Sanatoria edificio rurale: non sempre è possibile
Il Consiglio di Stato spiega perché un’Amministrazione ha correttamente annullato il titolo edilizio su un edificio rurale
Sanatoria su edificio rurale abusivo: ci sono dei casi in cui l’istanza di permesso di costruire non può essere legittimata. Lo spiega bene la sentenza n. 6828/2021 della Sesta Sezione del Consiglio di Stato, sul ricorso presentato contro l'annullamento in autotutela del permesso di costruire in sanatoria rilasciato ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001, per un fabbricato rurale ed annessi agricoli realizzato in assenza di titolo, in zona E1 – agricola di salvaguardia urbana.
Sanatoria edificio rurale abusivo: la sentenza del Consiglio di Stato
L'annullamento in autotutela del permesso di costruire in sanatoria era stato emesso per mancanza del requisito soggettivo per il rilascio del titolo edilizio finalizzato alla realizzazione di residenze in zona agricola ed era stato avallato dalla sentenza n. 3482/2015 del Tar Campania, sezione Sesta.
I giudici di Palazzo Spada hanno confermato quanto stabilito in primo grado, rilevando che il provvedimento d’autotutela è stato emesso per diversi motivi, tra cui:
- assenza della doppia conformità prevista dall’art. 36 d.P.R. 380/01: l’intervento non è conforme né alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione (anno 2004) né al momento della presentazione della domanda di sanatoria (anno 2009);
- mancanza del requisito soggettivo d’imprenditore agricolo previsto ai sensi dell’art. 1 comma 1 d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99;
- omessa produzione dell’autorizzazione sismica di cui all’art. 3 delle NTA vigenti (classificazione sismica del territorio comunale).
Sanatoria edificio rurale: requisiti soggettivi
In particolare, sia al momento dell’istanza chal momento del rilascio del permesso di costruire, il ricorrente non rivestiva la qualità di proprietario coltivatore diretto, proprietario conduttore in economia, proprietario concedente o di imprenditore agricolo, qualifica necessaria per beneficiare del titolo abilitativo per le zone agricole.
La qualifica è stata conseguita ben quattro anni dopo, per cui già a partire dalla realizzazione della costruzione abusiva e fino al rilascio del titolo edilizio in sanatoria, il ricorrente non possedeva la qualifica di operatore del settore agricolo.
Non solo: l’intervento abusivo ricade in zona agricola di salvaguardia urbana dove è consentita la sola costruzione di Annessi Agricoli con un indice di 0,03 mc/mq, mentre è esclusa l’Abitazione Rurale.
Non avendo il titolo necessario per conseguire un permesso di costruire in sanatoria, per altro in una zona vincolata, il Consiglio di Stato ha quindi respinto il ricorso e confermato la legittimità dell’esercizio del potere d’autotutela da parte dell’Amministrazione.
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Sentenza