Bonus pubblicità: a quanto ammonta, termini e come funziona
Come funziona il bonus previsto per gli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie sui di mezzi di comunicazione di massa. Lo spiega l'esperto
Come funziona il credito d’imposta previsto per le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali per gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali?
Bonus pubblicità: i chiarimenti dell'esperto
Abbiamo girato la domanda al nostro esperto, l'Avv. Angelo Pisciotta, che fornisce la seguente risposta.
Dal 1 al 31 ottobre 2021 imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali potranno richiedere il riconoscimento di un credito di imposta per gli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie sui di mezzi di comunicazione di massa.
Il credito di imposta, già previsto nel 2017 dal Decreto Legislativo n. 50 all’art. 57-bis, è stato esteso e rinnovato ai periodi di imposta 2021, 2022, 2023.
Bonus pubblicità: per quali investimenti
Gli investimenti pubblicitari interessati fanno riferimento alle spese sostenute per inserti su:
- stampa quotidiana e periodica anche online: ne fanno parte tutti i giornali a diffusione locale o nazionale, pubblicati in forma cartacea o editi digitalmente. Tutte le testate giornalistiche in esame devono essere iscritte presso il competente Tribunale o presso il Registro degli operatori di comunicazione e dotati di direttore responsabile. Il beneficio è ammissibile anche se la pubblicità è effettuata da un sito web di un’agenzia di stampa, a condizione che possegga i precedenti requisiti elencati per le testate giornalistiche.
- emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali purché non partecipate dallo Stato e iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione.
Il beneficio è ammissibile anche per le somme pagate a società concessionarie per la raccolta pubblicitaria, solo se è quest’ultima a fatturare la prestazione.
Si ricorda che, ai fini del calcolo del credito di imposta, non vengono considerate le somme pagate per servizi di consulenza o intermediazione e, sono inoltre escluse tutte le spese relative all’acquisto di palinsesti per la televendita di beni e servizi; la trasmissione di spot, inserzioni o spazi per la promozione di giochi, pronostici o scommesse; la pubblicità su cartelloni fisici, vetture, apparecchiature, affissioni, volantini cartacei; pubblicità nelle sale cinematografiche, tramite social o piattaforme online, banner pubblicitari su portali online.
Bonus pubblicità: a quanto ammonta e come funziona
L’entità del credito richiedibile sarà pari, per gli anni 2021 e 2022 al 50% del complesso degli investimenti pubblicitari su stampa, radio e tv.
L’importo da considerare è costituito dall’ammontare delle spese, al netto dell’IVA, se essa è detraibile. Nel caso in cui non lo sia, si considera l’intera spesa sostenuta.
La norma ha stanziato un ammontare pari a 65 milioni di euro per investimenti pubblicitari su giornali e periodici (anche online) e di 25 milioni di euro per gli investimenti su emittenti televisive e radiofoniche. È stato chiarito che, ove le risorse disponibili non fossero sufficienti, avverrà una ripartizione percentuale delle somme. L’immediata conseguenza sarà l’ottenimento di un credito di entità inferiore al 50% stabilito dalla disposizione.
Negli anni precedenti al 2021 la procedura di individuazione del credito di imposta è stata differente ma, per il 2018, il valore teoricamente fruibile calcolato dall’Agenzia delle Entrate è stato pari al 23%-26% per contribuente.
Per l’anno 2023, invece, si seguirà il principio della spesa incrementale: il credito spettante riguarderà solo la parte di spesa incrementale sostenuta rispetto al periodo precedente, pari almeno all’1%. Per richiedere il beneficio nel 2023, è quindi necessario che il contribuente non abbia iniziato attività nello stesso anno per il quale è richiesto il beneficio e che, nell’anno precedente, abbia effettuato spese pubblicitarie.
Per tutte le annualità in cui è concesso il vantaggio, il riconoscimento della spesa segue il principio di competenza fissato all’art. 109 c. 2 lett. b) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, secondo cui rileva la competenza economica, non l’emissione della fattura o il suo relativo pagamento. È quindi plausibile che la decorrenza del credito sia riferita all’anno in cui la prestazione è effettivamente compiuta e ultimata.
Tale fattispecie deve essere appositamente attestata da soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità o da chi svolge la revisione legale dei conti. Questa attestazione è da considerarsi un presupposto alla compilazione della domanda.
L’agevolazione, una volta ottenuta, concorre alla formazione del reddito qualificandosi come ricavo se le spese pubblicitarie sono state iscritte come costo d’esercizio. Questo credito è alternativo e non cumulabile con altre iniziative dello stesso tipo, previsti da altre normative di natura statale, regionale o europea.
L’accesso al beneficio è subordinato alla presentazione di un modello ad hoc, da inviarsi in via telematica e contenente tutti i dati relativi alle spese effettuate o da effettuare nell’anno agevolato.
Infatti, è possibile compilare e inviare inizialmente il modello per accedere all’indennità e poi inviare la dichiarazione sostitutiva che attesti il reale sostenimento delle spese.
Bonus pubblicità: i termini
I termini di presentazione per l’anno 2021 sono stati prorogati da marzo a settembre e, ad oggi, il modello di comunicazione per l’accesso all’incentivo è presentabile dall’1 al 31 ottobre del corrente anno. La dichiarazione sostitutiva va allegata nel periodo compreso dall’1 al 31 gennaio 2022.
Dal 2022 in poi, i termini di presentazione saranno dall’1 al 31 marzo di ciascun anno e l’invio della dichiarazione sostitutiva dal 1 al 31 gennaio dell’anno successivo.