Bonus ristrutturazione: vale anche in regime forfettario?
Il Fisco chiarisce se anche in presenza di regime forfettario è possibile esercitare l’opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito
Ristrutturazione edilizia e sconto in fattura: questa modalità per fruire dell’agevolazione è valida anche per i contribuenti in regime forfettario? A chiarire il dubbio, l’Agenzia delle Entrate tramite Fisco Oggi.
Bonus Ristrutturazione e sconto in fattura: cosa succede in regime forfettario
La questione è posta direttamente da un contribuente che opera in regime forfettario e che vorrebbe usufruire delle agevolazioni previste per interventi di recupero del patrimonio edilizio: a tali condizioni, si può chiedere lo sconto in fattura oppure no?
Nel rispondere, il Fisco ha ricordato che secondo l'art. 121 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) i beneficiari della detrazione per gli interventi indicati al comma 2 della stessa norma, possono optare, al posto della detrazione diretta, per la cessione di un credito d’imposta, di importo corrispondente alla detrazione, o per lo sconto in fattura, cioè per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso.
Sconto in fattura e cessione del credito: gli interventi ammessi
In particolare, i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al comma 2 dell’articolo, possono optare per lo sconto o per la cessione del credito, invece che della detrazione diretta, per le spese relative agli interventi di:
- a) recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- b) efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119;
- c) adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da1-bis a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell'articolo 119;
- d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- e) installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del presente decreto;
- f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 8 dell'articolo 119.
Cessione credito e sconto in fattura: valgono anche per i regimi forfettari?
Tra gli interventi elencati, rientrano anche quelli relativi a ristrutturazione edilizia, ossia la categoria interessata dal contribuente in regime forfettario. Il Fisco ha in proposito ribadito che la possibilità di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura riguarda tutti i potenziali beneficiari della detrazione, compresi quelli che, in concreto, non potrebbero fruirne in quanto non tenuti al versamento dell’imposta, come nel caso dei contribuenti in regime forfettario.
Ciò significa che anche per i contribuenti soggetti al regime forfettario è possibile richiedere lo sconto in fattura o la cessione del credito, a condizione che le spese siano state sostenute negli anni 2020 e 2021 (salvo proroghe) per l’effettuazione di determinate tipologie di interventi edilizi.