Risarcimento danni per mancata demolizione: cosa fare
Il Consiglio di Stato stabilisce le condizioni in cui è possibile chiedere un risarcimento nel caso di inottemperanza a un ordine di demolizione
Nel caso in cui un ordine di demolizione non venga ottemperato dal responsabile di un abuso, è possibile che la controparte interessata chieda e ottenga un risarcimento danni? Si tratta di un aspetto interessante in tema di abusi edilizi e sul quale il Consiglio di Stato ha dato alcune importanti indicazioni con la sentenza n. 6530/2021, a seguito del ricorso di ottemperanza per l’esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato,n. 1260/2020, riguardante la demolizione di alcune opere edilizie.
Demolizione e risarcimento danni: la sentenza del Consiglio di Stato
In particolare, i lavori contestati riguardavano l’avvenuta realizzazione di una nuova costruzione, con aumento di volume e di superficie lorda di pavimento (s.l.p.), mediante costruzione di tre terrazzi coperti e chiusi lateralmente sui lati lunghi e su quelli corti, in violazione della DIA presentata, che prevedeva invece degli spazi scoperti. Dopo alcune controversie giudiziarie tra le due parti in merito alla realizzazione di tali opere, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello contro il permesso di sanatoria rilasciato dal Comune, affermandone l’illegittimità perché in realtà l’istanza presentata era già stata rigettata con conseguente sanzione demolitoria.
A seguito di questa sentenza, la società che chiedeva la demolizione delle opere abusive, ha presentato un ricorso in ottemperanza perché il Comune e il responsabile dell’abuso non avevano dato seguito al giudicato con la demolizione delle opere abusive, risultando invece ancora chiusi i balconi con le pareti vetrate; inoltre ha chiesto, il risarcimento danno derivante dalla violazione e/o elusione del giudicato e la fissazione ai sensi dell’art. 114 comma 4 lettera e) del codice di procedura amministrativa di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nella esecuzione della sentenza.
Demolizione abusi: esecuzione del giudicato
Il Comune si è quindi costituito in giudizio, specificando che il ritardo nell’avviare l’attività di esecuzione della sentenza sarebbe stato dovuto all’emergenza sanitaria Covid-19 nel periodo successivo al deposito della sentenza, durante il quale erano stati prorogati i termini di tutti i procedimenti amministrativi (art 37 d.l. 8 aprile 2020, n. 23; art 103 d.l. 17 marzo 2020, n. 18).
A giugno 2021 è stata quindi effettuata la demolizione, a seguito della quale è stato dato atto dell’avvenuta esecuzione del giudicato della sentenza n. 1260 del 2020, essendo state ripristinate le aree scoperte; un sopralluogo successivo ha poi evidenziato delle difformità rispetto alla DIA inizialmente presentate.
A questo punto la società ricorrente ha comunicato di avere rilevato solo la parziale esecuzione del giudicato, come confermato dallo stesso sopralluogo tecnico, per cui il risarcimento danni sarebbe stato dovuto.
Violazione o elusione del giudicato: il risarcimento danni
Palazzo Spada non è stato dello stesso avviso: l’avvenuta esecuzione della demolizione delle pareti di chiusura di terrazzi e balcone ha costituito la piena esecuzione degli obblighi nascenti dal giudicato. Rispetto al dictum della sentenza, e allo stesso oggetto del giudizio di appello, è quindi irrilevante l’avvenuto accertamento di alcune difformità.
Inoltre la domanda risarcitoria è inammissibile: ai sensi dell’art. 112 comma 3, “può essere proposta, anche in unico grado dinanzi al giudice dell'ottemperanza, azione di risarcimento dei danni connessi all'impossibilità o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione”.
La domanda risarcitoria è, dunque, proponibile solamente in due ipotesi:
- nel caso in cui sia impossibile procedere all'esecuzione in forma specifica del giudicato, sia totale che parziale;
- nel caso di violazione o elusione di esecuzione del giudicato.
In sede di ottemperanza, il solo risarcimento del danno riconoscibile è quello connesso all'impossibilità o mancata esecuzione in forma specifica, mentre ulteriori pretese risarcitorie, quale il danno da ritardo, non attengono all'oggetto del giudizio d'ottemperanza.
Nel caso in esame l’amministrazione comunale e il responsabile dell’abuso edilizio hanno dato piena esecuzione al giudicato della sentenza e non sono stati posti in essere dal Comune atti in violazione o esecuzione del giudicato, dato che si è attivato per la integrale esecuzione del giudicato, a seguito della notifica del ricorso in ottemperanza.
Da qui l’impossibilità di ottenere un risarcimento danni.
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Sentenza