Bonus edifici storici: arriva il decreto
Definito il documento per la presentazione delle istanze di rimborso dei costi sostenuti per i lavori conservativi realizzati nel 2021 e 2022
di
Redazione tecnica -
22/10/2021
In attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è
stato definito il
decreto del 6 ottobre 2021 del Ministero della
Cultura di concerto con il Ministero dell’Economia
e delle Finanze, inerente “Criteri e modalità di gestione
e di funzionamento del Fondo per il restauro e per altri interventi
conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico di cui
all’articolo 65-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106
(decreto “Sostegni-bis”).
Bonus interventi edifici storici: il decreto MIC-MEF
Ricordiamo che con il Decreto Sostegni-bis è stato
istituito il Fondo per il restauro e per altri interventi
conservativi sugli immobili di interesse storico e
artistico soggetti alla tutela prevista dal D. Lgs n.
42/2004 (Codice dei beni culturali e del
paesaggio), che rinviava appunto a
un decreto del Ministero della Cultura e del MEF i criteri le
modalità di gestione e di funzionamento del Fondo e le procedure
per l'accesso alle sue risorse. Vediamone i dettagli
Credito d'imposta per interventi su edifici storici: i beneficiari
Possono beneficiare del bonus per il restauro
e altri interventi su immobili di interesse storico e artistico le
persone fisiche di cui all’articolo 2 del TUIR che
detengono a qualsiasi titolo gli immobili agevolabili, a condizione
che il fabbricato non sia utilizzato nell’esercizio di
impresa.
Importo del contributo per interventi su edifici di interesse storico e artistico
Il credito d’imposta è pari al 50% dei costi
sostenuti per i lavori conservativi realizzati negli
anni 2021 e 2022, fino a un importo massimo
complessivo di 100mila euro per ogni immobile e
comunque nel limite di spesa di 1 milione di euro
per ciascuno dei due anni e fino all’esaurimento delle
risorse disponibili per ognuno di essi.
Interventi agevolabili
Il bonus per interventi su edifici di interesse storico e
artistico può essere richiesto per:
- restauro degli edifici di interesse storico e artistico;
- realizzazione di impianti che contribuiscono a innalzare il livello di sicurezza;
- interventi conservativi;
- eliminazione delle barriere architettoniche.
Sono esclusi i semplici adeguamenti di natura funzionale e
tecnologica.
Le spese sostenute sono riconosciute solo i presenza
dell’attestazione di un professionista qualificato
ai sensi della normativa vigente.
Modalità presentazione istanze bonus edifici storici
Le domande per il riconoscimento del credito
d'imposta vanno presentate esclusivamente online al ministero
della Cultura, Direzione Generale Archeologia Belle Arti e
Paesaggio (Dg ABAP) dal 1° al 28 febbraio
dell'anno successivo a quello in cui è stata
sostenuta la spesa. Proprio la Dg Abap renderà disponibile
online, entro dicembre, il modello da utilizzare.
Nella domanda dovranno essere indicati:
- estremi del provvedimento di tutela dell’edificio;
- autorizzazione a effettuare gli interventi per i quali si richiede il credito d’imposta;
- data di inizio dei lavori;
- costo complessivo degli interventi,
- elenco delle lavorazioni e relativi costi;
- documenti attestanti l’effettività delle spese sostenute.
Le richieste vanno trasmesse alle Soprintendenze
territorialmente competenti che verificheranno
l’ammissibilità delle istanze e comunicheranno alla Dg ABAP l’esito
delle istruttorie e l’ammontare complessivo delle spese ammesse
all’agevolazione fiscale.
Prima della comunicazione ufficiale agli interessati, la Dg
ABAP invia all’Agenzia delle Entrate i dati dei
contribuenti beneficiari del credito d’imposta, con i relativi
importi ed eventuali variazioni o revoche.
Modalità di utilizzo del bonus
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in
compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal decimo giorno
successivo alla comunicazione del riconoscimento dell’agevolazione.
Va presentato esclusivamente tramite modello F24,
attraverso i servizi telematici di ADE.
Inoltre va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa
al periodo in cui è stato riconosciuto, non è cumulabile con altri
contributi o finanziamenti pubblici e con la detrazione prevista
dall’articolo 15, comma 1, lettera g), del Tuir per il restauro e
la manutenzione di beni vincolati.
Cessione del credito
I beneficiari possono optare per la cessione, anche parziale,
del credito d’imposta ad altri soggetti, compresi istituti
di credito e intermediari finanziari, nel rispetto delle
disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice
civile. Il credito non può essere oggetto di ulteriori operazioni
di cessione. Per perfezionare la procedura, il beneficiario deve
comunicare alla Dg Abap i dati anagrafici e il codice fiscale
dell’acquirente e l’importo del credito ceduto. La direzione
generale comunicherà poi a entrambe le parti l’accettazione della
cessione.
Attività di controllo su utilizzo del credito d'imposta
Le Soprintendenze potranno effettuare controlli sul corretto
utilizzo del contributo, riservandosi la possibilità di recuperare
la somma maggiorata di interessi e sanzioni nel
caso di fruizione indebita.
L’Agenzia delle Entrate, effettuate le verifiche di sua
competenza, comunicherà telematicamente al Ministero della Cultura
i casi in cui il credito d’imposta è stato utilizzato
impropriamente. Inoltre il Fisco, entro marzo di
ogni anno dovrà trasmettere al ministero della Cultura l'elenco dei
beneficiari che hanno utilizzato in compensazione il credito
d'imposta nell'anno solare precedente, con i relativi
importi.
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Documenti Allegati
Decreto