Gazzetta ufficiale: Pubblicato il decreto legge sul Super Green Pass
Pubblicato il decreto-legge con Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali
È in vigore già da oggi il Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 282 di ieri 26 novembre 2021.
Con il decreto-legge è esteso l’obbligo vaccnale anche ad insegnanti, esercito e forze dell'ordine. Potranno accedere a sale giochi, cinema, teatri, ristoranti e palestre soltanto i vaccinati e i guariti mentre chi è in possesso di un Green pass ottenuto col tampone potrà accedere ai servizi essenziali e ai luoghi di lavoro. La validità del Super Green pass scende da 12 a 9 mesi.
L’articolato del decreto-legge
Il Decreto-legge 26 novembre 2021 è costituito dai seguenti 10 articoli:
Capo I - Obblighi vaccinali
- art. 1 - Obblighi vaccinali
- art. 2 - Estensione dell’obbligo vaccinale
Capo II - Impiego delle certificazioni verdi COVID-19
- art. 3 - Durata delle certificazioni verdi COVID-19
- art. 4 - Estensione dell’impiego delle certificazioni verdi COVID-19
- art. 5 - Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta vaccinazione o di avvenuta guarigione
- art. 6 - Disposizioni transitorie
Capo III - Controlli e campagne di informazione
- art. 7 - Controlli relativi al rispetto delle disposizioni per il contenimento e la prevenzone dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
- art. 8 – Campagne di informazione
- art. 9 - Misure urgenti in materia di controlli radiometrici
- art. 10 - Entrata in vigore
Misure per il contenmento della quarta ondata della pandemia
Nel dettaglio il testo prevede una serie di misure di contenimento della “quarta ondata” della pandemia Sars-Cov2 in quattro ambiti:
- obbligo vaccinale e terza dose;
- estensione dell’obbligo vaccinale a nuove categorie;
- istituzione del Green Pass rafforzato;
- rafforzamento dei controlli e campagne promozionali sulla vaccinazione.
1. Obbligo vaccinale e terza dose
Il decreto legge prevede di estendere l’obbligo vaccinale alla terza dose a decorrere dal 15 dicembre prossimo e con esclusione della possibilità di essere adibiti a mansioni diverse.
2. Obbligo nuove categorie
Inoltre il provvedimento stabilisce l’estensione dell’obbligo vaccinale a ulteriori categorie a decorrere dal 15 dicembre. Le nuove categorie coinvolte saranno:
- personale amministrativo della sanità
- docenti e personale amministrativo della scuola
- militari
- forze di polizia (compresa la polizia penitenziaria), personale del soccorso pubblico.
3. Green Pass e Super Green Pass
Nel decreto-legge pubblicato sulla Gazzetta ufficiale di ieri è dato ampio spazio a quello che è stato definito il “Super Green Pass” che, in verità, sarebbe più corretto definire “Green Pass rafforzato”.
Vediamo le novità sul nuovo Green Pass e sul Super Green Pass.
Nuovo Green Pass
Relativamente al Nuovo Green Pass è possibile osservare quanto segue:
- con l’articolo 3 rubricato “Durata delle certificazioni verdi COVID-19 la durata dello stesso passa da 12 a 9 mesi dal comlpetamento del ciclo vaccinale primario o dalla somministrazione di richiamo (cosiddetta “terza dose”);
- con l’articolo 4 rubricato “Estensione dell’impiego delle certificazioni verdi COVID-19” l’obbligo di Green Pass viene esteso a ulteriori settori: alberghi; spogliatoi per l’attività sportiva; servizi di trasporto ferroviario regionale e interregionale; servizi di trasporto pubblico locale.
Super Green Pass
Relativamente al “Super Green Pass” è possibile osservare che, in riferimento all’articolo 6 (rubricato “Disposizioni transitorie”) del provvedimento, a decorrere dal 6 dicembre 2021 viene introdotto il “Suer Green Pass” o “Green Pass rafforzato”; vale solo per coloro che sono o vaccinati o guariti. Il nuovo Certificato verde serve per accedere ad attività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla nei seguenti ambiti:
- spettacoli
- spettatori di eventi sportivi
- ristorazione al chiuso
- feste e discoteche
- cerimonie pubbliche.
In caso di passaggio in zona arancione, le restrizioni e le limitazioni non scattano, ma alle attività possono accedere i soli detentori del Green Pass rafforzato. Dal 6 dicembre 2021 e fino al 15 gennaio 2022 è previsto che il Green Pass rafforzato debba essere utilizzato anche in zona bianca.per lo svolgimento delle attività, che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla.
Super green pass e green pass normale: differenze
La differenza principale tra Super Green Pass e Green Pass risiede nella vaccinazione: il primo è rilasciato a chi ha completato almeno il ciclo di vaccinazione primario (due dosi, una nel caso di Johnson&Johnson); il secondo invece è riservato a chi ha solo effettuato un tampone negativo.
Con il supergreen pass è possibile accedere a:
- ristoranti
- cinema
- teatri
- stadi
- attività sociali e ricreative in generale.
Il green pass con tampone sarà utilizzabile invece solo per:
- recarsi al lavoro
- prendere mezzi di trasporto a lunga percorrenza
- accedere ad alberghi
- accedere agli spogliatoi per l’attività sportiva
- utilizzare mezzi di trasporto ferroviario regionale
- utilizzare mezzi trasporto pubblico locale, con controlli effettuati a campione.
A partire dal 6 dicembre e fino al 15 gennaio 2022.
l'accesso a spettacoli, eventi sportivi, bar e ristoranti al
chiuso, feste e discoteche, cerimonie pubbliche sarà quindi
consentito in zona bianca e gialla solo a chi ha il Super Green
Pass, quindi solo a chi ha effettuato il vaccino o è guarito dal
Covid.
Inoltre, nel caso in cui una Regione dovesse andare in zona
arancione, le restrizioni varrebbero solamente per chi non ha il
super green pass.
A partire dal 6 dicembre quindi i non vaccinati potranno solo recarsi a lavoro e utilizzare i mezzi di trasporto, previo rilascio di certificazione verde a seguito di tampone con esito negativo.
4. Altre misure
Sarà disposto un rafforzamento dei controlli da parte delle prefetture che devono prevedere un piano provinciale per l’effettuazione di costanti controlli entro 5 giorni dall’entrata in vigore del testo e sono obbligate a redigere una relazione settimanale da inviare al Ministero dell’interno. Sarà potenziata la campagna di comunicazione in favore della vaccinazione. Il Governo ha assunto e ha intenzione di assumere in via amministrativa altre decisioni:
- è già consentita la terza dose dopo 5 mesi dalla seconda;
- aprirà da subito la terza dose per gli under 40;
- se autorizzate, potranno essere avviate campagne vaccinali per la fascia di età 5-12 anni.
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Documenti Allegati
Decreto-legge 26/11/2021, n. 172Link Correlati
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