Compensazione prezzi: in Gazzetta Ufficiale una rettifica al precedente decreto
Compensazione aumento costi materiali da costruzione negli appalti pubblici: in Gazzetta Ufficiale le modifiche al precedente decreto con i nuovi allegati
Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 294 dell’11 dicembre 2021 il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili 7 dicembre 2021 recante “Rettifica dell’allegato 1 e dell’allegato 2 del decreto 11 novembre 2021, recante: «Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi».”.
Segnalazioni pervenute al Mims
La pubblicazione della rettifica nasce da alcune segnalazioni pervenute al Ministero delle infrastrutture
e della mobilità sostenibili di un probabile refuso del prezzo medio anno 2020 relativo al materiale «Tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti» riportato nell’Allegato 1 del decreto ministeriale 11 novembre 2021 - colonna «Prezzo medio 2020 [€]».
Il Ministero, a seguito delle verifiche effettuate, ha riscontrato che:
- nell’Allegato 1 al decreto ministeriale 11 novembre 2021 - colonna «Prezzo medio 2020 [€]» - a causa di un refuso nell’apposizione della virgola, è stato indicato erroneamente il prezzo del materiale «Tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti» pari a euro 23,61 in luogo del corretto prezzo pari a euro 2,361;
- il medesimo refuso relativo al prezzo del materiale «Tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti» è stato altresì rinvenuto nell’Allegato 2 al decreto ministeriale 11 novembre 2021 - colonna «Prezzo medio [€]» - per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019,
per cui il Ministero ha provveduto alla rettifica di tali prezzi.
Conseguentemente, il prezzo medio del materiale per l’anno 2020 non è più pari a 23,61 euro, ma è stato corretto in 2,361 euro. Analogamente si è proceduto alla correzione anche per gli anni precedenti.
Termine di decadenza di 15 giorni
Nel decreto è, anche, specificato che il termine di decadenza di 15 giorni per la presentazione delle istanze di compensazione non viene riaperto, ma rimane fissato nella data originariamente stabilita con scadenza l’8 dicembre scorso.
Invariato il termine per la presentazione delle domande di accesso al Fondo
Analogamente, è rimasto invariato anche il termine per la presentazione delle domande di accesso al Fondo per l’adeguamento dei prezzi da parte delle Amministrazioni, che scadrà il 22 gennaio p.v..
Il Decreto, al di là delle rettifiche introdotte, ribadisce alcuni principi applicativi già indicati nella circolare operativa del Ministero del 25 novembre u.s., nel senso che la quantificazione delle compensazioni va effettuata dal Direttore dei Lavori, e che la stessa va condotta applicando gli incrementi percentuali rilevati dal Decreto 11 novembre 2021 ai prezzi medi dei materiali indicati nei relativi Allegati e non ai prezzi reali di offerta.
Viene, per ultimo, confermata una modalità di calcolo di tipo semplificato e “forfettario”.
Documenti Allegati
Decreto 11/11/2021Link Correlati
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