Superbonus 110% con demolizione e ricostruzione: le (inutili) domande in Parlamento
Una nuova risposta del MEF ad una interrogazione parlamentare chiarisce (ancora) il funzionamento del superbonus in caso di demolizione e ricostruzione
Superbonus 110% con demolizione e ricostruzione dell'edificio: come funziona? Credo che a 18 mesi dall'entrata in vigore dell'art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) siano davvero in pochi a non conoscere la risposta.
Superbonus 110%: come funziona in caso di demolizione e ricostruzione
L'argomento è stato oggetto di numerosi interventi da parte dell'Agenzia delle Entrate e, soprattutto, della Commissione per il monitoraggio del Sismabonus. Ormai è abbastanza chiaro (a chi mastica un minimo dell'argomento) che:
- l'intervento deve essere configurato come ristrutturazione edilizia (art. 3, comma 1, lettera d) del d.P.R. n. 380 del 2001);
- in caso di ampliamento occorre tenere separate le contabilità relative alla parte esistente e a quella ampliata;
- il sismabonus è applicabile a tutte le spese sostenute (anche in caso di ampliamento);
- l'ecobonus (fatta esclusione del fotovoltaico) può essere applicato alle spese relative al volume ante-operam, quindi esistente prima dell'intervento.
4 semplicissimi punti in cui è riassunto il funzionamento del superbonus 110% nel caso di intervento di demolizione e ricostruzione.
Superbonus 110%, demolizione e ricostruzione: nuova interrogazione parlamentare
Arriva, però, un nuovo (e inutile) chiarimento da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in risposta ad una interrogazione a risposta posta in Commissione 5-06751 dal deputato Gian Mario Fragomeli (PD). Viene chiesto se tra gli interventi ammessi al superbonus rientrino anche le opere di demolizione e ricostruzione di un fabbricato esistente, per la parte corrispondente al volume demolito, che realizzano un miglioramento sismico e di due classi energetiche.
Una domanda a cui avrebbe potuto rispondere chiunque con i 4 semplicissimi punti surichiamati, ma che ha necessitato di un nuovo intervento del MEF che risponde in questo modo.
In merito alla possibilità che, tra le spese ammesse al Superbonus, rientrino anche quelle sostenute nell'ambito di un intervento di demolizione e ricostruzione di un fabbricato esistente, che realizzano un miglioramento sismico e di due classi energetiche, per la parte corrispondente al volume demolito, si fa presente che, come precisato nella circolare 8 agosto 2020, n. 24/E dell'Agenzia delle entrate, sono ammesse al Superbonus anche le spese sostenute nell'ambito di interventi di demolizione e ricostruzione inquadrabili nella categoria della «ristrutturazione edilizia» ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia».
Sul punto, la Commissione consultiva per il monitoraggio dell'applicazione del decreto ministeriale 28 febbraio 2017, n. 58 e delle linee guida ad esso allegate, costituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha chiarito che in caso di interventi di demolizione e ricostruzione, sia pure inquadrabili come ristrutturazione edilizia, il Superbonus per interventi – trainanti e trainati – di efficienza energetica non si applica alle spese riferite alla parte eccedente il volume ante-operam.
In tale caso, il contribuente ha l'onere di mantenere distinte, in termini di fatturazione, le spese riferite agli interventi sul volume ante-operam da quelle riferite agli interventi sul volume ampliato o, in alternativa, essere in possesso di un'apposita attestazione che indichi gli importi riferibili a ciascun intervento, rilasciata dall'impresa di costruzione o ristrutturazione ovvero dal direttore dei lavori, sotto la propria responsabilità, utilizzando criteri oggettivi.
Tale limitazione non riguarda, invece, gli interventi antisismici ammessi al Superbonus rispetto ai quali, nei limiti di spesa previsti dalla norma, la detrazione spetta per le spese riferite all'intero intervento.
Bonus facciate 2021: quali spese portare in detrazione?
La stessa interrogazione, tra le altre cose, tocca un argomento ben più interessante ma assolutamente mal posto. Viene chiesto, richiamando la risposta dell'Agenzia delle Entrate all'interpello 903-521/2021, se è possibile fruire del Bonus facciate, in conformità al criterio di cassa, pagando entro il 31 dicembre 2021 la quota del corrispettivo pari al 10% che residua dopo l'applicazione dello sconto in fattura, indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori che potranno essere completati anche successivamente.
La domanda è mal posta perché si sarebbe dovuto chiedere "Nel caso di interventi realizzati a cavallo tra il 2021 e il 2022, in caso di pagamento entro il 2021 dell'intero importo dei lavori che residua dopo l'applicazione dello sconto in fattura, soddisfatti tutti i requisiti previsti dalla norma, è possibile portare in detrazione con il bonus facciate tutta la spesa dell'intervento?". Domanda notevolmente diversa che avrebbe ottenuto una risposta diversa da parte del MEF che, invece, risponde nel seguente modo.
Con riferimento al quesito concernente la possibilità di fruire del cd. bonus facciate a seguito dell'emissione della fattura a saldo da parte della ditta, con il pagamento del corrispondente 10 per cento che residua dopo l'applicazione dello sconto in fattura, entro la scadenza di dicembre, indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori, che potranno essere completati anche successivamente, si osserva quanto segue.
Ai sensi dell'articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati nel successivo comma 2, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, in sede di dichiarazione dei redditi relativa all'anno di riferimento delle spese, alternativamente:
- per la fruizione di un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Ai sensi del comma 2 del citato articolo 121, l'opzione può essere esercitata anche relativamente alla detrazione spettante per le spese relative agli interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna (bonus facciate), di cui all'articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020). La detrazione in questione, attualmente, spetta nella misura del 90 per cento delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2021.
Il comma 1-bis del ripetuto articolo 121 del decreto Rilancio prevede, inoltre, che la predetta opzione «può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori» e, per gli interventi ammessi al Superbonus, «gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento».
Con la circolare 22 dicembre 2020, n. 30/E l'Agenzia delle entrate ha, al riguardo, precisato che:
- in relazione agli interventi elencati nel comma 2 dell'articolo 121 – compresi, dunque, quelli ammessi al bonus facciate – è possibile esercitare l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alle detrazioni spettanti, anche per stati di avanzamento lavori;
- per i soli interventi che danno diritto al Superbonus, la norma stabilisce che gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento dell'intervento stesso.
Come già evidenziato in sede di risposta dall'interrogazione n. 5-06307 presentata dall'Onorevole Terzoni e svolta presso questa Commissione in data 23 giugno 2021 la locuzione secondo cui «L'opzione ... può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori ...», contenuta nel citato comma 1-bis dell'articolo 121 del decreto Rilancio, deve essere intesa come facoltà del contribuente di esercitare l'opzione anche in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori e, dunque, come una mera eventualità, disciplinata dalla norma, che non pregiudica la possibilità di esercitare la suddetta opzione, qualora non siano previsti stati di avanzamento dei lavori ammessi alla agevolazione, ferma restando, tuttavia, la necessità che gli interventi oggetto dell'agevolazione siano effettivamente realizzati.
Ciò premesso, si conferma che è possibile optare per lo sconto in fattura anche laddove per gli interventi agevolabili con il bonus facciate non sia previsto un pagamento per stati di avanzamento lavori. Qualora non siano previsti SAL, può essere esercitata l'opzione per il cosiddetto sconto in fattura, facendo riferimento alla data dell'effettivo pagamento, ferma restando la necessità che gli interventi oggetto dell'agevolazione siano effettivamente realizzati. Tale condizione sarà ovviamente verificata dall'Amministrazione finanziaria in sede di controllo.
Giova, inoltre, ricordare che la mancata effettuazione degli interventi, al pari dell'eventuale assenza di altro requisito richiesto dalla norma, determinerà il recupero della detrazione indebitamente fruita – sia pure nella modalità alternativa dello sconto in fattura/cessione del credito d'imposta – pari al 90 per cento delle spese fatturate, maggiorato degli interessi e delle sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Il concorso nella violazione comporterà, oltre all'applicazione dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, altresì, la responsabilità in solido del fornitore, che ha applicato lo sconto, e dei cessionari, per il pagamento dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante e dei relativi interessi.