Titoli edilizi: se c’è interesse diretto non si può negare accesso agli atti
Il TAR Lazio ricorda che va dato avviso dell’accesso a titoli edilizi e che esso è legittimo se sussiste un interesse diretto
Come valutare se la canna fumaria installata dal vicino è abusiva oppure no? In teoria, basta verificare il titolo edilizio rilasciato. In pratica, l’accesso a questi documenti è sempre consentito? Nel merito ha risposto il Tar Lazio, con la sentenza n. 11756/2021.
Accesso a titoli edilizi è legittimo oppure no? La sentenza del TAR
Il caso riguarda proprio il diniego di accesso agli atti che un’Amministrazione comunale ha comunicato a un condominio, per verificare la legittimità dell’installazione di una canna fumaria e di contatore del gas esterno, Installati in un’unità immobiliare adibita a locale commerciale, a tutela del decoro architettonico del condominio.
Il Condominio ha quindi impugnato tale diniego, facendo presente che:
- sussiste un interesse diretto, concreto e attuale alla visione dei titoli edilizi riferiti all’installazione della canna fumaria e del contatore esterno del gas, perché si tratta di opere insistenti sulla stessa facciata condominiale;
- i manufatti sono suscettibili di incidere sul decoro architettonico della facciata e l’Amministrazione non poteva entrare nel merito di detta richiesta;
- il controinteressato non può essere considerato tale, non ricevendo pregiudizio dalla richiesta di titoli edilizi, il cui rilascio viene comunicato al pubblico per legge.
Se c'è interesse diretto, accesso agli atti è legittimo
Il giudice amministrativo ha quindi accolto il ricorso, specificando che sussiste un interesse diretto, concreto e attuale del ricorrente, ex art.22 della Legge n.241/1990 alla visione delle carte richieste, attinenti ai titoli edilizi di opere direttamente impattanti sulla facciata condominiale, con il fine di tutelare il decoro architettonico del condominio.
Tra l’altro, il condominio non ha chiesto la visione dei titoli edilizi inerenti all’edificazione del locale commerciale, ma solo quelli riferiti alla canna fumaria e al contatore del gas.
Il TAR ha anche ricordato che il rilascio dei titoli edilizi per richiesta di accesso agli atti va comunicato pubblicamente, ex art.20, comma 6 del D.P.R. n.380/2001 (Testo Unico Edilizia), e su questa tipologia di istanza non può essere opposto un diritto alla riservatezza.
Di conseguenza, il ricorso è stato accolto e l’Amministrazione dovrà rilasciare copia degli atti richiesti entro trenta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza, come previsto dall’art.116, comma 4 c.p.a.
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Sentenza