Aumenti energia elettrica e gas: stanziati oltre 3 miliardi di euro
Convertite in legge le misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale. Oltre 3 miliardi destinati ai fondi
Convertito in legge n. 171 del 25 novembre 2021, con modificazioni, il D.L. 27 settembre 2021, n. 130, recante "Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale". Le disposizioni sono già in vigore dal 27 novembre. Ecco l'articolato nel dettaglio.
Aumenti prezzi settore elettrico e gas naturale: stanziati oltre 3 miliardi di fondi
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 26/11/2021, n. 282, la legge n. 171/2021 riguarda appunto le misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale. La norma è così articolata:
- Art. 1. Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico;
- Art. 2 Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale;
- Art. 3 Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale con il rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas;
- Art. 3 - bis Misure per aumentare la liquidità dei mercati dell’energia e ridurre i costi delle transazioni;
- Art. 3 – ter Disposizioni in materia di competenze relative alla resilienza a garanzia della sicurezza del sistema energetico;
- Art. 4. Abrogazione e modifica di disposizioni di legge che prevedono l’adozione di provvedimenti attuativi;
- Art. 5. Disposizioni finanziarie;
- Art. 6. Entrata in vigore.
Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico
Con l’art. 1 della Legge n. 1717/2021, al comma 1 si conferma per il quarto trimestre del 2021 quanto disposto per il terzo trimestre dall’articolo 5 -bis del D.L. n. 73/2021 (cd. “Decreto Sostegni-Bis”), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ossia che gli oneri generali di sistema per tutte le utenze elettriche sono parzialmente compensati mediante:
a) l’utilizzo di una quota parte, pari a 700 milioni di euro nell’anno 2021 , dei proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica (CO2), di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, di competenza del Ministero della transizione ecologica. Le risorse sono destinate al sostegno delle misure di incentivazione delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica, che trovano copertura sulle tariffe dell’energia;
b) il trasferimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, entro il 15 dicembre 2021, di ulteriori risorse pari a 500 milioni di euro.
Il comma 2 dell’art. 1 dispone inoltre che l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente provvede ad annullare, per il quarto trimestre 2021, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.
Con questo obiettivo, verranno trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, entro il 15 dicembre 2021, ulteriori risorse pari a 800 milioni di euro.
Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale
L’articolo 2 della legge n. 171/2021 stabilisce le “Misure per il contentimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale”.
In particolare, il comma 1, in deroga a quanto previsto dal D.P.R. n. 633/1972, stabilisce che:
- le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali di cui all’art. 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al d. Lgs. n. 504/1995, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021, sono assoggettate all’aliquota IVA del 5 per cento;
- qualora le somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021.
Il comma 2 invece prevede che per contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale nel quarto trimestre 2021, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente provvede a ridurre le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas fino a concorrenza dell’importo di 480 milioni di euro. Tale importo verrà trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 15 dicembre 2021.
Bonus sociale elettrico e gas
L’art. 3 della legge riguarda le “Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale con il rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas”.
Per il trimestre ottobre-dicembre 2021, al fine di minimizzare gli incrementi della spesa previsti per la fornitura, sono rideterminate dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, fino a concorrenza dell’importo di 450 milioni di euro, le agevolazioni relative a:
- tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007;
- compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all’articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
L’importo di 450 milioni di euro verrà trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 15 dicembre 2021.
Misure per aumentare liquidità mercati dell’energia e ridurre costi delle transazioni
All’art. 3-bis, la legge stabilisce che, indipendentemente dalla data di consegna prevista, per i contratti di fornitura e i contratti derivati già in essere o stipulati entro il 31 dicembre 2022, le disposizioni di cui all’art. 1, comma 86, della legge n. 124/2017, si applicano anche nei casi in cui la consegna relativamente ai contratti di fornitura, ovvero la produzione, commercializzazione e consegna relativamente ai contratti derivati, non avvengano:
- nell’Unione europea, bensì in Stati direttamente interconnessi con essa mediante linee elettriche o reti di gas;
- in Stati aderenti al Trattato di Atene del 25 ottobre 2005 che istituisce la Comunità dell’energia, di cui alla decisione 2006/500/CE del Consiglio, del 29 maggio 2006.
Competenze relative alla resilienza a garanzia della sicurezza del sistema energetico
Con l’art. 3-ter, comma 1, si modificano le parole dell’articolo 35, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: “attuazione dei processi di liberalizzazione dei mercati energetici e promozione della concorrenza nei mercati dell’energia e tutela dell’economicità e della sicurezza del sistema” diventano «attuazione dei processi di liberalizzazione dei mercati energetici e promozione della concorrenza nei mercati dell’energia e tutela dell’economicità e della sicurezza del sistema con garanzia di resilienza».
Abrogazione e modifica di disposizioni di legge
Con l’art. 4 si fa riferimento all’Allegato 1 del decreto convertito in legge, contenente le disposizioni abrogate, ossia:
- articolo 1, commi 5, 6 e 7, del D.Lgs. n. 188/2014;
- articolo 4 del D.Lgs. n. 93/2016;
- articolo 51, comma 1, del D.L. n. 76/2020, convertito, con modificazioni dalla legge n. 27/2020;
- articolo 3, comma 3, del D. Lgs n. 66/2017;
- articolo 1, comma 468, della legge n. 145/2018;
- articolo 74, comma 7-ter, del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni, dalla legge n. 27/2020;
- articolo 1, comma 146, della legge n. 160/2019;
- articolo 1, comma 5111, della legge n. 107/2015;
- articolo 16 del D. Lgs. n. 64/2017;
- articolo 1, commi 68 e 69, della legge n. 205/2017.
Al comma 2 sono riportate sostituzioni e modifiche a:
- art. 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, comma 5;
- art. 72, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101;
- decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64:
- a) all’articolo 17, comma 2, la lettera h) è abrogata;
- b) all’articolo 26, comma 1, le parole: «o agli esiti negativi della valutazione di cui all’articolo 16, comma 1, lettere c) e d) » sono soppresse;
- c) all’articolo 39, il comma 1 è sostituito.
Misure di contenimento effetti aumenti prezzi energia elettrica e gas: disposizioni finanziarie
L’art. 5 prevede che gli oneri derivanti dagli articoli 1, 2 e 3, determinati in 2.838,4 milioni di euro per l’anno 2021, che aumentano, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, a 3.538,4 milioni di euro per l’anno 2021, saranno così garantiti:
a) 700 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 120, comma 6, del D.L. n. 34/2020 (“Decreto Rilancio”), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
b) 1.709 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all’articolo 1, commi 1 e 5, del D.L. n.73/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, di cui 32 milioni di euro per l’anno 2021 sono versati all’entrata del bilancio dello Stato, da parte dell’Agenzia delle entrate;
c) 129,4 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo previsto dall’articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al D.Lgs. n. 1/2018, come incrementato dall’articolo 40, comma 3, del D.L. n. 41/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;
d) 700 milioni di euro, mediante utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 del 2021 di cui all’articolo 23 del D.L. n. 47/2020, di competenza del Ministero della transizione ecologica, giacenti sull’apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;
e) 300 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all’articolo 32 del d. Lgs. n. 28/2011, giacenti sul conto di gestione intestato allo stesso fondo, da versare all’entrata del bilancio dello Stato, da parte della Cassa per i servizi energetici e ambientali.
Con l’obiettivo di dare attuazione immediata alle disposizioni, il comma 2 dell'art. 5 autorizza il Ministero dell'economia e delle Finanze (MEF) ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Documenti Allegati
Legge