Abusi edilizi: il TAR delinea le responsabilità
La sentenza del TAR Lazio chiarisce il perimetro delle responsabilità connesse ad un intervento realizzato senza titolo edilizio
Quando si parla di "abusi edilizi" occorre sempre fare attenzione, perché non tutto quello che sembra in effetti è. Abuso edilizio è una parola spesso usata impropriamente soprattutto quando si parla degli effetti che dipendono dalla consistenza stessa dell'abuso (formale o sostanziale), dalla data di realizzazione, dalla tipologia di intervento, dal titolo edilizio necessario e dalle possibilità di sanatoria offerte dal d.P.R. n. 380 del 2001 (Testo Unico Edilizia).
La responsabilità degli abusi: nuova sentenza del TAR
Uno dei temi su cui la giurisprudenza è spesso intervenuta riguarda le responsabilità dell'abuso edilizio. Chi ne è responsabile? Lo chiarisce ancora una volta il TAR Lazio con la sentenza n. 10920 del 25 ottobre 2021 che ci consente di approfondire l'argomento.
Nel nuovo caso sottoposto al TAR a finire sul banco degli imputati è un Comune che, secondo la ricorrente proprietaria dell'area, avrebbe errato ad emettere un'ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi per opere eseguite in assenza di titolo abilitativo eseguiti dal subaffittuario a cui era già stato intimato dalla ricorrente stessa di rimuovere l'abuso.
La ricorrente afferma di aver invano intimato gli autori materiali dell’abuso alla sospensione dei lavori e l’immediata rimozione delle opere già realizzate e per questo motivo, essendosi fatta parte diligente, l'Amministrazione non avrebbe considerato che l’obbligo di demolizione grava sul proprietario, laddove quest’ultimo, pur non avendo prestato ausilio nell’esecuzione materiale dell’opera, abbia tenuto un contegno di acquiescenza e condivisione sull’operato posto in essere dall’autore dell’abuso.
L'ordine di demolizione, sempre per la parte ricorrente, sarebbe pertanto illegittimo perché l'amministrazione non avrebbe preso in considerazione che la ricorrente ha intimato l’immediata rimozione delle opere abusive e il ripristino delle aree in conformità alla loro destinazione e ciò sia con riferimento alla ditta individuale titolare del rapporto locativo che verso la detentrice qualificata delle aree in virtù del contratto di sub-locazione stipulato con la prima. Tra l'altro, la ricorrente avrebbe anche denunciato l’accaduto agli applicati al corpo di polizia locale del Comune sollecitando il sequestro delle aree e la contestuale inibizione delle stesse alla società sub-conduttrice. A seguito la ricorrente avrebbe pure risolto, per il tramite della ditta titolare del rapporto di locazione il rapporto di sub-locazione con la società sub-conduttrice autrice e detentrice delle aree oggetto di intervento.
Chi sono i responsabili?
Per risolvere la problematica i giudici del TAR ha semplicemente ricordato i contenuti dell'art. 31 del Testo Unico Edilizia. I commi 2 e 3, infatti, recitano:
- comma 2. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell’articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell’abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l’area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3.
- comma 3. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.
In questo articolo è prescritto che l’ingiunzione a demolire è rivolta oltre che al responsabile dell’abuso, anche al proprietario, ove non coincidente con il primo.
Per consolidata giurisprudenza, le sanzioni urbanistiche ed edilizie hanno natura reale, attenendo alla cosa e non hanno carattere personale, in quanto l’ingiunzione a demolire un manufatto abusivo sanziona una situazione di fatto oggettivamente antigiuridica e può essere rivolta a chiunque si trovi ad essere proprietario dell'immobile al momento dell'emanazione del provvedimento, pur se estraneo all'illecito; ne consegue che, ferma la possibilità da parte di quest’ultimo di dimostrare l'estraneità rispetto all'abuso, le misure repressive per l'attività edilizia abusiva sono legittimamente irrogate anche nei confronti degli attuali proprietari degli immobili diversi dal soggetto che ha realizzato l'abuso stesso, salva la loro facoltà di agire nei confronti dei danti causa; medesime considerazioni sono state espresse con riferimento alle sanzioni pecuniarie, la cui alternatività rispetto all'ordine di demolizione comporta che esse ne condividano il carattere reale e ripristinatorio dell'ordine giuridico violato, sicché le stesse possono essere rivolte anche nei confronti dell'attuale proprietario pure se incolpevole e in buona fede.
La tutela invocata dal ricorrente si esplica, nel complessivo sistema sanzionatorio previsto dalla normativa di specie, nella fase successiva alla adozione del provvedimento demolitorio, in quanto, nel caso di abusi edilizi commessi da persona diversa dal proprietario, la posizione di quest’ultimo si ritiene “neutra” rispetto alle sanzioni previste dal d.P.R. n. 380/2001: in particolare rispetto all'acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'area di sedime sulla quale insiste il bene, se completamente estraneo al compimento dell'opera abusiva o, essendone venuto a conoscenza, si sia poi adoperato per impedirlo con gli strumenti offertigli dall'ordinamento - come nel caso di specie.
Conclusioni
Il proprietario incolpevole di abuso edilizio commesso da altri, che voglia sfuggire all'effetto sanzionatorio di cui all'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, come effetto della inottemperanza all'ordine di demolizione, deve provare l’adozione di iniziative idonee a costringere il responsabile dell'attività illecita a ripristinare lo stato dei luoghi nei sensi e nei modi richiesti dall'autorità amministrativa, con “azioni idonee”.
Per questo motivo, il ricorso è stato respinto
Documenti Allegati
Sentenza TAR Lazio 25 ottobre 2021, n. 10920