Incentivi funzioni tecniche: in Gazzetta il nuovo regolamento per la ripartizione
In Gazzetta Ufficiale il Decreto MIMS che disciplina la ripartizione dell'incentivo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti della pubblica amministrazione
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 4 dicembre 2021 il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 4 ottobre 2021, n. 204 recante "Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo per le funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50".
Ripartizione incentivi funzioni tecniche: il Regolamento del MIMS
Il nuovo regolamento messo a punto dal MIMS definisce le modalità e i criteri di riparto delle risorse del fondo destinato ad incentivi per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, secondo quanto previsto dall'articolo 113, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti).
Il nuovo decreto è costituito da 14 articoli e un Allegato:
- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Ambito di applicazione
- Art. 3 - Soggetti destinatari
- Art. 4 - Costituzione e finanziamento del fondo per funzioni tecniche
- Art. 5 - Criteri di conferimento degli incarichi
- Art. 6 - Termini per le prestazioni
- Art. 7 - Modalità e criteri di ripartizione del fondo
- Art. 8 - Criteri di liquidazione dei crediti del dipendente per incentivi
- Art. 9 - Modalità di pagamento degli incentivi
- Art. 10 - Riduzione dei compensi in caso di incrementi dei tempi di espletamento degli incarichi
- Art. 11 - Penalità per errori ed omissioni
- Art. 12 - Modifiche e varianti contrattuali
- Art. 13 - Trasparenza
- Art. 14 - Norma transitoria
L'Allegato A definisce le percentuali da corrispondere alle varie figure professionali, tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni richieste, nonché dell’entità e complessità dell’opera, servizio o fornitura da realizzare, previo accertamento positivo delle attività svolte, da parte del dirigente apicale della struttura ministeriale.
Ambito di applicazione del Decreto MIMS
Al pari del il Decreto Ministero Giustizia 4 agosto 2021, n. 124 recante "Regolamento concernente norme per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell’articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" (che si applica per i dipendenti del Ministero della Giustizia), il nuovo Decreto del MIMS si applica alle funzioni tecniche che danno titolo alla corresponsione degli incentivi individuate dall'articolo 113, comma 2, del Codice dei contratti, relativamente al personale dipendente, sia amministrativo che tecnico, del Ministero stesso che svolgono le funzioni tecniche.
Ricordiamo che le prestazioni individuate dall'art. 113, comma 2 del Codice dei contratti sono le seguenti attività:
- programmazione della spesa per investimenti;
- valutazione preventiva dei progetti;
- predisposizione e controllo delle procedure di gara;
- esecuzione dei contratti pubblici;
- RUP;
- direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione;
- collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità;
- collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
Il fondo per funzioni tecniche e le percentuali di ripartizione
Il fondo di incentivazione per le funzioni tecniche è costituito da una somma pari al 2% dell'importo posto a base di gara di un lavoro, opera, fornitura o servizio. Sono escluse dalla base di calcolo dell'incentivo le somme per accantonamenti, imprevisti, acquisizioni ed espropri di immobili, nonché l'IVA.
Documenti Allegati
Decreto