Compensazione aumento costi materiali: in Gazzetta il decreto del MIMS
Compensazione aumento costi materiali da costruzione negli appalti pubblici: in Gazzetta Ufficiale il primo decreto attuativo del Sostegni bis
Va chiarito sin da subito: non si tratta del decreto dalla cui pubblicazione in gazzetta decorre il termine di 15 giorni previsto a pena di decadenza per l’invio dell’istanza di compensazione, tuttavia il decreto in commento offre alcune indicazioni utili alle imprese che dovranno predisporre l’istanza di compensazione.
Compensazione aumenti materiali: in Gazzetta Ufficiale il Decreto
Fatta questa premessa, determinante e di rilievo per le imprese, possiamo dedicarci al decreto del MIMS del 30.9.2021 sempre connesso all’aumento dei costi dei materiali da costruzione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 28.10.2021 oggetto del presente contributo.
Come è noto, in tema di appalti pubblici, l’aumento dei costi dei materiali da costruzione (che, nel periodo di emergenza sanitaria, ha raggiunto picchi del +130% nel caso dell’acciaio e che da recenti notizie interessa anche il settore dell’elettricità e del gas) ha indotto il legislatore – a seguito di numerose segnalazioni pervenute in proposito dalle associazioni di categoria – ad approvare una norma ad hoc con la costituzione di un fondo da 100 milioni per far fronte agli aumenti subiti dalle imprese.
Il riferimento è all’art. 1 septies della l. 23 luglio 2021, n. 106 di conversione del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, cd. decreto Sostegni Bis, rubricato “Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali negli appalti pubblici”,
La disposizione disegna un iter per accedere alla compensazione (ai limiti della costituzionalità, a mio avviso) per l’attuazione del quale sono necessari provvedimenti attuativi, ossia decreti ministeriali.
Il citato articolo prevede, al comma 1 che, per i contratti in corso di esecuzione al 25 luglio 2021, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili rilevi, con decreto da emettersi entro il 31 ottobre 2021, le variazioni percentuali (maggiori dell’8%) in aumento o in diminuzione verificatesi nel primo semestre del 2021 – provvedimento che chiameremo “decreto MIMS variazioni” e che, ad oggi, si ribadisce, non è stato ancora emanato.
Il successivo comma 6 prevede che, in prima battuta, a farsi carico delle compensazioni saranno le stazioni appaltanti: ad una condizione, vale evidenziarlo, fino a quando queste ultime non raggiungano il tetto massimo del 50% delle risorse accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento (a tale scopo potranno essere impiegate le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nonché le somme derivanti da ribassi d’aste e quelle disponibili per altri interventi già portati a compimento dalla medesima stazione appaltante, per i quali sia stato già eseguito il collaudo e siano stati rilasciati i prescritti certificati di regolare esecuzione).
Solo nel caso in cui tale limite percentuale venga raggiunto, sarà possibile procedere alla compensazione facendo uso delle somme del fondo – ciò è infatti specificamente previsto nel preambolo del decreto in commento laddove si afferma, con riferimento all’art.1 septies, comma 7, decreto Sostegni bis, che “in caso di insufficienza delle risorse di cui al precedente comma 6 del medesimo articolo, per i lavori realizzati ovvero affidati dai soggetti indicati nel medesimo comma 7, si provvede alla copertura degli oneri, fino alla concorrenza dell’importo di 100 milioni di euro che costituisce limite massimo di spesa, attraverso il Fondo per l’adeguamento dei prezzi” (di cui al comma 8).
I commi 7 e 8 della norma prevedono, rispettivamente, la determinazione di un limite massimo di spesa per le compensazioni fissato in 100 milioni di euro (comma 7) e l’istituzione di un “Fondo per l’adeguamento dei prezzi” (comma 8). L’istituzione di tale fondo, (che ha la finalità di garantire l’equa distribuzione delle risorse stanziate tra piccole, medie e grandi imprese) rimessa al MIMS, trova la fonte nel decreto in commento emanato di recente.
Il comma 4 dell’art. 1 septies stabilisce invece che, per avere la possibilità di accedere alla compensazione, l’appaltatore è tenuto, entro quindici giorni, a pena di decadenza, dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del “decreto MIMS variazioni”, a inviare istanza di compensazione relativa agli intervenuti aumenti. Il che tradotto in soldoni sembrerebbe voler dire che: i) non vi è un diritto alla compensazione, si tratta di una possibilità “fino a esaurimento scorte”; ii) se si è veloci nell’inviare l’istanza, le possibilità di accedere alla compensazione sono più alte.
Due decreti del MIMS per la compensazione degli aumenti dei costi dei materiali
Due sono dunque i decreti del MIMS attuativi della norma sulla compensazione degli aumenti dei costi dei materiali da costruzione negli appalti pubblici:
- il primo, non ancora emanato, dalla pubblicazione del quale decorrono i 15 giorni a pena di decadenza;
- il secondo, emanato il 30.9.2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28.10.2021, che istituisce il Fondo e stabilisce i criteri di accesso.
Tale ultimo decreto prevede in primo luogo una suddivisione in parti eguali tra piccole, medie e grandi imprese dei 100 milioni previsti (criterio che sembra sfavorire le PMI, ove si consideri che esse costituiscono la maggioranza delle imprese attive nel settore delle costruzioni) - e stabilisce poi all’art. 1, comma 2, che “Ciascuna impresa concorre alla distribuzione delle risorse (…) esclusivamente in ragione della propria qualificazione ai sensi della parte II, titolo III, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010” (si dovrà cioè tenere conto della qualificazione SOA posseduta dall’istante, a nulla rilevando il valore del contratto sottoscritto).
Il decreto all’art. 2, comma 2, detta le regole del gioco, in particolare per ciò che riguarda le stazioni appaltanti: queste sono tenute, entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto, a trasmettere al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere una richiesta di accesso al fondo per le istanze di compensazione pervenute.
Il cuore del nuovo Decreto del MIMS
Cuore della disposizione sono, poi, i commi 3 e 4.
Il comma 3 prevede che alla richiesta di accesso al Fondo (inoltrata dalla stazione appaltante) l’ente pubblico dovrà allegare le istanze di compensazione fatte pervenire dalle imprese unitamente alla documentazione connessa (a condizione che dette istanze rispettino i criteri di ammissibilità prescritti dal “decreto MIMS variazioni” e che pervengano nel termine decadenziale di 15 giorni).
Il comma 4 offre uno spunto interessante per gli operatori che si apprestano a predisporre le istanze di compensazione. Si chiarisce infatti che, per ciascuna istanza di compensazione in aumento (di cui all’art. 1 septies, comma 4), le stazioni appaltanti devono inviare al Ministero, unitamente all’istanza, la documentazione giustificativa prodotta dall’impresa (indi, ogni documento che dimostri l’aumento dei costi subito, a titolo esemplificativo, i preventivi dei fornitori), l’attestazione da cui risulta l’ammontare ammesso a compensazione e la categoria cui l’impresa appartiene (piccola, media o grande che sia) nonché la dichiarazione attestante l’insufficienza delle risorse (ai sensi dell’art. 1 septies, comma 6, decreto Sostegni bis).
Tale ultima disposizione, tuttavia, desta qualche perplessità laddove si consideri che è tale decreto ministeriale a prevedere, per la prima volta, la necessità di allegare all’istanza di compensazione la documentazione con la quale l’impresa attesta gli intervenuti aumenti di prezzi (ossia le circostanze che giustificano la predetta istanza di compensazione) oltre al fatto che non è dato comprendere quali conseguenze possa comportare l’eventuale mancata allegazione, all’istanza, della sopracitata documentazione.
In ogni caso, vale in conclusione osservare come l’intervenuta emanazione del decreto di ripartizione del Fondo di 100 milioni dovrebbe precedere di poco l’arrivo del decreto recante l’indicazione delle variazioni dei prezzi dei materiali da costruzione per il primo semestre del 2021 (la cui emanazione dovrebbe avvenire, è appena il caso di ricordarlo, entro il 31 ottobre 2021).
Documenti Allegati
Decreto MIMS 30 settembre 2021