Superbonus 110% e bonus facciate: decalogo ragionato delle attività
Alla vigilia della prossima Legge di Bilancio cominciano a saltar fuori le criticità applicative emerse per le principali detrazioni fiscali in ambito edilizio
Dopo l'approvazione del Consiglio dei Ministri n. 44 del 28 ottobre 2021 e con un clamoroso ritardo rispetto al passato, è previsto a breve il primo passaggio al Senato del disegno di Legge di Bilancio 2022, che tra le altre cose prorogherà l'orizzonte temporale del Superbonus 110% e al contempo potrebbe anticipare qualche modifica al processo che regola questa importante detrazione fiscale.
Superbonus 110% e bonus facciate: le criticità
Tra le modifiche di cui si sta ancora discutendo, anche quelle che riguardano il bonus facciate, l'ecobonus e il sismabonus ordinari, il bonus ristrutturazioni, il bonus mobili e il bonus verde.
Senza aver la benché minima presunzione di conoscere nel dettaglio tutte queste detrazioni fiscali e con l'unico desiderio di fornire spunti utili ad una discussione, ragiono spesso (grazie ad un confronto serrato con chi mi scrive) sulle maggiori criticità che solo negli ultimi mesi sono emerse chiare all'opinione pubblica. E fondamentalmente tutte partono dallo stesso punto: l'ammontare delle spese, che a seguito dell'introduzione e applicazione di questi bonus fiscali ha subito un processo di lievitazione senza precedenti in cui tutti sono pronti a giustificarne il motivo.
Partendo dal bonus facciate, ci si rende immediatamente conto che non aver previsto dei limiti di spesa e una verifica di congruità sui prezzi, ha generato mostruosità di lavori il cui costo è anche raddoppiato rispetto al volore calcolato "a misura". Mi spiego meglio. Per realizzare una lavorazione, un'impresa può guardare il progetto e formulare un'offerta a "risultato": "per rifarti quella facciata come la vuoi tu e con i materiali che mi chiedi, voglio 500.000 euro chiavi in mano, a prescindere da qualsiasi criticità possa emergere in fase esecutiva". Oppure sulla base di un progetto e di un computo metrico estimativo, in cui si chiede un ribasso (che può anche essere zero).
Con il bonus facciate, l'assenza di un limite di spesa e di una verifica di congruità agganciata ad un prezzario di riferimento, è andata a farsi friggere l'economicità della lavorazione. Chi vieta ad un privato di affidare a 500.000 euro la realizzazione di un lavoro che ne vale 100.000? In assenza di bonus teoricamente nessuno.
La soluzione con il superbonus 110%
La problematica del bonus facciate sarà certamente emersa quando il legislatore ha partorito il superbonus 110%. Sono stati previsti dei limiti di spesa, degli interventi ammissibili e una asseverazione di un professionista che verificasse anche la congruità dei costi sulla base di un prezzario. Tutto risolto? neanche per sogno.
Un recente servizio de Le Iene andato in onda sui canali Mediaset oltre ad parlare della mostruosità del bonus facciate, ha evidenziato un nuovo problema legato alle modalità di redazione del computo metrico. Chi lo dice che un tecnico ha fatto bene i rilievi? Chi mi tutela se il mio tecnico invece di scrivere 200 mq ne ha riportati 400 con un conseguente aumento dei costi?
In realtà la risposta è molto semplice e parte da un solo presupposto: la terzietà del professionista rispetto all'impresa che esegue i lavori.
Benché i cosiddetti General Contractor offrano ai contribuenti una maggiore semplicità nella gestione di un processo che coinvolge più figure professionali, occorre sempre tenere a mente un aspetto fondamentale: il professionista che realizza il progetto, il computo, che si occupa della direzione lavori e delle asseverazioni finali, lavora per il committente e non per l'impresa. Chiaro è che deontologia professionale lo voglia sempre a prescindere ma, senza voler piantare alcun seme del dubbio o della discordia, siamo davvero certi che sia sempre quello che accade nella realtà?
Superbonus 110% e bonus facciate: il decalogo delle attività
Con spirito collaborativo, vorrei illustrare a chi mi legge una proposta di processo applicabile non solo a superbonus e bonus facciate, ma a qualsiasi intervento edilizio che beneficia di detrazioni fiscali e che si basa su: competenza, professionalità e indipendenza. Una sorta di decalogo ragionato che riporto di seguito.
1. Istituzione di un elenco di professionisti abilitati alla progettazione e di imprese abilitate all'esecuzione dei lavori. Immagino che questi elenchi siano suddivisi sia in base alla tipologia di bonus fiscale (ecobonus, sismabonus, bonus facciate, bonus ristrutturazioni, superbonus) che, solo per i professionisti, alla singola fase (verifica di fattibilità, progettazione, computo metrico, direzione lavori, asseverazione e congruità dei costi, verifica di conformità).
2. Con l'istituzione di questi due "elenchi" il contribuente avrà la possibilità di rivolgersi ad un professionista abilitato per conoscere la fattibilità di accesso ad un bonus. Il primo professionista interpellato dovrà per prima cosa verificare i requisiti soggettivi (il contribuente può accedere alla detrazione?) e quelli oggettivi (è possibile realizzare l'intervento? esistono vincoli che ne pregiudicano la fruizione? si possono rispettare i requisiti richiesti dalla norma?).
3. A valle di questi due step un documento asseverato dal tecnico che attesta non solo la fattibilità dell'intervento ma anche la tipologia dell'edificio e il massimale di spesa disponibile per lo specifico bonus.
4. A questo punto il contribuente sceglie se proseguire (se non prosegue, la verifica di fattibilità è comunque una prestazione che va pagata e su questo ci tornerò alla fine).
5. Se si decide di proseguire si passa alla fase di progettazione che culmina con la redazione di un computo metrico che dovrà essere valorizzato utilizzando un prezzario (anche su questo ci tornerò alla fine).
6. Il computo metrico estimativo viene inviato obbligatoriamente ad almeno 3 delle imprese iscritte nell'elenco di cui al punto 1 che potranno presentare un'offerta. Sulla base di queste il contribuente (con l'aiuto del professionista) ne potrà scegliere una.
7. Se il contribuente decide di non andare avanti, le attività vengono remunerate e il processo termina. Se, invece, decide di proseguire il professionista presenta la documentazione necessaria all'avvio del cantiere (CILAS, SCIA o permesso di costruire).
8. Partono i lavori che saranno eseguiti dall'impresa sotto la supervisione di un direttore dei lavori "terzo" e indipendente.
9. I lavori vengono chiusi. Il professionista dichiara la "conformità dell'intervento al progetto" e prepara tutta la documentazione necessaria (visure, atti di proprietà, carte d'identità, codice fiscale, APE pre, APE post, asseverazione sull'eventuale rispetto dei requisiti tecnici, computo metrico,...).
10. Tutta la documentazione viene inviata ad un professionista terzo iscritto nell'elenco di cui al punto 1 che si occuperà di rilasciare un nuovo documento con la verifica di conformità del bonus fiscale. Si attesta, quindi, non solo che l'intervento possiede tutti i requisiti e documenti richiesti, ma si indica pure l'importo finale dei lavori e la spesa ammissibile a detrazione fiscale. Questo fascicolo viene inserito all'interno di una piattaforma di gestione dei crediti fiscali che potrà essere utilizzata da contribuente per la scelta della modalità di fruizione (diretta, sconto in fattura e cessione del credito).
Non sarebbe neanche male se ogni singola detrazione avesse la stessa struttura in cui vengono definiti nel dettaglio:
- tipologia di intervento e spese ammissibili;
- aliquota fiscale e orizzonte temporale di riferimento (con chiusura SAL);
- beneficiari;
- requisiti minimi;
- adempimenti;
- documentazione necessaria.
Rifletto spesso anche sulla figura del "bonus coordinator" che gestisce tutto il processo e coordina tutte le figure che intervengono.
Conclusioni
Ovviamente ho semplificato parecchio ma potrebbe essere una buona base da cui far partire ulteriori ragionamenti. Qualche professionista forse avrà storto il naso leggendo la parola "elenco". Ogni volta che l'ho proposto mi è stato obiettato "siamo professionisti laureati e abilitati non serve iscriverci ad un ulteriore elenco!". Ho sempre risposto che esiste, ad esempio, un'abilitazione necessaria per il coordinatore per la sicurezza nei cantieri, per quale motivo non dovremmo abilitare le giuste professionalità per partecipare ad un processo in cui è lo Stato a mettere il denaro?
Altri potranno anche dire che è un processo complicato. A loro rispondo solo: vuoi che l'intervento te lo finanzia lo Stato?
Concludo con i prezzari, uno degli aspetti più importanti. Essendo progetti e lavori finanziati dalle casse dello Stato, è corretto valorizzare le spese con dei prezzi che siano veritieri e congrui. Nessuno lavora gratis ed è giusto avere un utile alla fine. Lo Stato dovrebbe impegnarsi un po' di più definendo una struttura di prezzario nazionale con voci uguali su tutto il territorio che vanno valorizzate a livello regionale. Questo sia per i materiali da costruzione (il cui prezzo deve essere stabilito dallo Stato e non lasciato in mano a società private) che per la fase progettuale (che non può essere ancorata ad un prezzario strutturato nel 2016 per i lavori pubblici). I professionisti, parte davvero debole nel processo, dovrebbero infine essere maggiormente tutelati per la fase progettuale anche nel caso il contribuente decida di non realizzare i lavori (e questo a garanzia della qualità e dell'indipendenza dal processo stesso).
Spero che queste mie riflessioni ti siano interessate e lascio come sempre a voi ogni commento utile ad aprire un dialogo. Se vuoi scrivimi a redazione@lavoripubblici.it o tramite la pagina Facebook di LavoriPubblici.it, sarò ben lieto di leggere cosa ne pensi.