Tamponatura portico: ci vuole il permesso di costruire?
Consiglio di Stato "L'installazione di pannelli in vetro atti a chiudere integralmente un porticato che si presenti aperto su tre lati, determina, senz’altro, la realizzazione di un nuovo locale autonomamente utilizzabile, con conseguente incremento della preesistente volumetria"
Per eseguire la tamponatura di un portico e quindi chiuderlo a veranda è necessario conseguire un titolo abilitativo come il permesso di costruire? Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6186/2021, ha fornito un interessante responso, chiarendo anche la differenza tra portico e veranda e le diverse tipologie di difformità che costituiscono abusi edilizi.
Nel caso in esame, Palazzo Spada ha dovuto dirimere un ricorso piuttosto complesso, presentato contro l’ingiunzione a demolire, da parte di un’Amministrazione comunale, di alcune opere abusive, realizzate per altro in quelli che si configuravano originariamente come spazi condominiali e prive di permesso di costruire. Secondo il ricorrente, l’ingiunzione di demolizione non sarebbe lecita perché la struttura sarebbe stata legittimata nel 1989 con un certificato di agibilità rilasciato a seguito di variante. Inoltre nel procedimento sanzionatorio sarebbe stato coinvolto solo l'amministratore del condominio.
Tamponature e coperture aumentano la volumetria
Nel respingere il ricorso, il Consiglio ha ricordato la disciplina sanzionatoria prevista dal DPR n.380/2001 (T.U.E.) per gli abusi edilizi:
- interventi in assenza di permesso o in totale difformità;
- variazioni essenziali dal titolo edilizio;
- parziale difformità da esso.
In questo caso, l’intervento effettuato è consistito nella tamponatura di un originario portico, di fatto trasformandolo in un vano chiuso. Richiamando l’orientamento giurisprudenziale, il Consiglio di Stato ha sottolineato che l’installazione di pannelli in vetro atti a chiudere integralmente un porticato che si presenti aperto su tre lati, determina, senz’altro, la realizzazione di un nuovo locale autonomamente utilizzabile, con conseguente incremento della preesistente volumetria.
L’ intervento va quindi visto nell’ottica del risultato finale, ovvero il rilevato aumento di superficie e di volumetria, ottenuto sia con la chiusura su tutti i lati o con la copertura, anche se con superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili.
Un portico tamponato non è una pertinenza
La realizzazione di un vano aggiuntivo mediante tamponatura di
un portico non è nemmeno qualificabile come pertinenza perché
integra un nuovo locale autonomamente utilizzabile
che viene ad aggregarsi ad un preesistente organismo edilizio,
trasformandolo in termini di sagoma, volume e superficie.
Ne consegue che l’ordinanza di demolizione dell’opera, realizzata
in assenza di permesso di costruire, è legittima.
Differenze tra portico e veranda
Il Consiglio di Stato ha anche chiarito cosa possa essere considerato come portico e porticato, oppure come veranda, richiamando le indicazioni contenute nel Regolamento edilizio-tipo approvato in sede di Intesa Stato-Regioni:
- il portico consiste in un elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell’edificio;
- nel momento in cui se ne effettua la chiusura, esso si trasforma in un vero e proprio vano, quindi in una veranda: un locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili.
Non solo: in questo caso, attraverso la realizzazione della tamponatura, quest’area, originariamente condominiale, è stata di fatto sottratta all’uso comune per essere destinata a quello esclusivo dei proprietari dell’unità immobiliare cui accede.
Notifica provvedimento di demolizione
Infine, i giudici hanno ricordato che la mancata
notifica del provvedimento di demolizione al proprietario
non influisce sulla sua legittimità. L’unica conseguenza sarà
l’impossibilità di pretendere l’esecuzione da parte di quest’ultimo
e di procedere in suo danno all’acquisizione gratuita in caso di
mancata spontanea ottemperanza, da parte dell’autore dell’abuso,
all’ordine impartito.
La notificazione dell’ordinanza di demolizione esplica infatti i
propri effetti ai soli fini della conoscenza
dell’atto, del decorso dei termini per la
tutela e di ogni conseguente attività
adempitiva.
Documenti Allegati
Sentenza Consiglio di Stato 01 settembre 2021, n. 6186