Bonus facciate e pagamenti: come fare il bonifico parlante
Il Fisco ribadisce l'obbligo di effettuare il bonifico, pena la decadenza del beneficio.
di
Redazione tecnica -
23/10/2021
Bonus facciate e pagamenti: è obbligatorio
procedere con il bonifico parlante anche per
l’agevolazione fiscale che prevede la detrazione fino
al 90% delle spese sostenute per interventi finalizzati al
recupero o restauro della facciata esterna degli
edifici esistenti (ubicati nelle zone A e B individuate
dall’articolo 2 del decreto n. 1444/1968 del Ministro dei lavori
pubblici)? Se sì, qual è la casuale da
specificare? Si tratta di un dubbio legittimo considerando
che non sempre le banche offrono tra le opzioni disponibili
tutte le causali legate alle detrazioni fiscali.
Bonus facciate: obbligatorio il bonifico parlante
Si tratta proprio della situazione in cui si trova un
contribuente a cui ha dato risposta Fisco Oggi:
nel chiarire il dubbio, la rivista telematica dell'Agenzia
delle Entrate ha ribadito che, a pena perdita del
beneficio fiscale, per usufruire delle detrazioni d'imposta è
necessario effettuare il pagamento tramite il cosiddetto “Bonifico
Parlante”.
Il Bonifico Parlante è un bonifico nel quale vanno indicati i
seguenti dati:
- Codice fiscale del beneficiario;
- Numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato;
- Numero e data di emissione della fattura;
- Causale del pagamento, legata appunto all’agevolazione di cui si intende usufruire.
In particolare, molti sistemi di pagamento tramite bonifico
bancario o postale offrono in automatico le seguenti causali:
- Ristrutturazione edilizia e/o Sismabonus ex art. 16-bis D.P.R. n. 917/1986;
- Ecobonus 50% e 65% ex. art. 1, commi 344-347. legge 296 / 2006;
- Superbonus 110% ex art. 119, decreto legge 19 maggio 2020, n. 34;
- Bonus mobili 50% ex art. 16, comma 2, D.L. 63/2013, convertito nella legge 90/2013.
Bonus facciate: come fare il bonifico parlante
Anche in questo caso il Fisco conferma
l’obbligo per le persone fisiche non titolari di reddito di
impresa (quindi soggetti Irpef) di effettuare il pagamento
con bonifico bancario o postale.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha precisato con la
circolare n. 2/2020 che per richiedere il bonus
facciate possono essere utilizzati i bonifici predisposti da
banche o Poste Italiane Spa ai fini dell’ecobonus
o della detrazione prevista per gli interventi di recupero
del patrimonio edilizio (Bonus
Ristrutturazioni).
Nel caso il sistema bancario non preveda in automatico la
causale, basta indicare, gli estremi della legge n.160/2019 ossia
“bonus facciate 90% ex art. 1, commi 219-224 Legge n.
160/2019".
Se questo riferimento normativo non può essere inserito,
l’agevolazione sarà comunque riconosciuta, a condizione che il
bonifico sia compilato in modo da non pregiudicare il rispetto da
parte degli istituti bancari o postali dell’obbligo di operare la
ritenuta d’acconto a carico del beneficiario del
pagamento.
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