Caro materiali: come e quando inviare istanza di compensazione
Dopo la pubblicazione dei due decreti del MIMS, completato il quadro normativo per la richiesta di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione
Tutto pronto per la revisione e compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione negli appalti pubblici. Dopo il Decreto 30 settembre 2021, il Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili ha (finalmente) pubblicato il Decreto 11 novembre 2021.
Caro materiali e compensazione prezzi: i due decreti del MIMS
I due decreti del MIMS sono stati pubblicati ai sensi dell’art. 1-septies del Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (Decreto Sostegni-bis) recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” (Gazzetta Ufficiale 25/05/2021, n. 123) convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106 (Gazzetta Ufficiale 24/07/2019, n. 176 - Suppl. ord. n. 25/L).
Entrando nel dettaglio:
- il decreto MIMS del 30 settembre 2021 (Gazzetta Ufficiale 28/10/2021, n. 258) definisce le modalità di utilizzo del fondo per l’adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione di cui all’articolo 1-septies, comma 8, del D.L. n. 73/2021;
- il decreto MIMS 11 novembre 2021 (Gazzetta Ufficiale 23/11/2021, n. 279) che riporta le variazioni dei prezzi dei materiali da costruzione per il primo semestre del 2021.
Cosa ha previsto il Decreto Sostegni-bis
Ricordiamo che l’art. 1-septies, comma 1 del Decreto Sostegni-bis, per fronteggiare gli aumenti dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre dell’anno 2021, per i contratti in corso di esecuzione, ha previsto la pubblicazione di un decreto del MIMS (poi diventati due), entro il 31 ottobre 2021 (poi pubblicati uno il 28 ottobre e l’altro il 23 novembre 2021), per rilevare le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.
La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate con riferimento alla data dell’offerta, eccedenti l’8 per cento se riferite esclusivamente all’anno 2021 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni.
In Decreto 11 novembre, infatti, oltre a rilevare la variazione percentuale del prezzo superiore all’8% verificatasi nel primo semestre 2021 rispetto al prezzo medio del 2020, riporta le variazioni (sempre rispetto al primo semestre 2021) degli anni dal 2003 al 2019.
Sulla base del nuovo decreto del MIMS, gli operatori economici titolari di contratti pubblici potranno chiedere alle stazioni appaltanti la compensazione per i maggiori costi sostenuti a seguito degli aumenti, indicando la quantità dei materiali impiegati. Le stazioni appaltanti dovranno provvedere al pagamento dei relativi oneri e qualora dovessero dichiarare di non disporre delle risorse sufficienti potranno usufruire dell’apposito Fondo costituito presso il Mims con una dotazione di 100 milioni di euro.
La maggiore variazione di prezzo riguarda l’acciaio, con un aumento che supera il 40%. Per alcuni materiali, come le lamiere in acciaio di qualsiasi spessore lisce, piane e striate e per i nastri in acciaio per manufatti o barriere stradali, l’aumento arriva rispettivamente al 59,37% e al 76,43%. In forte aumento anche il costo del legno e del rame.
Come e quando inviare l’istanza
Per le variazioni in aumento, a pena di decadenza, l’appaltatore presenta alla stazione appaltante l’istanza di compensazione entro l’8 dicembre 2021 (quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto 11 novembre 2021). Per le variazioni in diminuzione, la procedura è avviata d’ufficio dalla stazione appaltante (sempre entro l’8 dicembre 2021). Il responsabile del procedimento accerta con proprio provvedimento il credito della stazione appaltante e procede a eventuali recuperi.
Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti al 2021, restano ferme le variazioni rilevate dai decreti adottati ai sensi dell’articolo 133, comma 6, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dell’articolo 216, comma 27-ter, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Per ciascuna delle istanze di compensazione, i soggetti indicati inviano, altresì:
- la documentazione giustificativa prodotta dall’impresa;
- l’attestazione relativa all’importo definitivo ammesso a compensazione con la specificazione, secondo i criteri stabiliti, della categoria di appartenenza dell’impresa richiedente;
- la dichiarazione comprovante l’insufficienza delle risorse finanziarie, risultanti dal quadro economico, per far fronte alla suddetta compensazione.