Superbonus 110% e altri bonus edilizi: come si calcolano gli onorari?
Il Decreto anti-frode e la Circolare dell'Agenzia delle Entrate hanno creato una problematica che investe anche il calcolo degli onorari professionali
Spese ammissibili e verifica di congruità. Due concetti che il Decreto anti-frode e l'ultima circolare dell'Agenzia delle Entrate (la n. 16/E) hanno collegato tra loro non solo per quel che riguarda le detrazioni fiscali del 110% (superbonus) ma anche per tutti gli altri bonus edilizi.
Superbonus 110% e altri bonus edilizi: le spese ammissibili
Dalla lettura combinata dei commi 13 e 13 bis del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), unitamente all'Allegato A al Decreto MiSE 6 agosto 2020 (Decreto requisiti tecnici ecobonus), è possibile tirar fuori alcune conclusioni che riguardano la verifica di congruità delle spese ammissibili ai diversi bonus fiscali.
Intanto è bene ricordare quali sono le spese ammissibili ai bonus, ma qui ci renderemo conto di qualche "buco" normativo. Il Decreto Rilancio non parla mai di "spese ammissibili", come non ne parlano gli articoli 14 e 16 del Decreto Legge n. 63/2013, l'art. 16-bis del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR) o l'articolo 1, commi da 219 a 224 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (tanto per citare i bonus più "famosi").
Solo il MiSE, nel decreto Requisiti tecnici ecobonus dedica un articolo (l'art. 5) alle spese per le quali spetta la detrazione. Evidenziando nel dettaglio che sono ammissibili anche le spese sostenute per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi, comprensive della redazione, delle asseverazioni e dell’attestato di prestazione energetica.
Volendo essere pignoli (e io lo sono sempre), l'art. 16, comma 1-sexies del D.L. n. 63/2013 inserisce tra le spese detraibili anche quelle per la classificazione e verifica sismica degli immobili.
Sul punto però l'Agenzia delle Entrate si è espressa più volte ammettendo a detrazione tutte le spese che hanno un rapporto diretto con l'intervento.
Superbonus 110% e altri bonus edilizi: i prezzari per i lavori
Come detto, una lettura scevra da interpretazioni o interessi di parte dell'art. 119, commi 13 e 13-bis del Decreto Rilancio e dell'Allegato A, punto 13 del Decreto requisiti tecnici ecobonus, porta alle seguenti conclusioni:
- per gli interventi di cui all’articolo 119, commi 1 e 2 del
Decreto Rilancio (ecobonus 110%, trainanti e trainati) e per tutti
gli interventi che prevedano la redazione dell’asseverazione da
parte del tecnico abilitato, ai sensi dell'Allegato A al Decreto
requisiti tecnici ecobonus, il tecnico abilitato stesso che la
sottoscrive allega il computo metrico e assevera che siano
rispettati i costi massimi per tipologia di intervento, nel
rispetto dei seguenti criteri:
- i costi per tipologia di intervento sono inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativi alla regione in cui è sito l’edificio oggetto dell’intervento;
- in alternativa ai suddetti prezziari, il tecnico abilitato può riferirsi ai prezzi riportati nelle guide sui “Prezzi informativi dell’edilizia” edite dalla casa editrice DEI – Tipografia del Genio Civile;
- nel caso in cui i suddetti prezzari non riportino le voci relative agli interventi, o parte degli interventi da eseguire, il tecnico abilitato determina i nuovi prezzi per tali interventi in maniera analitica, secondo un procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell’importo stesso.
- per gli interventi di cui al comma 4 del Decreto Rilancio (sismabonus 110%) e tutti quelli che accedono agli altri bonus fiscali definiti all'art. 121, comma 2 del Decreto Rilancio (come il bonus facciate), ai sensi dell'art. 119, comma 13-bis del Decreto Rilancio per l'asseverazione di congruità si fa riferimento ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica (ancora da pubblicare). Nelle more, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi (dove è evidente che per listini ufficiali si intende quelli dei produttori dei materiali stessi).
Superbonus 110% e altri bonus edilizi: i prezzari per l'onorario dei professionisti
Andiamo adesso al "buco" normativo. L'Allegato A, punto 13, del Decreto requisiti tecnici ecobonus stabilisce che la verifica di congruità delle spese professionali relativa agli interventi di ecobonus 110% vada fatta prendendo come riferimento i valori massimi di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 (Decreto Parametri) recante approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (Codice dei contratti).
E per tutti gli altri bonus edilizi? Per sismabonus 110% e bonus facciate, in linea teorica e attenendoci unicamente alla norma, non esiste un "valore massimo" entro il quale deve stare l'onorario professionale.
La Circolare del Consiglio Nazionale Ingegneri 19 marzo 2021, n. 714 "consiglia" l'utilizzo del Decreto Parametri anche per il Sismabonus. Dobbiamo fare lo stesso anche per il bonus facciate? Sarebbe bello avere norme più precise...