Superbonus e cappotto: spese accessorie vanno in detrazione?
Il Fisco risponde a un condominio in merito a lavori aggiuntivi per l’applicazione del cappotto termico
Quando la coibentazione di facciata e tetto preveda degli interventi aggiuntivi per procedere con i lavori di isolamento termico, essi possono essere conteggiati fra le spese da portare in detrazione con il Superbonus 110%? Il Fisco ha chiarito ogni dubbio sollevato da un condominio con la risposta n. 685/2021, che ha analizzato un altro aspetto pratico che ci si può trovare ad affrontare nella realizzazione del cappotto termico.
Superbonus e spese accessorie per il cappotto termico: il parere dell’Agenzia delle Entrate
Nella domanda posta dall’istante, si è evidenziato che i lavori di isolamento termico della facciata presuppongono, sul piano tecnico, dei lavori di rimozione e sostituzione di alcuni elementi estetici con elementi a misura isolanti.
Un intervento necessario e anche significativo dal punto di vista economico, per il quale l’istante richiede la possibilità di farlo rientrare nella categoria delle spese accessorie collegate alla realizzazione degli interventi trainanti previste dall'articolo 5 dcl DM del 6 agosto 2020 (decreto Requisiti) e quindi idonee all’utilizzo del Superbonus.
Ricordiamo che con l'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. "decreto Rilancio"), è stata introdotta la normativa che disciplina la detrazione del 110 per cento, delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 a fronte di specifici interventi finalizzati all'efficienza energetica nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (c.d. Superbonus). Queste disposizioni hanno “potenziato” le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. " ecobonus") nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (cd. "sismabonus"), attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 14 e 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63.
Superbonus: le spese accessorie sono agevolabili?
Per quanto riguarda la possibilità di fruire del Superbonus anche per le spese di rimozione, demolizione e riposizionamento degli elementi del decoro architettonico in quanto costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi agevolabili, l’Agenzia delle Entrate ha richiamato la circolare n. 30/E del 2020 e ha specificato che il Superbonus spetta anche per gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi agevolabili, a condizione che:
- l'intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato;
- l'individuazione delle spese connesse deve essere effettuata da un tecnico abilitato.
Proprio il decreto requisiti all’articolo 8 stabilisce infatti che l’accesso al Superbonus per interventi accessori vanno asseverati da un tecnico abilitato, che ne attesti:
- rispondenza ai requisiti richiesti nei casi e nelle modalità previste dal decreto;
- congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
Ne consegue che, qualora il tecnico abilitato attesti che la rimozione (o demolizione) degli elementi decorativi della facciata isolante, nonché il successivo riposizionamento degli stessi sono interventi correlati ai lavori di coibentazione della facciata le relative spese possono essere ammesse alla detrazione fiscale nei limiti complessivi stabiliti dalla norma.
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Risposta Agenzia delle Entrate 7 ottobre 2021, n. 685