Equo compenso e consulenze gratuite: dove intervenire?
Più che una legge sull'equo compenso, i professionisti attendono una modifica dell'art. 24, comma 8 del Codice dei contratti per una base d'asta fissata dal Decreto Parametri
Sta facendo discutere la recente sentenza del Consiglio di Stato che, in realtà, non ha aggiunto nulla di nuovo a quello che gli addetti ai lavori già conoscono: gratificazione personale, immagine e curriculum sono motivi per cui, uniti ad un criterio di selezione imparziale, giustificano la pubblicazione di avvisi pubblici di lavoro a titolo gratuito.
Prestazioni professionali e bandi di gara: cosa dice la giurisprudenza e l'ANAC
Appare utile ricordare che gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell’attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici).
Ma uno dei vulnus peggiori del Codice dei contratti è contenuto al comma 8 dell'art. 24 che recita:
Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva, con proprio decreto, da emanare entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di cui al presente articolo e all’articolo 31, comma 8. I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell’individuazione dell’importo da porre a base di gara dell'affidamento. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 6.
Sostanzialmente, il Codice dei contratti ha fissato il calcolo dei corrispettivi utilizzando i criteri del Decreto Parametri (il D.M. 17 giugno2016) ma ha anche ammesso che questi valori rappresentano solo una base per la successiva individuazione dell'importo da porre a base di gara. Niente vincoli tra il corrispettivo da porre a base di gara e il corrispettivo determinato dal Decreto Parametri.
Un bel problema che, però, è legge ed è confermato non solo dal Consiglio di Stato ma dalla stessa Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) che ha affermato che l’articolo 24, comma 8, del Codice dei contratti pubblici non sancisce l’obbligo per le stazioni appaltanti di trasporre negli avvisi di gara i corrispettivi indicati nelle tabelle ministeriali, ma le lascia libere di stabilire il corrispettivo a base di gara.
Pertanto, le stazioni appaltanti possono derogare all’obbligo di determinare il corrispettivo a base di gara, in presenza di una motivazione adeguata e correlata ai fatti a giustificazione dello scostamento rispetto all’importo determinato sulla base delle tabelle medesime, che rappresenta in ogni caso il parametro di riferimento per la stazione appaltante.
Motivazioni che, come affermano le sentenze del Consiglio di Stato, possono andare dall'immagine, la gratificazione personale, il curriculum. Sostanzialmente sempre.
La base d'asta e l'equo compenso
Ed è sulla determinazione della base d'asta che dovrebbe agire la normativa per garantire quello che molte Regioni hanno chiamato equo compenso ma che stenta a produrre seri effetti. Fossi a capo di un Consiglio Nazionale o di una associazione di categoria la smetterei di cavalcare l'onda dell'equo compenso e proverei ad impegnarmi seriamente sulla modifica dell'art. 24, comma 8 citato in cui sarebbe sufficiente scrivere:
L’importo da porre a base di gara dell'affidamento sono obbligatoriamente determinati dalle stazioni appaltanti utilizzando le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di cui al precedente periodo.
Il commento di Asso Ingegneri Architetti
Nel frattempo, dopo la reazione di Confprofessioni e le considerazioni di OICE e Inarsind, registriamo la presa di posizione di Asso Ingegneri Architetti che riportiamo di seguito.
Sfugge o per lo meno è poco chiaro cosa si intenda oggi per EQUO COMPENSO. Un binomio di due parole semplici ed apparentemente inequivocabili: equità per la prestazione professionale, qualunque essa sia, a fronte di un lavoro eseguito. Semplice, no?
Fa discutere la sentenza del Consiglio di Stato, secondo cui il lavoratore che ha prestato la propria capacità intellettiva e materiale presso una pubblica amministrazione possa decidere di non essere pagato per la suddetta prestazione. Indignazione è la parola giusta, ma fatta la legge trovato l’inganno.
Dalla disciplina dell’equo compenso è richiamata all’art. 13-bis, comma 3, legge n. 247/2012, inserito dall’art 19-quaterdecies del DL 148/ 2017 si evince che: laddove il compenso sia previsto, questo debba essere equo. Non vale la biunivocità della definizione, ovvero, non è altrettanto detto che il compenso sia sempre e comunque previsto. Altro aspetto grave e svilente per qualsiasi tipo di professione: il professionista a fronte della propria prestazione può decidere autonomamente di non essere pagato. Appare una scelta democratica e libera che nasconde un “MA”. A fronte di una preparazione maturata dai banchi di scuola fino alla trincea del lavoro quotidiano, il professionista si aggiorna, studia, si confronta, sacrifica ore dedicate alla famiglia per poter guardarsi allo specchio ma soprattutto permettersi di vivere onestamente e non vivendo di pura aria. Il volontariato è un aspetto lodevole che però deve essere scisso dal lavoro inteso quanto tale. La scelta di non avere una retribuzione crea un grave precedente e conferma il pressapochismo con cui oggi i professionisti, loro malgrado, sono identitficati.
Non è una questione di classe, ma di riconoscimento e serietà sociale deve essere sdoganato il falso mito che “basta la lettura su internet” e dove tutti sono esperti di tutto. Un’identificazione di serietà, è questo che Asso Ingegneri Architetti chiede, non oggi ma da sempre.