Ordine degli Ingeneri: annullato il regolamento elettorale
Il Tar annulla il regolamento elettorale per violazione del principio costituzionale di pari opportunità
La notizia è di quelle pesanti e destinate a bloccare per un po’ il rinnovo degli Ordini provinciali degli Ingegneri: il TAR Lazio Sez. Prima ha annullato con la sentenza n. 11023/2021 il regolamento elettorale del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, a seguito del ricorso presentato dall’Ordine degli ingegneri della provincia di Roma.
Ordine degli Ingeneri: il TAR annulla il regolamento elettorale
Il regolamento, approvato dal Ministero della Giustizia e attuativo delle disposizioni di cui all’art. 31, d.l. n. 137/2020, conv. in l. n. 176/2020, recante la “procedura di elezione con modalità telematica da remoto dei consigli territoriali degli ordini degli ingegneri”, è stato impugnato per violazione del principio costituzionale di pari opportunità e parità di genere all’interno degli organi di rappresentanza e autogoverno della professione degli ingegneri.
L’ordine provinciale ricorrente ha precisato che né la procedura di elezione dei consigli territoriali degli ordini degli ingegneri descritta nel d.P.R. n. 169/2005 né il Regolamento elettorale contengono disposizioni in materia di contrasto alla discriminazione di genere e promozione della pari opportunità, deducendo la violazione dell’art. 51 della Costituzione, che prevede che “la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini”.
Da qui, la richiesta di annullamento del Regolamento elettorale a causa della illegittimità costituzionale del d.P.R. 169/2005 per violazione degli art. 3 e 51 Cost e di sollevare presso la Consulta la questione di legittimità costituzionale del d.P.R. n. 169/2005 nella parte in cui tale d.P.R. non contempla meccanismi idonei a garantire un’equa rappresentanza di genere che intervengano nella fase di candidatura e di espressione (e computo) delle preferenze.
La difesa del Consiglio Nazionale degli Ingegneri
Queste le motivazioni che sottostanno all’adozione del regolamento, secondo la difesa del Consiglio Nazionale:
- la disciplina elettorale per l’elezione dei Consigli degli Ordini degli Ingegneri non è contenuta in una legge ma è stata oggetto di delegificazione attraverso l’adozione del d.P.R. n. 169/2005;
- prima dell’emanazione dell’art. 31 d.l. n. 137/2020 non esisteva una previsione nella legge (ovvero nel regolamento di delegificazione) che assegnasse una potestà regolamentare in materia elettorale al Consiglio Nazionale;
- il Regolamento elettorale impugnato è stato adottato in attuazione dell’art. 31 che ha previsto che “le procedure elettorali per la composizione degli organi territoriali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia possono svolgersi con modalità telematiche da remoto disciplinate con regolamento del consiglio nazionale dell'ordine”.
Tali difformità non consentirebbero, secondo il Ministero della Giustizia e il Consiglio Nazionale, di introdurre nel Regolamento impugnato disposizioni a tutela della parità di genere.
TAR: il rispetto degli articoli della Costituzione è imprescindibile
Il Tar non è stato dello stesso avviso e ha accolto il ricorso, precisando che non è ammissibile che l’esercizio da parte del Consiglio Nazionale di un potere regolamentare in materia elettorale - nel silenzio del legislatore ordinario e a fronte dell’inerzia dell’esecutivo a integrare il d.P.R. n. 169/2005 - possa prescindere dal rispetto dell’art. 51 della Costituzione.
La stessa Sezione peraltro di recente si è soffermata sulla questione dell’inserimento di disposizioni a tutela della parità di genere nella disciplina elettorale regolante gli ordini professionali, rammentando la natura vincolante e immediatamente precettiva dell’art. 51 della Costituzione: “poiché una corretta lettura dell’art. 51 della Costituzione implica che la promozione delle pari opportunità non sia demandata soltanto al legislatore ma veda il coinvolgimento di tutti i pubblici poteri, il Consiglio Nazionale avrebbe dovuto adottare in prima battuta e nell’attesa dell’intervento del legislatore le opportune misure per il rispetto della parità di genere sancito dall’art. 51, non essendogli consentito esercitare il potere regolamentare secondo modalità solo formalmente rispettose dalla legge ma sostanzialmente in contrasto, per ammissione dello stesso organo, al precetto costituzionale”.
Per altro, l’art. 31 del D.L. 176/2020 ha assegnato al Consiglio Nazionale il potere di derogare alla disciplina elettorale di cui al d.P.R. n.169/2005 per consentire il voto con modalità telematica e non contiene un divieto a introdurre nel Regolamento, oltre alle disposizioni “in deroga” riguardanti il voto telematico, anche previsioni integrative della disciplina elettorale, a tutela della parità di genere.
In conclusione, il testo regolamentare adottato dal Consiglio Nazionale e approvato dal Ministero della giustizia, si è posto in violazione del principio delle pari opportunità ed è stato annullato, fatto salvo l’obbligo per il Consiglio Nazionale di adottare un nuovo regolamento elettorale che contenga, a integrazione della disciplina del d.P.R. n. 169/2005, le misure ritenute più opportune per porre rimedio alla condizione di sotto-rappresentanza del genere femminile nei propri organi elettivi.
Annullamento regolamento elettorale ordine degli ingegneri: le conseguenze
Come ben sappiamo, alla luce del disposto dell’art. 31 del D.L. n.137/2020, alcuni Ordini provinciali erano in attesa della release della piattaforma di voto online per procedere con le elezioni. L’annullamento del Regolamento implica di fatto una sospensione dei procedimenti elettorali sia in caso di nuova redazione (e approvazione dal Ministero della Giustizia) delle norme secondo quanto disposto dal TAR, che in attesa di un’eventuale nuova sentenza, qualora il Consiglio Nazionale decida di presentare appello al Consiglio di Stato. La conseguenza? Elezioni a data da destinarsi.
Documenti Allegati
Sentenza