Edifici scolastici: Finanziamenti a Province e città metropolitane

Pubblicato il decreto con i piani degli interventi per la manutenzione straordinaria e l’efficientamento energetico degli edifici scolastici

di Redazione tecnica - 09/10/2021

Sulla Gazzetta ufficiale n. 241 dell’8 ottobre 2021 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Istruzione 15 luglio 2021 recante “Approvazione dei piani degli interventi per la manutenzione straordinaria e l’efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di province, città metropolitane ed enti di decentramento regionale e individuazione dei termini di aggiudicazione, nonché delle modalità di rendicontazione e di monitoraggio”.

Si tratta del Decreto di finanziamento che fa seguito all’articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, così come modificato dall’articolo 38-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 con cui è stato previsto il finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole superiori di competenza di province e città metropolitane.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2020 sono stati definiti i criteri di riparto delle risorse e con successivo decreto 15 luglio 2021 del Ministro dell’istruzione di concerto con il Ministro dell’economia sono state ripartite le risorse tra Province e Città metropolitane.

Asegnazione risorse

L’importo complessivo da assegnare agli enti locali, definito sulla base dei piani degli interventi presentati da Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale, di cui all’allegato A è pari ad euro 1.120.253.066,24.

Individuazione degli interventi e termini di aggiudicazione dei lavori

Con il decreto sono approvati i piani degli interventi proposti da Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale di cui all’allegato A. Gli enti locali di cui all’allegato A sono autorizzati ad avviare le procedure di gara per l’affidamento dei successivi livelli di progettazione e per l’esecuzione dei lavori. Il termine entro il quale devono essere affidati i lavori è stabilito:

  • per gli interventi il cui importo lavori è inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, di cui all’art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro e non oltre il 31 agosto 2022;
  • per gli interventi di nuova costruzione o di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, di cui all’art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro e non oltre il 31 dicembre 2022.

Modifica dei piani degli interventi per esigenze sopravvenute

Eventuali modifiche ai piani degli interventi per sopravvenute esigenze idoneamente motivate dal punto di vista tecnico possono essere approvate con decreto del Ministero dell’istruzione, fermi restando i termini per le proposte di aggiudicazione dei lavori già definiti.

La richiesta di modifica del piano di interventi da parte degli enti locali deve comunque essere presentata nel caso in cui, in sede di sviluppo progettuale, l’intervento proposto non sia compatibile né preservabile con altri interventi relativi alla sicurezza strutturale e sismica del medesimo edificio.

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