Agevolazioni prima casa under 36: chiarimenti dal Fisco
L’Agenzia delle Entrate spiega se è possibile usufruire del beneficio fiscale in caso di immobile aggiudicato all’asta
Acquisto prima casa e agevolazioni fiscali: con l’art. 64 del decreto legge n. 73/2021 è stato previsto uno speciale regime di esenzione dall'imposta di registro e dalle imposte ipotecarie e catastali per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di prime case di abitazione, se stipulati a favore di soggetti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell'anno in cui l'atto è rogitato e che hanno un ISEE non superiore a 40.000 euro annui. Una condizione estremamente vantaggiosa, ma vale anche per gli immobili acquistati all’asta? Ecco la risposta n. 653/2021 dell’Agenza delle Entrate
Acquisto prima casa e benefici fiscali: il parere dell’Agenzia delle Entrate
Nel caso in esame, l’istante si è aggiudicato all'asta un'unità immobiliare su cui intende avvalersi delle agevolazioni previste dall’art. 64 del D.L. n.73/2021 e per cui dovrà rendere le dichiarazioni di cui alla nota II bis all'articolo 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n.131.
Da qui il dubbio: l’agevolazione prima casa va applicata nel momento del pagamento delle imposte dovute per la registrazione del decreto di trasferimento o nel momento della futura stipula del contratto di mutuo?
La risposta di AdE ha fatto riferimento
- all’art. 1 del D.P.R. n. 131/1986
- la risoluzione 38/E del 2021
che prevede chel'imposta di Registro si applica nella misura indicata nella Tariffa allegata al Testo Unico, agli atti soggetti a registrazione e a quelli volontariamente presentati per la registrazione.
Tra gli atti soggetti a registrazione in termine fisso sono compresi proprio gli «Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e che se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ove ricorrano le condizioni, si può beneficiare di un'aliquota agevolata per il pagamento dell'imposta di registro, come ad esempio nel caso di acquisto di prima casa.
Come specificato nella , l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che è possibile chiedere l'applicazione dell'agevolazione "prima casa" anche nelle ipotesi in cui il trasferimento immobiliare avviene con un provvedimento giudiziale.
Di conseguenza, considerato che la descritta agevolazione "prima casa" trova applicazione anche nell'ipotesi in cui la proprietà di un immobile si acquisisce per effetto di un provvedimento giudiziale, come in questo caso, l'istante può usufruire delle agevolazioni e potrà rendere le dichiarazioni anche in un momento successivo, purché ciò avvenga prima della registrazione dell'atto: pertanto, nessun rilievo assume il riferimento al momento della futura stipula del contratto .
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Risposta Agenzia delle Entrate 4 ottobre 2021, n. 653