto legge n. 137 del 2020 che prevedeva che la detassazione dei contributi e delle indennità di cui al comma 1 fosse subordinata «al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19.
Di conseguenza, i soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché i lavoratori autonomi, che hanno ricevuto i predetti contributi e indennità NON devono, quindi,
- indicare il relativo importo nei quadri di determinazione del reddito d'impresa di lavoro autonomo, nei modelli REDDITI;
- indicare il relativo importo nei quadri di determinazione del valore della produzione, nel modello IRAP;
- compilare il prospetto degli aiuti di Stato contenuto nei predetti modelli con i codici aiuto 24 (nei modelli REDDITI) e 8 (nel modello IRAP).
Infine, AdE ha fatto riferimento alla circolare n. 9/E del 2016 per escludere questi quesiti dall’interpello esaminato: si tratta di aiuti dipendenti ad altre amministrazioni, enti o soggetti diversi dall'Agenzia delle Entrate, che presuppongono specifiche competenze tecniche non di carattere fiscale e che rientrano nell'ambito operativo di altre amministrazioni.
Documenti Allegati
Risposta AdE