Superbonus 110%: il trattamento dei ferri rientra nel sismabonus?
Domande e risposte sul Sismabonus: le spese per la pulitura e il trattamento con emaco dei pilastri in cemento armato rientra tra le spese ammissibili?
Ha fatto molto discutere l’articolo “Superbonus 110%: il ripristino del copriferro rientra nel sismabonus?” a seguito del quale abbiamo ricevuto molte domande e richieste di chiarimento.
Sismabonus e spese ammissibili: la domanda alla posta di LavoriPubblici.it
Tra queste evidenziamo quella dell’ing. Francesco T. che chiede:
Sto procedendo con un intervento di pulitura e trattamento con emaco di alcuni pilastri in cemento armato. Le relative spese possono essere portate in detrazione con il sismabonus 110% e attivare come intervento trainante il fotovoltaico?
Abbiamo girato la domanda al nostro esperto di sismabonus, l’ing. Cristian Angeli. Di seguito la risposta completa.
Sismabonus e spese ammissibili: la risposta dell’esperto
Come chiarito a più riprese dalla Commissione di Monitoraggio istituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, possono fruire del Sismabonus gli interventi locali, i miglioramenti e gli adeguamenti sismici di edifici esistenti, come definiti dalle NTC2018.
Nell’ambito della categoria degli interventi locali la stessa Commissione ha posto delle limitazioni importanti, specificando che non sono ricompresi “tra gli interventi indicati alla lettera i) dell’articolo 16 bis del TUIR e quindi non beneficiano degli incentivi fiscali previsti dal sismabonus” tutte quelle opere che modificano “un elemento o una porzione limitata della struttura” e che “non perseguono la riduzione del rischio”.
I lavori descritti nel quesito, consistenti nel ripristino del copriferro previa pulizia e trattamento di alcuni pilastri in cemento armato, non rientrano nelle tre categorie di intervento elencate dal CSLLPP (non sono ne interventi locali, ne miglioramenti e ne adeguamenti sismici), trattandosi invece di cosiddetti “interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità”, come definiti dall’art. 94-bis comma 1 p.to c del DPR380/01.
La specifica normazione di questa categoria di interventi è rimessa alle singole regioni che, in alcuni casi (si veda ad esempio p.to B.4.7 all.1 della LR Emilia Romagna n.19/08 o p.to jj art. 8 della LR Lazio n.26/20 oppure p.to b.4.7 Linee Guida DGR Marche n.975/21), riportano in modo esplicito il “ripristino dei copriferri” tra gli interventi “Interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici”.
Pertanto la risposta al quesito è negativa, non essendo sufficiente un intervento privo di rilevanza per attivare il Superbonus sismico.