Decreto Antifrodi: chiuso il canale comunicazioni ADE
La procedura va riaggiornata alla luce della nuova normativa per i controlli antifrode: il canale riaprirà dopo l’adeguamento
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge n. 175/2021 (cd. Decreto Antifrodi) è stata sospesa sul sito dell’Agenzia delle Entrate l’attività sul canale di comunicazione delle opzioni per l’utilizzo delle detrazioni per lavori edilizi tramite cessione o sconto in fattura.
Decreto Antifrodi: chiusura temporanea del canale comunicazioni ADE
La battuta d’arresto, comunicata anche su Fisco Oggi, è un atto necessario per permettere la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria per l’adeguamento della piattaforma alle nuove disposizioni normative.
Il Decreto Legge ha modificato le procedure di controllo per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali anche per quanto concerne l’attività dell’Agenzia delle Entrate, estendendo l’obbligo del visto di conformità e della asseverazione di congruità delle spese sostenute anche alle detrazioni diverse da quelle spettanti per il Superbonus 110%.
In particolare, l’art. 2 ha inserito nel D.L. n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020, l’art. 122 -bis sui controlli preventivi: “L’Agenzia delle entrate, entro cinque giorni lavorativi dall’invio della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito, può sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia ai sensi degli articoli 121 e 122 che presentano profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo".
I profili di rischio sono individuati utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti e riferiti:
- alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
- ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
- ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma.
Se all’esito del controllo risultano confermati i rischi di cui al comma 1, la comunicazione si considera non effettuata e l’esito del controllo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione. Se, invece, i rischi non risultano confermati, ovvero decorso il periodo di sospensione degli effetti della comunicazione di cui al comma 1, la comunicazione produce gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento.
Art. 3 Decreto Antifrodi: i controlli dell’Agenzia delle Entrate
All'Art. 3, il decreto Antifrodi stabilisce che "L’Agenzia delle entrate, con riferimento alle agevolazioni richiamate agli articoli 1 e 2 del presente decreto, nonché alle agevolazioni e ai contributi a fondo perduto, da essa erogati, introdotti a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, ferma restando l’applicabilità delle specifiche disposizioni contenute nella normativa vigente, esercita i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dagli articoli 51 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633".
Inoltre, "Con riferimento alle funzioni di cui al comma 1, per il recupero degli importi dovuti non versati, compresi quelli relativi a contributi indebitamente percepiti o fruiti ovvero a cessioni di crediti di imposta in mancanza dei requisiti, in base alle disposizioni e ai poteri di cui al medesimo comma 1 e in assenza di una specifica disciplina, l’Agenzia delle entrate procede con un atto di recupero emanato in base alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 421 e 422, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (...) L’atto di recupero di cui al comma 2 è notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione. Fatte salve ulteriori specifiche disposizioni, con il medesimo atto di recupero sono irrogate le sanzioni previste dalle singole norme vigenti per le violazioni commesse e sono applicati gli interessi".
Secondo le nuove regole, l’Agenzia delle Entrate può quindi:
- sospendere fino a trenta giorni gli effetti delle comunicazioni delle cessioni (anche quelle successive alla prima) e delle opzioni che presentano “profili di rischio” (controlli preventivi)
- effettuare controlli, effettuare recuperi e irrogare sanzioni nel caso riscontri attività illecite.
Da qui la necessaria sospensione delle attività sulla piattaforma per permettere un adeguamento alle disposizioni già pubblicate in Gazzetta Ufficiale del 11/11/2021, n. 269.
Documenti Allegati
Decreto