Superbonus 110%: basterà sempre la CILAS?
Le modifiche al comma 13-ter, art. 119 del Decreto Rilancio inseriscono le opere di superbonus senza demoricostruzione tra quella che necessitano di CILAS
Una delle semplificazioni più importanti all'art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) è certamente arrivata dal Decreto Legge n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni) che, tra le altre cose, ha previsto un regime edilizio e fiscale speciale per le detrazioni fiscali del 110%. O almeno tutti avevamo pensato così.
Superbonus 110%: il nuovo comma 13-ter
Attenzione, questa che stai leggendo è una mia nuova interpretazione dell'art. 119, comma 13-ter del Decreto Rilancio che, dopo la sua ennesima lettura e confrontandomi giornalmente con professionisti di ogni parte d'Italia, mi porta a ribadire la necessità di fare molta attenzione agli interventi di superbonus e a maneggiare con cura la nuova CILAS (la comunicazione di inizio lavori asseverata per il superbonus).
Andiamo all'art. 119, comma 13-ter del Decreto Rilancio che recita:
13-ter. Gli interventi di cui al
presente articolo, anche qualora riguardino le parti strutturali
degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti
la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono
manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante
comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono
attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la
costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento
che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la
costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre
1967. La presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello
stato legittimo di cui all’articolo 9 -bis, comma 1 -bis, del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per
gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio
fiscale previsto dall’articolo 49 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti
casi:
a) mancata presentazione della CILA;
b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;
c) assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo
periodo;
d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma
14.
Un comma che ha ricevuto pareri più autorevoli del mio e delle interpretazioni fornite anche da ANCI nel suo Quaderno pubblicato il 28 luglio 2021. Tutti, anche io, abbiamo sempre inteso questo comma 13-ter in questo modo:
- gli interventi che beneficiano di superbonus e non prevedono demolizione e ricostruzione vanno considerati manutenzione straordinaria;
- questi interventi devono essere realizzati con CILAS dentro la quale non va più attestato lo stato legittimo;
- nella CILAS vanno inseriti gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967;
- non valgono più le cause di decadenza di cui all'art. 49 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) che si applicano solo nei 4 casi indicati nelle lettere da a) a d);
- nel caso di intervento misto occorre attivare il procedimento edilizio relativo per le opere non comprese nel superbonus.
Lo Stato legittimo e le procedure del Testo Unico Edilizia
La prima riflessione che faccio e la prima domanda che vi pongo è: tra 4/5/10 anni per la ricostruzione dello stato legittimo dell'immobile quale documentazione dovrà essere presa in considerazione? La CILAS che non trova alcuno spazio all'interno del Testo Unico Edilizia?
La seconda riflessione riguarda le procedure stesse di cui al d.P.R. n. 380/2001. Il comma 13-ter da nessuna parte prevede una deroga alle normali procedure previste dal Testo Unico Edilizia. Si afferma solo che per gli interventi di superbonus 110% senza demolizione e ricostruzione serve la CILAS. Magari solo per motivi di natura fiscale.
Ad esempio, per un intervento di sismabonus (un rinforzo strutturale, delle cerchiature, il rifacimento di un solaio) mi chiedo dove è prevista la deroga alla normale procedura che vuole la presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività?
Ma, anche più semplicemente, su un intervento di isolamento termico a cappotto che normalmente necessita di CILA ordinaria (ho spiegato il perché in questo approfondimento precedente al Decreto Semplificazioni-bis) perché dovrebbe bastare la CILAS?
Conclusioni
Concludo dicendo che pur ritenendo il superbonus un provvedimento fiscale straordinario, occorre sempre fare molta attenzione alle normali procedure previste dal d.P.R. n. 380/2001 e il mio consiglio è quello di affiancare SEMPRE il titolo edilizio ordinario alla CILAS che, dal mio modesto punto di vista, rappresenta solo un modulo necessario ai fini fiscali.