Oneri di urbanizzazione per aree parcheggio: non sono dovuti
Il Tar Puglia conferma una norma consolidata: il Comune non può pretendere il versamento dei contributi per la costruzione di parcheggi
Oneri di urbanizzazione e costruzione parcheggi: la richiesta del versamento di tali contributi è illegittima e quanto preteso va restituito. Lo ha stabilito il Tar Puglia, sez. III, con la sentenza n. 1762/2021 relativa a due ricorsi presentati da una società di costruzioni contro un’Amministrazione comunale.
Illegitima la richiesta di oneri urbanizzazione per costruzione parcheggio
L’impresa aveva appunto presentato due ricorsi, riuniti ed esaminati congiuntamente dal giudice amministrativo, per l’accertamento del rimborso degli importi corrisposti a titolo di oneri di urbanizzazione non dovuti ex art. 11, comma 1, della legge n. 122/1989 e art. 9, comma 1 lett. f), della legge n. 10/1977, e per la condanna al pagamento delle relative somme oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Il Comune aveva rilasciato alla società di costruzioni due permessi di costruire per la realizzazione di abitazioni e negozi in due diversi progetti di lottizzazione. Su entrambi erano state realizzate delle aree parcheggio, per le quali erano stati corrisposti in totale quasi 14mila euro di oneri di urbanizzazione, relativi proprio alle superfici vincolate a tale destinazione.
A una prima richiesta di restituzione delle somme, il Comune non ha dato risposta: da qui il ricorso per il riconoscimento del diritto al rimborso degli importi corrisposti a titolo di oneri di urbanizzazione non dovuti ex art. 11, comma 1, della legge n. 122/1989 e art. 9, comma 1 lett. f), della legge n. 10/1977, e per la condanna del Comune di Barletta al pagamento delle relative somme oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Il Tar ha riconosciuto la fondatezza dei ricorsi. Innanzitutto è stato evidenziato che la questione ricade nella giurisdizione del Giudice Amministrativo, poiché secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, “la controversia in ordine alla spettanza e alla liquidazione del contributo per gli oneri di urbanizzazione, riservata alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo a norma dell’art. 16, l. n. 10 del 1977 e, oggi, dell’art. 133, co. 1, lett. f), C.p.a., ha ad oggetto l’accertamento di un rapporto di credito a prescindere dall’esistenza di atti della pubblica Amministrazione e non è soggetta alle regole delle azioni impugnatorie - annullatorie degli atti amministrativi e ai rispettivi termini di decadenza.
Oneri urbanizzazione parcheggi: va concessa detrazione ex Legge n.122/1989
Nell’esame poi del caso specifico, il giudice ha specificato che il pagamento degli oneri di urbanizzazione è stato imposto erroneamente dall’Amministrazione comunale, senza concedere la detrazione della superficie di cui alla legge n. 122/1989 e s.m.i. dal calcolo per la determinazione degli oneri da versare.
I parcheggi, infatti, costituiscono opere di urbanizzazione esentate dal versamento dei contributi di costruzione e di urbanizzazione: il Comune quindi illegittimamente preteso il pagamento dei suddetti oneri, essendo rimaste prive di riscontro le note con le quali la ricorrente aveva chiesto il rimborso degli oneri di urbanizzazione versati per le aree a parcheggio.
In conclusione, entrambi i ricorsi sono stati accolti, condannando il Comune al pagamento delle somme richieste dalla ricorrente, oltre a interessi e rivalutazione monetaria.
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Sentenza