Cambio di destinazione uso sottotetti: è sempre consentito?
Cosa succede variando la destinazione d’uso di un locale? È sempre ammissibile? Ecco il parere del Consiglio di Stato
Il cambio di destinazione d’uso di un locale è sempre fattibile o può avere delle conseguenze da un punto di vista tecnico e e in termini di abitabilità? Questo il tema di un’interessante sentenza del Consiglio di Stato, la n. 6458/2021, che ha in parte accolto quanto richiesto dalla parte appellante sul permesso di costruire in sanatoria rilasciato da un Comune su un edificio su cui erano state realizzate diverse opere abusive.
Cambio destinazione d'uso di un sottotetto è intervento abusivo?
Tra gli interventi effettuati sull'edificio, era stato riscontrato il cambio di destinazione di un sottotetto, su cui erano state realizzate delle finestre e un'apertura, con conseguenti effetti di carattere volumetrico, urbanistico e statico.
Da una CTU risultava che per le altezze riscontrate, lo stesso tetto potesse essere definito come “praticabile” ma non abitabile e che sulla base di quanto disposto dall’art. 8 del regolamento edilizio la sua superficie, in quanto non residenziale, non poteva essere computata nella superficie edificabile (SUL), escludendo effetti sulla volumetria complessiva.
Palazzo Spada ha quindi annullato il permesso di costruire in sanatoria, soprattutto perché se la relazione di verifica ha escluso la possibilità di trasformare il sottotetto ome un’abitazione, mentre le opere realizzate sono indicative di un cambio di destinazione d’uso del sottotetto da locale di sgombero praticabile a mansarda abitabile. Da ciò conseguirebbero effetti sulla volumetria e sui carichi statici, oltre che sulla violazione delle distanze: tutte modifiche che non appaiono coerenti con la legittima destinazione, per cui il Comune non avrebbe dovuto assentirle con il provvedimento impugnato che, pertanto, è stato annullato.
Interesse ad agire contro l'abuso: il criterio della vicinitas
Inoltre il Consiglio è entrato nel merito della questione dell’interesse a ricorrere secondo il criterio della vicinitas: essa è legittimante a ricorrere contro provvedimenti che possono incidere sulla volumetria e sulla staticità dello stabile confinante, quindi ad esempio nel cambio di destinazione in quanto la trasformazione in abitazione del sottotetto è in grado di determinare un pregiudizio dal punto di vista della diversa utilizzazione che ne deriverebbe.
Non c’è però da parte dell’Amministrazione obbligo a inviare la comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti che manifestano la loro contrarietà a un provvedimento in via di approvazione, perché essi possono comunque intervenire nel procedimento e in ogni caso impugnare l’eventuale provvedimento conclusivo.
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Sentenza