MITE: Modificato il Dm Ambiente 29/01/2021 con criteri ambientali minimi
Sulla Gazzetta ufficiale il decreto MITE 24/09/2021 con le modifiche introdotte al Dm Ambiente 29/01/2021 su criteri ambientali su servizi di pulizia e sanificazione di edifici
Sulla Gazetta ufficiale n. 236 del 2 ottobre 2021 è stato pubblicato il Decreto del Ministero della transizione ecologica 24 settembre 2021 recante “Modifica del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 29 gennaio 2021, recante «Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti»”.
Le modifiche introdotte al dm 29/01/2021
Con il decreto in argomento al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 29 gennaio 2021, recante: «Criteri ambientali minimi dei detergenti per le pulizie ordinarie delle superfici», sono apportate le seguenti modifiche:
- All’allegato 1, sub D, del decreto del Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare del 29 gennaio 2021,
recante: «Criteri ambientali minimi dei detergenti per le pulizie
ordinarie delle superfici», sono apportate le seguenti modifiche:
- alla lett. a) punto 2, sub-criterio II «Sostanze e miscele non ammesse o limitate», nella lett. b) punto elenco II) , dopo la tabella recante «Indicazioni di pericolo», il periodo: «Deroghe: Le sostanze e le miscele riportate di seguito sono specificatamente esentate da questo requisito.» è sostituito dal seguente: «Deroghe: le sostanze e le miscele riportate di seguito sono specificatamente esentate secondo i requisiti nel seguito indicati:»
- All’allegato 1, sub E, recante «Criteri ambientali minimi dei
detergenti per le pulizie periodiche e straordinarie delle
superfici» sono apportate le seguenti modifiche:
- alla lett. a) punto 2, sub-criterio II «Sostanze e miscele pericolose», nella lett. b) punto elenco II) , dopo la tabella recante «Elenco delle indicazioni di pericolo non ammesse:», il periodo: «Deroghe: Le sostanze e le miscele riportate di seguito sono specificatamente esentate da questo requisito.» è sostituito dal seguente: «Deroghe: Le sostanze e le miscele riportate di seguito sono specificatamente esentate secondo i requisiti indicati in tabella A) . Tabella A»
- alla lett. a) punto 2, sub-criterio II «Sostanze e miscele non ammesse o limitate», lett. b) punto elenco II) , la tabella viene integralmente sostituita.
- All’allegato 1, sub C, lett. c) punto 3 «Prodotti ausiliari per l’igiene», dal periodo di cui al quinto capoverso «Qualora inoltre, per documentati motivi di sicurezza, stabiliti e condivisi con la stazione appaltante… omississ…», il termine «documentati» è soppresso.
- All’allegato 2, sub B, lett. c) punto 4 «Prodotti ausiliari per l’igiene», il quinto punto elenco del primo capoverso «- gli elementi tessili monouso e la carta, fatto salvo documentati motivi di sicurezza, stabiliti e condivisi con la struttura di destinazione» è soppresso.
Testo coordinato del dm 29/01/2021
Sperando di fare cosa gradita ai nostri lettori pubblichiamo In allegato il testo del Decreto 29 gennaio 2021 coordinato con le modifiche introdotte dal decreto 24 settembre 2021.
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