Bonus infissi: le detrazioni dal 50% al 110%
Guida alle detrazioni fiscali previste per la sostituzione degli infissi: dal bonus ristrutturazioni al superbonus 110%
L'attuale quadro delle detrazioni fiscali in edilizia è composto da diversi provvedimenti normativi che si affiancano ed in alcuni casi sovrappongono generando spesso incertezza in chi queste agevolazioni dovrebbe utilizzarle al meglio senza incorrere in errori.
Bonus infissi: quali detrazioni fiscali?
La sostituzione degli infissi, ad esempio, comprende diverse possibilità definite:
- all'art. 14 del Decreto Legge n. 63/2016 - Ecobonus 50%;
- all'art. 16 del Decreto Legge n. 63/2016 - Bonus ristrutturazioni 50%;
- all'art. 119, comma 2 del Decreto Legge n. 34/2020 - Superbonus 110%.
Possibilità molto diverse tra loro e per le quali è opportuno comprenderne limiti, adempimenti e requisiti di accesso.
Bonus infissi: la detrazione del 50% per la riqualificazione energetica
L'art. 14, comma 2.1 del D.L. n. 63/2013 prevede una detrazione del 50% da applicare alle spese sostenute per l'acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari. In questo caso (ecobonus 50%):
- l’intervento deve configurarsi come sostituzione di elementi già esistenti e/o sue parti (e non come nuova installazione);
- il serramento interessato dall’intervento deve delimitare un volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati;
- i valori di trasmittanza termica iniziali devono essere
superiori ai valori limite riportati in tabella 1 dell’Allegato E
del
DM 6 agosto 2020 (Decreto requisiti tecnici ecobonus), per
interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020,
calcolati utilizzando le norme UNI EN ISO 10077-1:
- Zona climatica A - ≤ 2,60 W/m2*K
- Zona climatica B - ≤ 2,60 W/m2*K
- Zona climatica C - ≤ 1,75 W/m2*K
- Zona climatica D - ≤ 1,67 W/m2*K
- Zona climatica E - ≤ 1,30 W/m2*K
- Zona climatica F - ≤ 1,00 W/m2*K
- devono essere, inoltre, rispettate le pertinenti norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica e di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro).
La detrazione massima ammissibile è di 60.000 euro per unità immobiliare. Quindi, ogni unità immobiliare avrà un limite di spesa di 120.000 euro. Per il calcolo del limite di spesa, per le sostituzioni avviate dopo il 6 ottobre 2020, occorre far riferimento ai massimali di spesa indicati nell'allegato I al Decreto requisiti tecnici ecobonus:
- Zone climatiche A, B e C
- Serramento 550,00 €/m2
- Serramento + chiusura oscurante (persiana, tapparelle, scuro) 650,00 €/m2
- Zone climatiche D, E ed F
- Serramento 650,00 €/m2
- Serramento + chiusura oscurante (persiana, tapparelle, scuro) 750,00 €/m2
Nel caso la sostituzione degli infissi riguardi una singola unità immobiliare, non è necessaria la produzione dell'attestato di prestazione energetica (APE).
Da ricordare che nel caso di ecobonus 50%, è necessario inviare la documentazione all'Enea entro 90 giorni dalla data di fine dei lavori o di collaudo delle opere. La comunicazione va inviata utilizzando l’apposito sito web relativo all’anno in cui essi sono terminati (https://detrazionifiscali.enea.it/).
Bonus infissi: la detrazione del 50% per la ristrutturazione edilizia
Altra possibilità per la sostituzione degli infissi è offerta dal più utilizzato art. 16 del D.L. n. 63/2013 con il bonus ristrutturazioni edilizie. In questo caso è prevista una detrazione fiscale del 50% con un limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare (quindi la detrazione massima sarà di 48.000 euro, inferiore rispetto all'ecobonus 50%).
Questa detrazione è fruibile a condizione che la sostituzione dell'infisso sulla singola unità immobiliare sia configurata come manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia (art. 3, comma 1, lettere b), c) e d) del d.P.R. n. 380 del 2001, Testo Unico Edilizia). La guida dell'Agenzia delle Entrate, tra gli esempi di interventi di manutenzione straordinaria che accedono al bonus ha indicato:
- l'installazione di ascensori e scale di sicurezza;
- la realizzazione e il miglioramento dei servizi igienici;
- la sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso;
- il rifacimento di scale e rampe;
- gli interventi finalizzati al risparmio energetico;
- la recinzione dell’area privata;
- la costruzione di scale interne.
Bonus infissi: la detrazione del 110% come intervento trainato
Altra possibilità, molto più complicata, è offerta dall'art. 119 del Decreto Legge n. 34 del 2020 (Decreto Rilancio) con il superbonus 110%. Il comma 2 del suddetto articolo prevede, infatti, che nel caso sia realizzato un intervento trainante di:
- isolamento termico a cappotto;
- sostituzione dell'impianto di riscaldamento;
è possibile portare in detrazione le spese sostenute per l'efficientamento energetico dell'unità immobiliare e, quindi, la sostituzione degli infissi con l'ecobonus 50%. In questo caso è richiesto (in aggiunta ai requisiti previsti per l'ecobonus) il doppio salto di classe energetica dell'edificio (non dell'unità immobiliare a meno che questa abbia un accesso autonomo e sia funzionalmente indipendente).
Bonus infissi: le scadenze
Da ricordare che al momento:
- l'ecobonus 50% termina il 31 dicembre 2021;
- il bonus ristrutturazioni al 50% termina al 31 dicembre 2021 per poi tornare all'aliquota del 36%;
- il superbonus 110% termina:
- per tutti il 30 giugno 2022;
- per gli edifici plurifamiliari da 2 a 4 u.i. il 30 giugno 2022 con possibilità di arrivare al 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2022 si è arrivati almeno al 60% del SAL;
- per i condomini il 31 dicembre 2022;
- per gli IACP il 30 giugno 2023 con possibilità di arrivare al 31 dicembre 2023 al 30 giugno 2023 si è arrivati almeno al 60% del SAL.