Distanza minima edifici: il Consiglio di Stato sulle deroghe in centro storico
Il Consiglio di Stato ribalta la sentenza del Tar Liguria sul rispetto della distanza minima tra edifici in centro storico in caso di interventi edilizi
Permesso di costruire in centro storico: anche qui è necessario rispettare la distanza minima di 10 metri ai sensi dell’art 9 del D.M. n. 1444/1968? Con la sentenza n. 5830/2021 il Consiglio di Stato ha analizzato la norma, ribaltando quanto era stato stabilito dal Tar Liguria con la sentenza n. 1012/2013.
Il giudice di primo grado aveva infatti annullato il permesso di costruire concesso da un’Amministrazione comunale per l’intervento di demolizione e ricostruzione non fedele di un fabbricato preesistente, ubicato in zona A, quindi in centro storico. Tale intervento infatti doveva essere equiparato alla “nuova costruzione”, come previsto dall’art. 14 l.r 16/08 e quindi tenuto al rispetto dei 10 metri dalle pareti finestrate.
Distanza minima tra edifici: la normativa
Palazzo Spada ha accolto il ricorso sulla base della disciplina sulle distanze tra edifici prevista dall’art. 9 del D.M. n. 1444/1968.
Essa nello specifico distingue:
- Zone A: per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, le distanze tra edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi preesistenti;
- Nuovi edifici ricadenti in altre zone: è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di 10 metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti;
- Zone C: è prescritta, tra pareti finestrate di edifici antistanti, la distanza minima pari all'altezza del fabbricato più alto; la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a 12 metri lineari.
Edifici in Zona A: vale la distanza minima di 10 metri?
Di conseguenza, dato che gli interventi in esame sarebbero stati per analogia equiparati a quelli per una nuova costruzione, dovevano rispettare il limite minimo di 10 metri. In realtà, questa analogia non è consistente: la previsione del d.m. n. 1444/1968, secondo cui la distanza tra pareti finestrate di edifici frontisti non deve essere inferiore a dieci metri, vale per i “Nuovi fabbricati” in “altre zone”, cioè diverse dalla zona A (centro storico), nella quale si trova il fabbricato oggetto della domanda edificatoria, posto che in quest’ultima, dove vige il generale divieto di costruzioni “ex novo”, la norma si limita a prescrivere che la distanza non sia inferiore a quella intercorrente tra volumi edificati preesistenti.
Ed effettivamente il d.m., dopo aver disciplinato le “Zone A”, introduce la distanza minima assoluta di 10 metri con esclusivo riferimento alle altre zone, per cui “la mancata previsione della distanza minima in zona A in seno al citato d.m. non costituisce, quindi, frutto di una dimenticanza del redattore della norma, quanto espressione di una sua precisa opzione connessa al fatto che in zona centro storico tendenzialmente non sono consentiti se non interventi sul preesistente”.
Documenti Allegati
Sentenza