Preliminare di compravendita e stipula del
contratto defitivo di acquisto di un terreno e di un fabbricato:
attenzione alla conformità edilizia e catastale
dei beni oggetto dell’alienazione per non incorrere in spiacevoli
conseguenze.
Preliminare di vendita e conformità catastale ed edilizia: la
sentenza della Cassazione
Lo dimostra bene la
sentenza
n. 29581/2021 della seconda sezione civile della Corte
di Cassazione, che si è pronunciata in merito al ricorso presentato
da alcuni privati che avevano sottoscritto un contratto preliminare
avente ad oggetto l'acquisto di un fabbricato e di un terreno,
corrispondendo quasi per intero il prezzo e di aver sollecitato i
promittenti venditori alla stipula del contratto definitivo, senza
aver mai avuto riscontro. Essi hanno quindi chiesto al tribunale di
accertare l'inadempimento e di emettere la sentenza prevista
dall'art. 2932 c.c.
Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto:
l'art. 2932 c.c.
Ricordiamo che l’art. 2932 prevede che:
- Se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie
l'obbligazione, l'altra parte, qualora sia possibile e non sia
escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli
effetti del contratto non concluso.
- Se si tratta di contratti che hanno per oggetto il
trasferimento della proprietà di una cosa determinata o la
costituzione o il trasferimento di un altro diritto, la domanda non
può essere accolta, se la parte che l'ha proposta non esegue la sua
prestazione o non ne fa offerta nei modi di legge, a meno che la
prestazione non sia ancora esigibile.
Obbligo esecuzione contratto: quando si può richiedere
Il Tribunale ha rigettato il ricorso, sia in primo che in
secondo grado perché gli acquirenti non avevano depositato né il
certificato di destinazione urbanistica del bene, né l'atto di
frazionamento del terreno, con la conseguente impossibilità di
emettere la sentenza richiesta.
In particolare, la Corte d'Appello ha escluso la possibilità di
poter procedere al trasferimento del fabbricato rurale per la
mancanza di prova del buon esito della procedura in
sanatoria riguardante l'ampliamento subito dal fabbricato
nel 1983, per la mancanza di una dichiarazione che
attestasse la costruzione della restante parte prima del 1967 e per
la mancanza di individuazione catastale, di visura
ipoteche e trascrizioni, di attestazione di
conformità e del certificato di agibilità e di
abitabilità.
Infatti nel caso infatti di pronuncia giudiziale ai sensi
dell'art. 2932 c.c., occorre che l'esatta
individuazione dell'immobile, con l'indicazione dei
confini e dei dati catastali, risulti dal
preliminare, perché la sentenza corrispondere esattamente
al contenuto del contratto, senza poter attingere da altra
documentazione i dati necessari alla specificazione del bene
oggetto del trasferimento, dato che si tratta di contratto per il
quale è imposta la forma scritta.
Negli atti traslativi, costitutivi e modificativi di
diritti reali immobiliari, a norma dell'art. 29, comma 1
bis della I. n. 52 del 1985, così (modificato dall'art. 19,
comma 14, del d.l. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/20210)
l'identificazione catastale, il riferimento alla planimetria
depositata in catasto e la dichiarazione di conformità dei dati
catastali e delle planimetrie allo stato di fatto sono
prescritti a pena di nullità e tale requisito vale anche
per la sentenza ex art. 2932 c.c., che riguarda i contratti di
vendita non concluso.
Non solo: il comma 2 dell'art. 18della legge n. 47/1985
sancisce la nullità degli atti tra vivi aventi ad oggetto il
trasferimento, la costituzione o lo scioglimento della comunione di
diritti reali relativi a terreni, quando ad essi non sia allegato
il certificato di destinazione urbanistica
contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area
interessata e comporta l’obbligo di allegare tale certificato per
la stipula del contratto definitivo o per la sentenza di esecuzione
specifica dell'obbligo di concludere il contratto definitivo, di
cui all'art. 2932 c.c. Questo perché la sentenza emessa a norma
dell'art. 2932 cod. civ. postula l'accertamento dei requisiti di
validità del contratto non concluso e incombe sull'attore
l'onere di provare la sussistenza delle condizioni
richieste per un valido trasferimento, producendo il
certificato.
Nel caso in esame, gli attori non avevano adempiuto
all'onere della prova perché:
- non vi era corrispondenza fra gli estremi del fondo
indicato nel contratto preliminare con quello dal quale avrebbe
dovuto essere separata la particella oggetto della
compravendita;
- il certificato di destinazione urbanistica non
era attuale;
- non erano stati depositati documenti relativi a: individuazione
specifica dell'immobile con l'indicazione dei dati catastali;
indicazione dei titoli di provenienza della proprietà
dell'alienante; mancanza di iscrizioni e trascrizioni
pregiudizievoli nell'ultimo ventennio; concessione edilizia o
il permesso di costruire o la licenza edilizia o la concessione in
sanatoria; attestazione di conformità dello stato dell'immobile ai
dati catastali e non solo alla planimetria; certificato di
agibilità o di abitabilità dell'immobile.
In definitiva, manca, con riguardo al fabbricato, la prova
circa la conformità urbanistica del bene alle
disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti e tale fatto è
ostativo alla possibilità di trasferire il bene.
Obbligo esecuzione contratto: la sentenza della Cassazione
La Cassazione ha confermato quanto stabilito nei primi due
gradi di giudizio perché gli attori non avevano prodotto la
documentazione attestante la conformità tra i predetti dati
catastali e lo stato di fatto dell'immobile, quando la conformità
catastale oggettiva di cui all'art. 29, comma 1 bis, della I. n. 52
del 1985, costituisce una condizione dell'azione e deve formare
oggetto di accertamento da parte del giudice nel caso di pronuncia
di sentenza ex. Art. 2932.
Quindi, in tema di esecuzione specifica dell'obbligo di
concludere un contratto preliminare di compravendita su di un
immobile, è preclusa al giudice la possibilità di disporre il
trasferimento coattivo della proprietà (o di altri
diritti reali) in assenza della dichiarazione degli estremi della
concessione edilizia o degli altri titoli
abilitanti previsti dalla legge, trattandosi di condizione
dell'azione, la cui mancanza è rilevabile d'ufficio.
Gli atti aventi per oggetto diritti reali (esclusi quelli
riguardanti i diritti di garanzia e di servitù) riferiti a
costruzioni realizzate prima dell'entrata in vigore della legge
n.47/1985 sono "nulli e non possono essere rogati se da essi
non risultano, per dichiarazione dell'alienante, gli
estremi della licenza o della concessione ad
edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ai
sensi dell'art. 31, oppure se agli stessi non viene allegata la
copia per il richiedente della relativa domanda, munita degli
estremi dell'avvenuta presentazione, oppure copia autentica di uno
degli esemplari della domanda medesima, munita degli estremi
dell'avvenuta presentazione e non siano indicati gli estremi
dell'avvenuto versamento delle prime due rate dell'oblazione di cui
al sesto comma dell'art. 35. Per le opere iniziate
anteriormente al 10 settembre 1967, in luogo degli estremi
della licenza edilizia può essere prodotta una dichiarazione
sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal proprietario o altro
avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4
gennaio 1968, n. 15, attestante che l'opera risulti iniziata in
data anteriore al 1° settembre 1967".
Nullità atto per prevenire lottizzazione abusiva
Si tratta di una nullità che costituisce la sanzione di una
norma imperativa di "ordine pubblico", dettata nell'interesse
generale e non disponibile dalle parti: è preclusa, per le parti di
un preliminare di compravendita immobiliare, la possibilità di
rivolgersi al giudice per ottenere il trasferimento della proprietà
dell'immobile promesso in vendita che essi non potrebbero
conseguire per via negoziale per difetto di concessione edilizia o
di titolo abilitativo equipollente.
Oltretutto l’unico certificato prodotto dagli acquirenti in
fase di giudizio non poteva essere utilizzato perché risalente a
molto più di un anno prima e quindi era inutilizzabile: l'art. 18,
comma 2, della I. n. 47 del 1985 (poi riportato nell’art. 30 del
d.P.R. n. 380/2001, allo scopo di prevenire il fenomeno della c.d.
lottizzazione abusiva, ha stabilito che "gli
atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi
ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della
comunione di diritti reali relativi a terreni sono nulli e non
possono essere stipulati né trascritti nei pubblici registri
immobiliari ove agli atti stessi non sia allegato il certificato di
destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche
riguardanti l'area interessata".
Analogamente, deve ritenersi preclusa al giudice la
possibilità di disporre ai sensi dell'art. 2932 c.c. il
trasferimento coattivo della proprietà di un terreno (o di altri
diritti reali su di esso) in assenza di certificato di destinazione
urbanistica, stabilendo che esso è valido per un
anno dalla data del rilascio con la conseguenza che la
carenza della dichiarazione integra una situazione del tutto
equivalente a quella di mancata allegazione del certificato e
ugualmente sanzionata con la nullità dell'atto.