Sbancamento in area vincolata è sanabile oppure no?
Il Consiglio di Stato spiega se è possibile rilasciare un titolo edilizio in sanatoria per abusi commessi in area a vincolo paesaggistico
Lo sbancamento abusivo in un’area vincolata è sanabile oppure bisogna procedere con il ripristino dello stato dei luoghi? È questo il tema della sentenza n. 6813/2021 del Consiglio di Stato sul ricorso contro l’ordine di demolizione e ripristino di opere abusivamente realizzate in zona paesaggisticamente tutelata ex d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, confermato dalla sentenza n. 4639/2014 del TAR Campania, sezione Sesta.
Sbancamento abusivo e sanatoria in area vincolata: cosa dice il Consiglio di Stato
Nel caso in esame, erano state realizzate delle opere abusive, consistenti in uno sbancamento in un'area incassata tra un preesistente capannone da un lato ed il bosco circostante per gli altri tre lati, su cui era stato richiesto un accertamento postumo di compatibilità paesaggistica, negato dalla Soprintendenza competente.
Il ricorrente ha fatto presente che il Comune, nonostante l’avvenuta presentazione delle istanze di accertamento di conformità urbanistica e di compatibilità paesaggistica, avrebbe adottato l’ordine di demolizione senza alcuna motivazione con riguardo all’attualità dell’interesse pubblico al ripristino e alla compatibilità urbanistica delle opere.
Inoltre, sempre secondo il ricorrente, il parere della Soprintendenza, non essendo stato preceduto dal preavviso di rigetto, oltre a violare l’art.10 bis della legge n. 241/1990, sarebbe stato anch’esso privo di motivazione in ragione della piena conformità urbanistica dell’intervento al P.R.G.
Tar: legittima l’ordinanza di demolizione su aree vincolate
Il giudice di primo grado ha respinto il ricorso, rilevando una consistente alterazione dello stato dei luoghi, con trasformazione dell’area boscata di mq. 277 in zona pavimentata con calcestruzzo cementizio, per cui sarebbe stato in ogni caso necessario il rilascio di un permesso di costruire ai sensi degli artt. 3 e 10 del D.P.R. n. 380/2001, ma che comunque in presenza dei vincoli paesaggistici sull'area, era legittima l’ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi degli artt. 27 del d.P.R. n. 380/2001 e 167 del d.lgs. n. 42/2004.
Non solo: considerata la natura vincolata del diniego di accertamento di conformità e di compatibilità paesaggistica, il relativo procedimento non è inficiato dall’omissione del preavviso di rigetto dell’istanza”, come specificato dall’art. 21 nonies della legge n. 241/90.
Accertamento di conformità su aree a vincolo paesaggistico
Palazzo Spada ha confermato quanto deciso dal giudice di prime cure: l’intervento abusivo ricade in zona vincolata ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004 n.42, ricompresa in un’area di particolare pregio naturalistico nelle quale è tutelato il verde pubblico, al fine di preservarne l’integrità ambientale. L’entità materiale dello sbancamento operato è tale da non consentire il rilascio in sanatoria dell’accertamento postumo di compatibilità dell’intervento abusivo, che è per legge subordinato all’assenza di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati.
Quindi, laddove le opere risultino diverse da quelle sanabili indicate nell’art. 167 del Codice dei beni culturali, le competenti autorità sono pertanto vincolate a negare l’accertamento di compatibilità paesaggistica e, in presenza di violazione della disciplina urbanistica, non può essere rilasciato alcun titolo edilizio in sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001, con la conseguente insanabilità ex post dell’intervento abusivo.
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Sentenza